Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 29/11/1975 |
Numero: | 573 |
Sommario |
Art. 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1975, n. 403, è elevata da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi |
Art. 2. Al maggior onere di lire 40 miliardi derivante dal presente decreto si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 27.7.150 - D.L. 29 novembre 1975, n. 573. [1]
Integrazione di fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.
(G.U. 3 dicembre 1975, n. 319).
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della
Al maggior onere di lire 40 miliardi derivante dal presente decreto si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, in una o più soluzioni, negli anni finanziari 1975 e 1976 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure di emissioni di buoni pluriennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito.
Si applicano le disposizioni e modalità di cui ai commi dal secondo al nono dell'art. 3 della
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, negli anni 1975 e 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1975 e 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della