Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 16/07/2008 |
Numero: | 3693 |
Sommario |
Art. 1. 1. In relazione alla situazione di somma urgenza riguardante l'utilizzazione degli impianti di trattamento e selezione dei rifiuti, che costituiscono strumento indispensabile per fronteggiare [...] |
Art. 2. 1. In attesa dell'attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, e delle disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. [...] |
Art. 3. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge 17 giugno 2008, n. 107 nonchè dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3685 del 19 giugno 2008, con [...] |
Art. 4. 1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686 dopo le parole «lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.» sono aggiunte [...] |
Art. 5. 1. All'art. 8, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686 dopo la parola «disponibilità» sono aggiunte le parole «nonchè di personale dirigente [...] |
Art. 6. 1. Al fine di consentire il proseguimento delle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nella regione Campania, la Missione finanziaria, di cui all'art. 6 [...] |
Art. 7. 1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 le parole «coordinamento e valutazione delle attività tecniche e amministrative necessarie al [...] |
§ 56.6.262 - O.P.C.M. 16 luglio 2008, n. 3693.
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
(G.U. 21 luglio 2008, n. 169)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto il
Visto il
Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del citato
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, recante l'organizzazione delle Strutture di missione di cui all'art. 1, comma 3, del
Viste le note del 12 giugno 2008 e del 17 giugno 2008 della FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a., con cui le predette società hanno comunicato la volontà di cessare, a decorrere dal 18 giugno 2008, l'attività di gestione degli impianti di Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento), avviando la procedura per il licenziamento collettivo ex art. 4 e seguenti della
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2008, n. 3685, recante il trasferimento di competenze alle province della regione Campania in attuazione dell'art. 1 del
Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2008 con cui le province della regione Campania sono state invitate a comunicare entro il 2 luglio 2008 il nominativo del responsabile del procedimento incaricato della presa in consegna delle strutture e dei beni strumentali;
Considerato che le province non hanno a tutt'oggi provveduto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
Tenuto conto che l'estromissione delle società ex affidatarie dalla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti ed in particolare dalla gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti impone di agire in via sostitutiva per impedire soluzioni di continuità nella prosecuzione del servizio anche in considerazione dell'aumento delle temperature durante la stagione estiva in corso ed il conseguente rischio per le popolazioni situate sul territorio campano;
Tenuto conto, altresì, che è necessario assumere iniziative per l'utilizzazione delle risorse umane disponibili, salvaguardando, ove possibile, i livelli occupazionali esistenti, ed incentivando, nella ricorrenza dei presupposti di legge, il personale da utilizzare per garantire adeguata risposta alla situazione emergenziale in atto;
Ritenuta la necessità di provvedere ad apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al sopra citato quadro normativo al fine di accelerare le iniziative dirette al superamento del contesto emergenziale in atto nella regione Campania;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del
Dispone:
1. In relazione alla situazione di somma urgenza riguardante l'utilizzazione degli impianti di trattamento e selezione dei rifiuti, che costituiscono strumento indispensabile per fronteggiare l'attuale crisi gestione dei rifiuti in Campania, è prorogata fino al 31 dicembre 2008, in deroga all'art. 3 del
2. Nelle more dell'attuazione del piano di cui al comma 1, la Missione tecnico operativa - impiantistica predispone misure straordinarie di presidio e di tutela dei luoghi di lavoro, anche avvalendosi di personale in possesso delle idonee professionalità.
1. In attesa dell'attuazione dell'art. 1, comma 1, del
2. I commissari ad acta di cui al comma 1, del presente articolo, assumono altresì la gestione degli uffici, dei siti e degli impianti già in capo alle società ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania, previa valutazione della relativa funzionalità alla complessiva gestione del servizio stesso.
3. Per la conduzione tecnico operativa dei siti e degli impianti di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del
2. I Commissari ad acta di cui all'art. 2, in relazione al quadro esigenziale del servizio, sono autorizzati, nei confronti del personale di cui al comma 1, ad erogare il trattamento economico in misura pari al quello già in godimento, nonchè ad applicare convenzionalmente i contratti collettivi nazionali di settore ed il contratto integrativo aziendale già in essere presso le società ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania.
3. Gli oneri connessi all'attuazione del comma 1 sono posti a carico della Missione tecnico operativa impiantistica, a decorrere dal 1° giugno 2008, che dispone, inoltre, per la diretta evasione delle relative incombenze solutorie.
1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686 dopo le parole «lettera b), del
2. Per il funzionamento della Struttura di supporto di cui al comma 1, il titolare dell'incarico dirigenziale di prima fascia di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686 è autorizzato ad avvalersi di dieci unità di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene temporaneamente messo a disposizione dalle Amministrazioni di appartenenza, anche in posizione di comando, nonchè di una unità di personale cui conferire, anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del
3. Al personale di cui al comma 2 è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ivi incluso, ove non residente nella regione Campania, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, ed il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al medesimo personale, ove residente nella regione Campania potranno, invece, essere corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione del titolare dell'incarico dirigenziale di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686 del 1° luglio 2008 [3].
4. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennità di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi del precedente comma 2, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.
5. Il comma 4 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686 è così sostituito: «Il titolare dell'incarico di cui al comma 1, al quale sono affidate le funzioni di indirizzo, coordinamento, impulso e verifica, adotta il provvedimento ricognitivo di scioglimento dei consorzi di bacino. A tale fine, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere efficiente ed efficace la struttura del consorzio unico, nonchè ridurre i costi funzionali ed organizzativi, il soggetto gestore individua, con proprio provvedimento, per ogni consorzio di bacino soppresso o per più consorzi, un unico responsabile individuato tra le seguenti categorie di personale anche in quiescenza: dirigenti dei consorzi soppressi, segretari e dirigenti comunali dei comuni consorziati, dirigenti delle Prefetture, anche non appartenenti alla carriera prefettizia, dirigenti delle altre pubbliche amministrazioni, personale militare, ovvero tra gli attuali commissari o subcommissari, al quale è attribuita la gestione delle risorse umane, economiche e strumentali. Con il provvedimento di incarico è determinata una specifica indennità di posizione, con oneri a carico del consorzio unico. Il soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla nomina, presenta un piano industriale, avvalendosi anche di collaborazioni coordinate e continuative in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del
6. All'art. 8, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686 dopo le parole «dei soppressi consorzi» è aggiunto il seguente periodo: «Il soggetto gestore, in caso di inerzia del singolo soppresso consorzio, procede a dare avvio alle descritte procedure di mobilità, per la ricollocazione del personale in esubero. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del
7. All'art. 8, comma 11, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686 dopo le parole «del consorzio unico» sono aggiunte le parole: «fatta eccezione per quanto diversamente previsto».
8. Dopo il comma 11 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686 è aggiunto il seguente comma:
«12. Decorsi sessanta giorni dalla presente ordinanza, ove non confermati o revocati, cessano in ogni caso i contratti di consulenza, di co.co.co. o collaborazione professionale posti in essere dai soppressi consorzi».
9. Gli oneri di funzionamento della struttura di cui al comma 1, con esclusione di quelli di cui al comma 4, sono posti a carico della contabilità speciale intestata al Capo della Missione finanziaria di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682. Per i rimanenti oneri si provvede a carico delle risorse del Consorzio unico.
1. All'art. 8, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686 dopo la parola «disponibilità» sono aggiunte le parole «nonchè di personale dirigente della carriera prefettizia.».
2. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686 le parole «una unità» sono sostituite da «due unità».
3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686, le parole «L'incarico di cui al comma 1 può essere conferito» sono sostituite da «Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti», le parole «può essere attribuito» sono sostituite da «possono essere attribuiti» e la parola «conferito» è sostituita da «conferiti».
4. All'art. 4, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686, le parole «Al personale di cui al presente comma è attribuito per il servizio prestato nella regione Campania il trattamento economico di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536 nonchè, ove non residente nella medesima regione,» sono sostituite dalle parole «Al personale di cui al presente comma potranno essere corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione del Capo della Missione di impiego ovvero, ove non residente nella regione Campania potrà essere attribuito il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536 e corrisposto».
1. Al fine di consentire il proseguimento delle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nella regione Campania, la Missione finanziaria, di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 10 giugno 2008, è autorizzata, dal 1° giugno 2008, all'erogazione dei contributi mensili in favore dei Consorzi di bacino, istituiti con
1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 le parole «coordinamento e valutazione delle attività tecniche e amministrative necessarie al completamento del termovalorizzatore di Acerra» sono soppresse.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma già modificato dall'art. 6 della
[2] Comma così modificato dall'art. 3 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[4] Comma così modificato dall'art. 2 della