§ 56.6.265 - O.P.C.M. 29 agosto 2008, n. 3697.
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:29/08/2008
Numero:3697


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di fronteggiare il grave contesto emergenziale in materia di rifiuti in atto nel territorio della regione Campania e scongiurare ogni rischio per la salute pubblica e per l'ambiente, [...]
Art. 2.      1. In attuazione dell'art. 8, comma 11, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123 e al fine di non interrompere le attività di [...]
Art. 3.      1. All'art. 4, comma 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3686 del 1° luglio 2008 il periodo «Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilità speciale di cui [...]
Art. 4.      1. Nell'ambito delle attività necessarie ad assicurare la gestione integrata dei rifiuti con particolare riguardo all'implementazione della raccolta differenziata nella città di Napoli, ed al [...]


§ 56.6.265 - O.P.C.M. 29 agosto 2008, n. 3697.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

(G.U. 2 settembre 2008, n. 205)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

     Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

     Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

     Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2007 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

     Ravvisata la necessità di procedere alla immediata apertura di un nuovo sito da destinare a discarica, al fine di favorire il rapido smaltimento dei rifiuti ancora giacenti sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani, scongiurando così eventuali ripercussioni sotto il profilo igienico, sanitario ed ambientale;

     Considerato che sono stati effettuati a tal fine alcuni sopralluoghi presso l'area perimetrale dell'impianto di discarica «Maruzzella» di proprietà privata, ubicata nel comune di San Tammaro in provincia di Caserta, da parte della struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 90/2008 e dell'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPAC), al fine di verificarne la fattibilità ambientale per la realizzazione di un nuovo impianto di discarica;

     Vista la nota dell'ARPAC del 30 luglio 2008, prot. n. 5170, con la quale è stata trasmessa la relazione ambientale da cui emerge la mancanza di fattori ambientali ostativi alla realizzazione di un nuovo impianto di discarica da realizzare nella predetta area all'interno del comune di San Tammaro;

     Considerato che appare necessario fornire al consorzio unico le risorse finanziarie occorrenti per assicurare la regolare raccolta dei rifiuti nei comuni facenti parte dei consorzi della provincia di Napoli e Caserta;

     Tenuto conto delle ordinanze di protezione civile emanate al fine di fronteggiare all'emergenza rifiuti nella regione Campania;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Al fine di fronteggiare il grave contesto emergenziale in materia di rifiuti in atto nel territorio della regione Campania e scongiurare ogni rischio per la salute pubblica e per l'ambiente, è autorizzata la realizzazione ed apertura di un nuovo impianto di discarica ubicato nel comune di San Tammaro in provincia di Caserta per consentire l'abbancamento di rifiuti solidi urbani, nonchè la realizzazione di piazzole di trasferenza di rifiuti e di stoccaggio delle balle.

     2. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, si avvale dei poteri e delle deroghe previste dalle ordinanze di protezione civile e dai provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare l'emergenza nella medesima regione.

     3. Ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, del citato decreto-legge n. 90/2008, l'impianto di cui al comma 1 costituisce area di interesse strategico nazionale.

     4. Presso il sito di discarica di cui al comma 1, è autorizzata, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato decreto-legge n. 90/2008, la realizzazione di uno o più impianti destinati, in particolare, al pretrattamento dei rifiuti in entrata ed al trattamento del percolato.

 

     Art. 2.

     1. In attuazione dell'art. 8, comma 11, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123 e al fine di non interrompere le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli differenziati, il Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta per mezzo delle proprie articolazioni territoriali subentra nell'iscrizione all'Albo gestori ambientali istituito dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, già effettuata dai consorzi disciolti confluiti nel Consorzio unico.

     2. In relazione alla situazione di urgente necessità inerente alla gestione del Consorzio unico di cui all'art. 11, comma 8, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando la validità e la doverosità delle attività solutorie già disposte dalla Missione tecnica operativa impiantistica in via di urgente anticipazione e al fine di consentire la regolare raccolta dei rifiuti ed il funzionamento del Consorzio unico, per l'erogazione del trattamento economico spettante ai dipendenti e per le prestazioni di lavoro comunque rese, compresi i contributi previdenziali e gli oneri riflessi, nonchè per il pagamento delle spese dei mezzi meccanici necessari per la raccolta dei rifiuti, la Struttura di missione gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3686 del 1° luglio 2008, è autorizzata a trasferire, a favore del consorzio predetto, la somma di 15 milioni di euro, a titolo di anticipazione sui crediti vantati nei confronti dell'ex Commissariato all'emergenza rifiuti della regione Campania alla data del 10 giugno 2008 dai disciolti Consorzi di bacino delle province di Napoli e di Caserta [1].

     3. Restano ferme le somme dovute dalla Struttura di missione gestione finanziaria al consorzio unico per l'implementazione dei piani di sviluppo della raccolta differenziata.

     4. In attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito con legge 14 luglio 2008, n. 123, le somme dovute dai comuni ai soppressi consorzi di bacino delle provincie di Napoli e Caserta confluiti nel consorzio unico di cui all'art. 11, comma 8, del citato decreto-legge sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati da parte dei terzi creditori dei citati consorzi.

     5. All'art. 4, comma 5, quarto periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2008, n. 3693, dopo le parole «un piano industriale,» sono aggiunte le seguenti «avvalendosi anche di collaborazioni coordinate e continuative in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001».

     6 Al fine di predisporre il piano industriale previsto dall'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, il gestore del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta può avvalersi di una pubblica struttura consortile operante nel territorio nazionale particolarmente specializzata nel sistema della raccolta differenziata e che abbia conoscenza del sistema integrato dei rifiuti della regione Campania, in ragione di attività consultiva o operativa svolta nella stessa regione, anche per conto del commissariato per l'emergenza rifiuti.

 

     Art. 3.

     1. All'art. 4, comma 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3686 del 1° luglio 2008 il periodo «Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza» è sostituito dal seguente «Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilità speciale intestata alla missione finanziaria di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008».

     2. Al personale in possesso della qualifica dirigenziale, non titolare di incarico dirigenziale nell'ambito delle Strutture di missione di cui alle ordinanze n. 3682 del 10 giugno 2008 e 3686 del 1° luglio 2008 e della Gestione di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686, è attribuita, dalla data di assegnazione in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la speciale indennità onnicomprensiva di cui all'art. 4, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686/2008. Il predetto personale, ove appartenente ai ruoli di enti pubblici territoriali ovvero al comparto Ministeri, conserva il trattamento economico in godimento all'atto della messa a disposizione presso le strutture di missione ivi compresa l'indennità di posizione, ad esclusione della retribuzione di risultato. I relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga alla normativa vigente [2].

     2.bis Al personale di cui al precedente comma è altresì attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali [3].

     3. In deroga alle norme vigenti, per le esigenze connesse alla gestione dell'emergenza rifiuti, vengono consentiti trasferimenti di fondi tra le contabilità speciali intestate ai capi missione di cui alle ordinanze n. 3682 del 10 giugno 2008, e n. 3686 del 1° luglio 2008.

 

     Art. 4.

     1. Nell'ambito delle attività necessarie ad assicurare la gestione integrata dei rifiuti con particolare riguardo all'implementazione della raccolta differenziata nella città di Napoli, ed al fine di dare completa attuazione alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge n. 123 del 14 luglio 2008, ed in considerazione delle deliberazioni assunte dalla giunta del comune di Napoli n. 742 del 1° marzo 2007, n. 160 del 31 gennaio 2008 e n. 504 del 20 marzo 2008, ai lavoratori del Bacino NA5, mai formalmente costituito, si applicano le disposizioni relative alle procedure di mobilità previste dall'art. 8, comma 5 e seguenti, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686, subordinatamente all'espletamento delle procedure di mobilità in Asia Napoli S.p.A. del predetto personale.

     2. Per le procedure di mobilità di cui al comma precedente il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, provvede, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, alla nomina di un commissario ad acta.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così sostituito dall'art. 12 della O.P.C.M. 18 settembre 2008, n. 3705.

[2] Comma già modificato dall'art. 3 della O.P.C.M. 4 settembre 2008, n. 3699 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della O.P.C.M. 12 marzo 2009, n. 3746.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della O.P.C.M. 4 settembre 2008, n. 3699.