§ 67.4.194 – D.M. 8 novembre 1990, n. 373.
Regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:08/11/1990
Numero:373


Sommario
Art. 1.  Definizioni e campo di applicazione.
Art. 2.  Domande per la concessione del contributo per lavori di costruzione navale.
Art. 3.  Concessione del contributo per lavori di costruzione ed anticipi.
Art. 4.  Maggiorazione delle aliquote di contributo.
Art. 5.  Liquidazione definitiva e pagamento del contributo per lavori di costruzione navale.
Art. 6.  Domanda di concessione del contributo per lavori di trasformazione navale.
Art. 7.  Concessione dei contributi per lavori di trasformazione navale.
Art. 8.  Liquidazione definitiva e pagamento del contributo per lavori di trasformazione navale.
Art. 9.  Aggiunte e varianti.
Art. 10.  Accertamento definitivo del prezzo contrattuale.
Art. 11.  Termini.
Art. 12.  Calcolo di riferimento del contributo ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9, della legge.
Art. 13.  Inizio e avanzamento dei lavori di costruzione e di trasformazione.
Art. 14.  Concessione del contributo per investimenti.
Art. 15.  Anticipo, liquidazione e relativi pagamenti del contributo per nuovi investimenti.
Art. 16.  Locazione finanziaria.
Art. 17.  Contributi per riduzioni e chiusure di cantieri.
Art. 18.  Liquidazione e pagamento di contributi per riduzioni e chiusure di cantieri.
Art. 19.  Concessione del contributo alle imprese armatoriali.
Art. 20.  Proroghe.
Art. 21.  Calcolo del contributo.
Art. 22.  Corresponsione del contributo in unica soluzione.
Art. 23.  Determinazione definitiva del contributo.
Art. 24.  Accertamento definitivo del prezzo.
Art. 25.  Corresponsione delle rate semestrali di contributo.
Art. 26.  Concessione, liquidazione e pagamento del contributo per la demolizione navale.
Art. 27.  Disposizioni transitorie in materia di demolizione navale.
Art. 28.  Verifiche del Registro italiano navale.
Art. 29.  Modalità di presentazione dei documenti e dei bilanci o risultanze contabili.
Art. 30.  Controllo sulle imprese beneficiarie dei contributi.
Art. 31.  Decadenza dai contributi.
Art. 32.      1. In ogni caso di decadenza o di rinuncia ai contributi di cui alla legge, le somme da restituire debbono essere aumentate degli interessi calcolati sulla base del [...]
Art. 33.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 67.4.194 – D.M. 8 novembre 1990, n. 373.

Regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica.

(G.U. 11 dicembre 1990, n. 288).

 

     Art. 1. Definizioni e campo di applicazione.

     1. Quando nel presente regolamento si cita "la legge" senza altra indicazione, la citazione si riferisce alla legge 14 giugno 1989, n. 234.

     2. Salvo quanto espressamente previsto nell'art. 26, quando nel presente regolamento si cita il termine "tonnellata di stazza lorda" senza altra indicazione ci si riferisce alla tonnellata di stazza lorda internazionale.

     3. Ai fini del presente regolamento per nave mercantile si intende qualunque mezzo nautico idoneo alla navigazione marittima a scopo commerciale e/o industriale non ricompreso tra le esclusioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge; tale idoneità viene valutata secondo criteri di normalità della destinazione in base alla corrispondenza tra le caratteristiche strutturali della nave e l'attitudine allo svolgimento dei relativi servizi.

     4. I lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione di cui all'art. 1, comma 4, della legge, unitariamente indicati ai fini del presente regolamento come lavori di "trasformazione navale", rientrano nel campo di applicazione della legge stessa, quale che sia la denominazione attribuita alle opere effettuate, sempreché comportino le modifiche radicali ivi indicate e siano relativi ad unità di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate.

     5. I mezzi nautici di cui all'art. 1, comma 5, della legge rientrano nel campo di applicazione della stessa, a condizione che si tratti di galleggianti mobili suscettibili di essere iscritti nei registri di cui all'art. 146, comma 2, del codice della navigazione, per i quali sia prevista una destinazione di carattere mercantile, come definita nel terzo comma del presente articolo. Sono escluse in ogni caso le piattaforme di trivellazione, nonché qualsivolgia struttura ed installazione destinata ad essere fissata in permanenza sul fondo del mare o alla terraferma e le strutture galleggianti per lavori in mare che non siano dotate di proprio apparato propulsivo.

     6. Sono escluse dal campo applicativo della legge le unità da pesca commesse da armatori nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di orientamento della flotta peschereccia.

     7. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge, i contenitori non si considerano compresi tra le pertinenze delle navi o delle altre costruzioni di cui all'art. 1 della legge stessa; ai fini della determinazione definitiva del contributo di cui all'art. 9 della legge e di cui all'art. 23 del presente regolamento, si considerano comprese tra le pertinenze delle sole navi portacontenitori due mute di contenitori.

     8. Le iniziative di cui all'art. 8, comma 6, della legge non sono ammesse al contributo di cui all'art. 2 della legge stessa, in conformità della decisione della Commissione delle Comunità europee notificata al Governo italiano con lettera SG

 

TITOLO I

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle trasformazioni navali

 

          Art. 2. Domande per la concessione del contributo per lavori di costruzione navale.

     1. Per la concessione del contributo di cui all'art. 2, comma 1, della legge, l'impresa di costruzione navale iscritta ad uno degli albi speciali previsti dall'art. 19 della legge presenta domanda al Ministero della marina mercantile completa delle indicazioni di cui all'art. 3 della legge entro quindici giorni dalla data in cui è stato stipulato il contratto di costruzione o, in assenza di contratto, dalla data della dichiarazione di costruzione in proprio. Entro i successivi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione l'impresa è tenuta a presentare i sottoelencati documenti:

     a) contratto di costruzione registrato;

     b) nei casi di costruzione iniziata in proprio dall'impresa di costruzione, contratto registrato di vendita dell'unità, se già stipulato ovvero, in caso contrario, dichiarazione di costruzione resa ai sensi dell'art. 233 del codice della navigazione;

     c) piani generali, specifica tecnica ed indicazione del peso presunto dell'unità scarica ed asciutta ripartito in scafo, allestimento ed apparato motore, sottoscritti dall'impresa stessa;

     d) elementi preventivi di costo dell'unità di cui all'allegato C, compilato nei sub-totali, nei totali, nei conti ausiliari, nelle spese generali e, ove possibile, nei dettagli, sottoscritto dall'impresa stessa;

     e) dichiarazione dell'impresa attestante che la stessa, in relazione ai lavori oggetto della domanda, non ha fruito di provvidenze aventi analoghe finalità e contestuale impegno a non fruirne in futuro, una volta ottenuta la concessione del contributo di cui al presente articolo;

     f) dichiarazione relativa alla destinazione dell'unità, conformemente a quanto indicato nel precedente art. 1, comma 3;

     g) dichiarazione contenente l'impegno a fornire tutti gli elementi necessari alla Commissione delle Comunità economiche europee, qualora richiesti dalla stessa, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 5, della direttiva n. 167 del 26 gennaio 1987.

     2. Nei casi di cui all'art. 8, comma 2, della legge, in aggiunta ai documenti previsti dal precedente comma, deve essere presentata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale ivi citato.

     3. Il rispetto dei termini previsti dal comma primo del presente articolo è condizione di ricevibilità della domanda di concessione.

 

          Art. 3. Concessione del contributo per lavori di costruzione ed anticipi.

     1. Successivamente all'inizio dei lavori di costruzione, che deve avvenire entro i termini di cui all'art. 4, comma 1, della legge, l'impresa di costruzione è tenuta a presentare il certificato di inizio lavori, rilasciato dal Registro italiano navale in conformità di quanto previsto all'art. 13 del presente regolamento.

     2. L'amministrazione, per procedere alla concessione del contributo, preliminarmente:

     a) valuta l'ammissibilità dell'iniziativa sia sotto il profilo giuridico che tecnico sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del precedente art. 2;

     b) accerta la conformità del prezzo contrattuale o di quello dichiarato dal cantiere ai prezzi praticati sul mercato internazionale per unità similari od assimilabili tenendo conto di ogni utile elemento conoscitivo, della documentazione prodotta nonché della struttura dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa di costruzione navale, risultante dall'iscrizione della stessa agli albi speciali di cui all'art. 19 della legge.

     3. L'impresa beneficiaria del contributo, che intende ottenere la corresponsione di anticipi ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile, allegando i seguenti documenti:

     a) certificato del Registro italiano navale attestante lo stato di avanzamento globale della costruzione della nave;

     b) certificazione dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale nei casi previsti dall'art. 4, comma 8, della legge attestante l'osservanza degli adempimenti di cui al predetto comma o la deroga ai sensi del comma 9 dello stesso articolo;

     c) nel caso di navi costruite per conto di committenti nazionali, documento dello stato maggiore della Marina comprovante che l'impresa istante è in regola con la normativa in materia di apprestamenti difensivi di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Ai fini della corresponsione dell'anticipo nei casi di cui all'art. 5, comma 2, della legge l'impresa beneficiaria del contributo deve allegare i seguenti documenti:

     a) fidejussione bancaria od assicurativa autenticata;

     b) certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio lavori.

     5. In caso di corresponsione dell'anticipo di cui al comma precedente, la certificazione dell'Istituto nazionale per studi ed esperienza di architettura navale di cui alla lettera b) ed il documento dello stato maggiore della Marina di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo devono essere presentati prima del raggiungimento del 25% di avanzamento effettivo dei lavori.

 

          Art. 4. Maggiorazione delle aliquote di contributo.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge, l'impresa interessata, che si trovi in concorrenza con cantieri di Paesi extracomunitari per l'acquisizione di una commessa di valore inferiore ai 6 milioni di ECU, rivolge istanza al Ministero della marina mercantile per l'ottenimento della maggiorazione dell'aliquota del contributo previsto dall'art. 2, comma 1, della legge fornendo la documentazione da cui risulti che tale maggiorazione è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa stessa.

     2. Nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge, previa verifica delle circostanze di cui al comma 1 del presente articolo e notifica alla Commissione delle Comunità economiche europee, il Ministro della marina mercantile determina la maggiorazione dell'aliquota di contributo, nella misura indispensabile al perseguimento delle finalità di cui al predetto comma.

     3. Ai sensi della decisione notificata con lettera SG

 

          Art. 5. Liquidazione definitiva e pagamento del contributo per lavori di costruzione navale.

     1. Per la liquidazione definitiva ed il pagamento del contributo previsto dall'art. 2 della legge l'impresa di costruzione navale deve presentare domanda entro il termine previsto dall'art. 31 del presente regolamento allegando i seguenti documenti:

     a) certificazione rilasciata dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale nei casi previsti dall'art. 4, comma 8, della legge, attestante l'osservanza degli adempimenti di cui al predetto comma 8 o la deroga ai sensi dello stesso articolo, comma 9. La certificazione deve riferirsi alla carena nella sua versione definitiva;

     b) certificato del Registro italiano navale nel quale siano indicati, se non risultanti da altro documento:

     1) il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda, la destinazione dell'unità ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente regolamento e, se trattasi di nave nazionale, l'abilitazione dell'unità e gli estremi del registro delle navi in costruzione da cui essa proviene;

     2) il peso complessivo dell'unità scarica ed asciutta e sua ripartizione in scafo, apparato motore ed allestimento, secondo lo schema di repertorio indicato negli allegati senza zavorra fissa, senza apprestamenti difensivi e senza dotazioni e parti di ricambio extra-regolamentari;

     3) la marca, il tipo, la potenza massima continuativa ed il numero dei giri dell'apparato motore di propulsione;

     4) la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori di costruzione;

     5) la portata lorda;

     6) la velocità dell'unità alle prove in mare con l'indicazione delle condizioni di carico, della potenza sviluppata dall'apparato motore di propulsione e del numero dei giri dell'elica;

     c) dati della costruzione di cui all'allegato A, elementi peso dell'unità di cui all'allegato B convalidate entrambe dal Registro italiano navale, elementi costo dell'unità di cui all'allegato C e distinta conti ausiliari e distinta spese generali di cui all'allegato D;

     d) attestazione dell'Associazione degli industriali, competente per territorio, settore navalmeccanico o affine, circa il costo medio orario, comprensivo di oneri, della manodopera del cantiere relativo al periodo dei lavori di costruzione dell'unità;

     e) in caso di aggiunte e varianti, una distinta dettagliata dei lavori, corredata, per ogni voce, degli elementi di peso e giornate-operaio impiegate per realizzarli;

     f) distinta delle modifiche alla specifica tecnica già presentata e piani generali definitivi, nonché ogni altro documento ritenuto utile dall'impresa di costruzione navale;

     g) nel caso di navi costruite per conto di committenti nazionali, documento dello stato maggiore della Marina comprovante che l'impresa istante è in regola con la normativa in materia di apprestamenti difensivi di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, e successive modifiche ed integrazioni e certificato attestante l'iscrizione, anche provvisoria, della nave nella più alta classe del Registro italiano navale.

     2. Nella domanda deve essere indicato il prezzo concordato con il committente dettagliato con le opportune indicazioni, quali prezzo base, eventuali atti aggiuntivi, varianti ed altro.

 

          Art. 6. Domanda di concessione del contributo per lavori di trasformazione navale.

     1. Per la concessione del contributo relativo a lavori di trasformazione riguardanti le unità di cui all'art. 1 della legge, l'impresa assuntrice dei medesimi, iscritta ad uno degli albi speciali previsti dall'art. 19 della legge, presenta domanda al Ministero della marina mercantile, entro quindici giorni dall'inizio dei lavori, nella quale devono essere indicati:

     a) nome o numero, tipo, stazza lorda, nazionalità, destinazione dell'unità e, per i rimorchiatori o spintori, potenza massima continuativa dell'apparato motore;

     b) data di inizio dei lavori e presunta durata dei medesimi;

     c) prezzo dei lavori;

     d) dichiarazione dell'impresa attestante che la stessa, in relazione ai lavori oggetto della domanda, non ha fruito di provvidenze aventi analoghe finalità e contestuale impegno a non fruirne in futuro, una volta ottenuta la concessione del contributo di cui al presente articolo;

     e) dichiarazione dell'impresa sulla corrispondenza dei lavori alle tipologie di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge.

     2. Entro novanta giorni dall'inizio lavori l'impresa assuntrice degli stessi è tenuta a presentare i seguenti documenti:

     a) contratto registrato di commessa dei lavori o, in mancanza, copia autentica degli ordinativi dei lavori da eseguire, sottoscritta dalle parti;

     b) specifica tecnica;

     c) piani generali relativi all'unità prima e dopo la trasformazione;

     d) distinta dei quantitativi del materiale da impiegare e della manodopera occorrente, ripartita per scafo, allestimento ed apparato motore, sottoscritta dall'impresa stessa;

     e) certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio dei lavori;

     f) elementi preventivi di costo dei lavori di cui all'allegato F, compilato nei sub-totali, nei totali, nei conti ausiliari, nelle spese generali e, ove possibile, nei dettagli sottoscritto dall'esecutore dei lavori;

     g) certificato dell'autorità marittima del porto d'iscrizione dell'unità o dell'autorità consolare se trattasi di unità estera, ovvero dell'autorità marittima del porto in cui l'unità è approdata per l'esecuzione dei lavori, indicante il nome od il numero, il tipo, la stazza lorda, la destinazione e l'abilitazione dell'unità nonché, per i rimorchiatori o spintori, potenza massima continuativa dell'apparato motore.

     3. Nei casi di cui all'art. 8, comma 2, della legge, in aggiunta ai documenti previsti dal precedente comma, deve altresì essere presentata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale ivi citato.

     4. Il rispetto dei termini previsti dal primo e secondo comma del presente articolo è condizione di ricevibilità della domanda di concessione.

 

          Art. 7. Concessione dei contributi per lavori di trasformazione navale.

     1. L'amministrazione, valutata l'ammissibilità dell'iniziativa sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del precedente art. 6, ed accertata altresì l'accettabilità del prezzo contrattuale o di quello dichiarato, sulla base di ogni utile elemento conoscitivo, della documentazione prodotta nonché della struttura dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa risultante dall'iscrizione della stessa agli albi speciali di cui all'art. 19 della legge, procede alla concessione del contributo.

     2. Ai fini della corresponsione degli anticipi di cui all'art. 5, comma 6, della legge, l'impresa beneficiaria deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile, allegando il certificato del Registro italiano navale attestante lo stato di avanzamento globale della trasformazione della nave.

     3. Ai fini della corresponsione dell'anticipo nei casi di cui all'art. 5, comma 2, della legge l'impresa beneficiaria del contributo deve allegare i seguenti documenti:

     a) fidejussione bancaria od assicurativa autenticata;

     b) certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio lavori.

 

          Art. 8. Liquidazione definitiva e pagamento del contributo per lavori di trasformazione navale.

     1. Per la liquidazione definitiva ed il pagamento del contributo l'impresa assuntrice deve presentare domanda entro il termine previsto dall'art. 31 del presente regolamento, allegando i seguenti documenti:

     a) certificato del Registro italiano navale contenente una sommaria descrizione dei lavori e l'attestazione della loro rispondenza alle tipologie di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge, con espresso riferimento al carattere radicale delle modifiche di cui allo stesso quarto comma; le date di inizio e di ultimazione degli stessi; il nome o il numero dell'unità; l'indicazione della stazza lorda della stessa; l'impresa assuntrice e, qualora i lavori comportino la sostituzione dell'apparato motore, l'indicazione della marca, del tipo, della potenza massima continuativa, del numero dei giri dell'apparato motore installato. Il Registro italiano navale dichiara altresì che i lavori per cui è emessa la documentazione di spesa esibita ai sensi della successiva lettera d) del presente articolo corrispondono ai lavori per i quali è stato concesso il contributo e dichiara la destinazione dell'unità successivamente ai lavori di trasformazione, conformemente a quanto indicato nell'art. 1, comma 3, del presente regolamento;

     b) pesi dei materiali impiegati di cui all'allegato E convalidata dal Registro italiano navale, elementi costo lavori eseguiti di cui all'allegato F, conti ausiliari e spese generali di cui all'allegato G;

     c) distinta delle modifiche alla specifica tecnica già presentata, piani generali definitivi;

     d) indicazione del prezzo complessivo con relativa documentazione di spesa ed ogni altro elemento che l'impresa ritenga utile al fine dell'accertamento dello stesso;

     e) attestazione dell'Associazione degli industriali competente per territorio, settore navalmeccanico o affine, circa il costo orario, comprensivo degli oneri, della manodopera del cantiere relativo al periodo in cui sono stati eseguiti i lavori di trasformazione dell'unità.

 

          Art. 9. Aggiunte e varianti.

     1. Le aggiunte e/o varianti di cui all'art. 2, comma 1, della legge devono essere comunicate al Ministero della marina mercantile entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa pattuizione contrattuale o, per le sole trasformazioni, dalla data della fatturazione delle relative spese, pena l'inammissibilità delle stesse al contributo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

     2. Ai fini della determinazione del contributo per lavori di costruzione e trasformazione navale le aggiunte e/o varianti comportanti un incremento del prezzo dei lavori stessi sono assoggettate alla percentuale di aiuto in vigore alla data della relativa pattuizione o fatturazione di cui al comma precedente.

     3. Per la concessione del contributo relativo alle aggiunte e/o varianti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 6, tenuto conto della natura ed entità delle aggiunte e/o varianti stesse.

 

          Art. 10. Accertamento definitivo del prezzo contrattuale.

     1. Per le nuove costruzioni, l'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile accerta la conformità del prezzo contrattuale o del prezzo dichiarato dal cantiere ai prezzi praticati sul mercato internazionale per unità similari od assimilabili sulla base di ogni utile elemento conoscitivo e della documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 5 del presente regolamento, tenendo altresì conto della struttura dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa di costruzione navale, risultante, tra l'altro, dall'iscrizione della stessa agli albi speciali di cui all'art. 19 della legge.

     2. Per i lavori di trasformazione l'ispettorato tecnico accerta la congruità del prezzo dichiarato sulla base di ogni utile elemento conoscitivo, oltreché sulla base dei documenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

     3. Conformemente alla decisione della Commissione della CEE, notificata con lettera SG

 

          Art. 11. Termini.

     1. I termini di cui all'art. 4, commi 1 e 3, della legge decorrono rispettivamente dalla data della stipula del contratto o della dichiarazione di costruzione, o di inizio lavori, anche se anteriore a quella di entrata in vigore della legge stessa. Ai predetti fini, per le iniziative avviate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, si considera data di inizio lavori quella certificata dal Registro italiano navale, anche in base alle disposizioni in vigore precedentemente a quelle indicate al successivo art. 13.

     2. Per la concessione della proroga dei termini suddetti, nei casi previsti dall'art. 4 della legge, l'interessato deve presentare domanda prima della scadenza dei termini stessi, corredata da idonea documentazione giustificativa delle cause del ritardo.

     3. La concessione della proroga dei termini, al di fuori delle ipotesi in cui la stessa sia stata accordata per cause di forza maggiore o per imprevedibili motivi di ordine tecnico, comunque non imputabili né all'impresa di costruzione o trasformazione né al committente, comporta, ai fini del calcolo del contributo, l'applicazione delle aliquote contributive in vigore quattro anni prima della data di consegna delle unità, relativamente alla parte di lavori realizzati oltre i termini di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 della legge.

     4. Gli effetti dell'eventuale concessione della proroga all'impresa di costruzione e trasformazione navale si estendono anche ai fini dell'accoglimento della richiesta di proroga dei termini presentata ai sensi dell'art. 10 della legge, qualora quest'ultima sia fondata sulle medesime motivazioni.

 

          Art. 12. Calcolo di riferimento del contributo ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9, della legge.

     1. La rivalutazione del beneficio già concesso indicata all'art. 2, commi 8 e 9, della legge è effettuata calcolando gli interessi decorrenti tra la data di valuta degli incassi e la data di stipulazione del contratto di costruzione o, nel caso di trasformazione navale, la data di inizio lavori, applicando il metodo della attualizzazione e della capitalizzazione composta.

     2. L'attualizzazione e la capitalizzazione vengono calcolate tenendo conto dei parametri (tempo e tasso) riferiti distintamente a ciascun anticipo del contributo ed al saldo finale.

     3. Il calcolo del contributo di cui al comma 1 del presente articolo, relativamente agli eventuali atti aggiuntivi, è effettuato in via autonoma, prendendo in considerazione la data di stipula dei medesimi.

     4. Si considera come unità di misura temporale il trimestre e come tasso d'interesse quello usualmente denominato "prime rate", rilevato periodicamente all'Associazione bancaria italiana e riportato nel Bollettino della Banca d'Italia maggiorato delle commissioni di uso, convenzionalmente fissate nello 0,50% in ragione d'anno.

     5. Per ottenere la corresponsione delle somme determinate ai sensi dei commi precedenti del presente articolo le imprese sono tenute a presentare al Ministero della marina mercantile domanda allegando i documenti dai quali risultino la data di valuta e l'importo degli incassi degli eventuali anticipi e della liquidazione finale del contributo già percepiti.

     6. La domanda ed i documenti devono essere presentati entro novanta giorni, a pena di irricevibilità della domanda stessa, dalla data di incasso della liquidazione finale del contributo.

 

          Art. 13. Inizio e avanzamento dei lavori di costruzione e di trasformazione.

     1. Una costruzione si intende iniziata quando esistono in uno stesso stabilimento della impresa costruttrice un insieme di blocchi di prefabbricazione che siano inequivocabilmente destinati alla costruzione stessa e di cui almeno uno comprendente un tratto di lamiera di chiglia, di peso complessivo di almeno 100 tonn. (intendendo per blocco una struttura comprendente corsi di fasciame o del ponte principale di almeno 25 tonn.), o di peso complessivo di almeno il 20% del peso scafo nudo, se quest'ultimo valore è inferiore, e, contestualmente e sempre nello stesso stabilimento della impresa costruttrice, un quantitativo di materiale corrispondente ad un avanzamento dello scafo nudo del 4% per navi fino a 20.000 tonnellate di stazza lorda e del 2% per navi oltre le 20.000 tonnellate di stazza lorda.

     2. I lavori di trasformazione si intendono iniziati quando il grado di avanzamento globale dei lavori stessi, realizzati nello stabilimento dell'impresa assuntrice, ha raggiunto il 5%, indipendentemente dal fatto che la nave sia ferma per i lavori o che continui la sua attività commerciale.

     3. Il calcolo del grado di avanzamento dei lavori di costruzione e trasformazione si effettua con i criteri stabiliti nell'allegato H.

     4. I certificati del Registro italiano navale relativi alle iniziative di costruzione o trasformazione i cui lavori siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, redatti in conformità della precedente normativa, sono validi al solo fine del rispetto dei termini previsti dall'art. 4 della legge; l'impresa interessata è comunque tenuta ad integrare, ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge, dette certificazioni in modo che sia assicurata la conformità delle stesse alle disposizioni indicate ai precedenti commi.

 

TITOLO II

Contributi per la ristrutturazione dell'industria navalmeccanica

 

          Art. 14. Concessione del contributo per investimenti.

     1. Per ottenere la concessione del contributo previsto dall'art. 6 della legge, le imprese di costruzione, trasformazione, riparazione, demolizione navale nonché di manutenzione di apparati motori marini iscritte ad uno degli albi speciali di cui all'art. 19 della legge, presentano al Ministero della marina mercantile apposita istanza entro il 31 dicembre 1990, pena l'irricevibilità della stessa, corredata dai seguenti allegati:

     a) piano di investimento con particolare riferimento alle finalità che le iniziative si pongono ed ai prevedibili effetti conseguenti alla loro realizzazione in confronto alla situazione produttiva preesistente;

     b) planimetrie dei nuovi impianti e disegni delle opere principali;

     c) descrizione delle opere principali in cui si articola il piano di investimento, con l'indicazione, per singola voce, o per categoria omogenea di spesa, concernente l'ammontare degli investimenti, nonché le date, anche presunte, di inizio e di ultimazione dei lavori;

     d) dichiarazione dell'impresa attestante che la stessa, in relazione ai lavori oggetto della domanda, non ha fruito di provvidenze aventi analoghe finalità e contestuale impegno a non fruirne in futuro, una volta ottenuta la concessione del contributo di cui al presente articolo.

     2. Le imprese possono presentare domanda per l'aggiornamento del piano di investimento, qualora si siano rese necessarie variazioni tecniche in corso d'opera che non modifichino sostanzialmente il piano d'investimento originario, nonché eventuali riduzioni in corso d'opera, purché le opere effettivamente realizzate, nel loro complesso, siano idonee a raggiungere gli obiettivi previsti.

     3. Ai fini della concessione degli aiuti agli investimenti di cui all'art. 6 della legge non sono presi in considerazione gli effetti delle riduzioni di capacità realizzate nel periodo 1984-86.

     4. Nei casi di cui all'art. 8, comma 2, della legge deve essere presentata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma medesimo.

     5. La percentuale di contributo massima dell'80% di cui all'art. 6, comma 2, della legge è concessa solo per spese di ammodernamento e manutenzione straordinaria dei bacini di carenaggio, di banchine di accosto e altre infrastrutture, sostenute da enti o soggetti che non svolgono direttamente attività industriale di costruzione, trasformazione e riparazione navale.

     6. Gli enti portuali e le società di cui all'art. 6, comma 3, della legge, che intendono ottenere l'approvazione delle iniziative ivi previste sono tenuti a presentare la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), unitamente alla copia dei regolamenti vigenti con cui è disciplinata l'attività dei complessi cantieristici e di riparazione navale operanti nell'ambito demaniale di competenza.

     7. L'approvazione del piano d'investimento di cui all'art. 6, comma 4, della legge è disposta previa verifica della rispondenza tecnica del piano e delle opere previste dallo stesso alle finalità poste dalla legge.

     8. Per la concessione della proroga del termine di ultimazione delle iniziative ammesse a contributo, prevista dall'art. 6, comma 7, della legge, l'interessato deve presentare domanda prima della scadenza del termine stesso, corredata da idonea documentazione giustificativa delle cause del ritardo.

 

          Art. 15. Anticipo, liquidazione e relativi pagamenti del contributo per nuovi investimenti.

     1. Per la corresponsione degli anticipi di contributo, per un importo non superiore al 90% della spesa sostenuta in relazione allo stato di avanzamento delle opere, l'impresa o l'ente portuale deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile corredata dall'elenco delle opere realizzate col relativo importo del piano d'investimento approvato di cui al precedente art. 14, sottoscritta, qualora si tratti di impresa, dal legale rappresentante e controfirmata dal presidente del collegio sindacale in segno di attestazione del raggiungimento del 50% degli investimenti ammessi a contributo. Nel caso di imprese per le quali non è previsto il collegio sindacale, l'attestazione di cui al comma precedente dovrà essere resa in forma giurata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

     2. Il mancato completamento del piano di investimento laddove ciò non abbia consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti comporta la decadenza dal contributo e la restituzione degli anticipi corrisposti, salvo quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e 8, del presente regolamento.

     3. La liquidazione del contributo è disposta previa verifica della realizzazione del piano d'investimento e dell'ammontare delle relative spese sostenute, quali risultanti dagli atti contabili dell'impresa, da parte di una commissione presieduta dal Direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile e composta da quattro funzionari, dei quali due della Direzione generale del naviglio e due dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile, nominati con decreto del Ministro.

     4. Qualora il contributo liquidato in via definitiva risulti inferiore alle somme globalmente già corrisposte a titolo di anticipi o nell'ipotesi prevista al comma 2 del presente articolo, il beneficiario è tenuto a restituire quanto percepito in eccedenza maggiorato degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti, in vigore alla data di adozione del relativo provvedimento.

 

          Art. 16. Locazione finanziaria.

     1. Nel caso di investimenti effettuati con il ricorso al sistema della locazione finanziaria, il calcolo per la determinazione del contributo è riferito al solo valore delle opere o impianti assunto a base del contratto di locazione finanziaria e sempreché sia stato assunto entro il termine di cui all'art. 6, comma 6, della legge, impegno irrevocabile di riscatto.

 

          Art. 17. Contributi per riduzioni e chiusure di cantieri.

     1. Per ottenere la concessione dei contributi per chiusure totali o parziali di cui all'art. 14 della legge, le imprese interessate presentano istanza al Ministero della marina mercantile.

     2. A detta istanza devono essere allegati:

     a) relazione tecnico-economica recante una completa illustrazione del piano di riduzione o chiusura, con indicazione delle iniziative ivi previste e delle finalità che le iniziative stesse si pongono e dei prevedibili effetti conseguenti alla loro realizzazione, e con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla decisione di ridurre o cessare l'attività;

     b) certificato del competente ufficio marittimo attestante che l'impresa richiedente era in effettivo esercizio al 31 dicembre 1970 ed ha continuato la sua attività fino alla data del 31 dicembre 1986.

     3. Ai fini della concessione dei contributi per chiusure totali di cui all'art. 14 della legge, non sono prese in considerazione le riduzioni di capacità effettuate nel periodo 1984-86.

     4. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, il "valore contabile residuo delle installazioni" è incluso tra i costi ammessi al beneficio dell'aiuto con i limiti di cui all'art. 7, comma 2, quinto trattino, della direttiva del Consiglio CEE n. 167/87 del 26 gennaio 1987.

 

          Art. 18. Liquidazione e pagamento di contributi per riduzioni e chiusure di cantieri.

     1. Per la liquidazione ed il pagamento del contributo di cui all'articolo precedente, l'impresa interessata deve produrre, a pena di decadenza dal contributo stesso, entro il termine di sei mesi dal completamento delle operazioni previste dai progetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge, idonea documentazione delle spese per cui è stato concesso il contributo, secondo il disposto dello stesso art. 14 della legge, espresse in forma analitica e complessiva.

     2. La liquidazione del contributo è disposta previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 15 del presente regolamento della realizzazione del piano approvato.

 

TITOLO III

Provvidenze a favore dell'industria armatoriale

 

          Art. 19. Concessione del contributo alle imprese armatoriali.

     1. Le imprese che intendono ottenere il contributo di cui all'art. 9 della legge, per ciascuna iniziativa, presentano domanda al Ministero della marina Mercantile, entro la data di inizio dei relativi lavori, indicando:

     a) gli elementi di individuazione dell'impresa;

     b) il tipo, la stazza lorda effettiva o presunta e le caratteristiche principali dell'unità;

     c) il prezzo dei lavori;

     d) l'impresa che effettua i lavori e le date effettive o presunte di inizio e fine lavori;

     e) dichiarazione dell'impresa sulla corrispondenza dei lavori alle tipologie di cui al quarto e quinto comma dell'art. 1 della legge.

     2. Le imprese devono, inoltre, dichiarare il possesso dei requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione e se abbiano richiesto ed ottenuto, direttamente od indirettamente, per la medesima iniziativa, altre agevolazioni finanziarie, aventi analoghe finalità, da parte dello Stato od altri enti, in Italia o all'estero.

     3. Nella domanda le imprese possono altresì chiedere che il contributo sia corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 2, della legge.

     4. Ai fini della concessione del contributo la domanda deve essere corredata o successivamente integrata entro novanta giorni dall'inizio dei lavori dai seguenti documenti:

     a) per le nuove costruzioni: contratto di costruzione registrato o di vendita registrato dell'unità che sia stata iniziata in proprio oppure dichiarazione di costruzione nel caso in cui l'impresa armatoriale e l'impresa che effettua i lavori coincidano; piani generali, specifica tecnica della costruzione con l'indicazione del peso dell'unità scarica ed asciutta, ripartito in scafo, allestimento ed apparato motore, sottoscritti dall'esecutore delle opere; elementi preventivi di costo dell'unità di cui all'allegato C, compilato nei sub-totali, nei totali, nei conti ausiliari, nelle spese generali e, ove possibile, nei dettagli, sottoscritto dall'impresa di costruzione; certificato del Registro italiano navale attestante l'inizio lavori, in conformità di quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento; relazione sul progettato impiego dell'unità con riferimento al tipo di trasporto o di attività cui l'unità stessa sarà destinata.

     b) per i lavori di trasformazione: contratto di commessa dei lavori registrato o, in mancanza, copia autentica degli ordinativi dei lavori da eseguire, sottoscritta per accettazione dall'esecutore delle opere; descrizione tecnica dei lavori con allegati i relativi disegni illustrativi; distinta dei quantitativi del materiale da impiegare e della manodopera occorrente, ripartita per scafo, allestimento ed apparato motore, sottoscritta dall'esecutore delle opere; elementi preventivi di costo dei lavori di cui all'allegato F, compilato nei sub-totali, nei totali, nei conti ausiliari, nelle spese generali e, ove possibile, nei dettagli, sottoscritto dall'esecutore dei lavori; nel caso di navi nazionali, estratto delle matricole o dei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione attestante che l'impresa è proprietaria della nave da trasformare; in caso di unità non ancora iscritta, adeguata documentazione attestante il titolo di proprietà; certificato del Registro italiano navale relativo all'inizio lavori in conformità di quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento; relazione sul progettato impiego dell'unità con riferimento al tipo di trasporto o di attività cui l'unità stessa sarà destinata.

     5. Ai fini della corresponsione del contributo per lavori di costruzione o di trasformazione, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 2, della legge, le imprese devono presentare certificato del Registro italiano navale attestante il raggiungimento del 10% dei lavori, conformemente a quanto indicato nell'art. 13 del presente regolamento.

     6. I certificati del Registro italiano navale relativi alle iniziative di costruzione e trasformazione i cui lavori siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, redatti in conformità della precedente normativa, sono validi al fine del rispetto dei termini di cui ai precedenti commi nonché ai fini di cui all'art. 10, comma 1, della legge. L'impresa interessata è comunque tenuta ad integrare, ai fini della concessione del contributo previsto dall'art. 9 della legge, dette certificazioni in modo che sia assicurata la conformità delle stesse alle disposizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.

     7. L'amministrazione, valutata l'ammissibilità delle iniziative nonché la conformità o l'accettabilità del prezzo delle medesime, secondo quanto stabilito negli articoli 3 e 7 del presente regolamento, procede alla concessione del contributo.

     8. Il rispetto dei termini previsti dal primo e quarto comma del presente articolo è condizione di ricevibilità della domanda di concessione.

 

          Art. 20. Proroghe.

     1. Ai fini della proroga dei termini di cui all'art. 10, comma 3, della legge, l'impresa interessata deve presentare istanza corredata da idonea documentazione comprovante i motivi di ordine tecnico che hanno determinato il ritardo nel completamento dei lavori.

     2. Qualora per l'iniziativa, oggetto della richiesta di proroga di cui al precedente comma, sia stato concesso anche il contributo di cui all'art. 2 della legge, l'impresa può far rinvio all'analoga istanza ed alla relativa documentazione eventualmente presentata dall'impresa di costruzione o trasformazione navale per la proroga dei termini di ultimazione dei lavori stabiliti dall'art. 4 della legge stessa. In tal caso, trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del presente regolamento.

     3. Ai predetti fini per le iniziative avviate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento si considera data di inizio lavori quella certificata dal Registro italiano navale, anche in base alle disposizioni in vigore precedentemente a quelle indicate dall'art. 13 del presente regolamento.

 

          Art. 21. Calcolo del contributo.

     1. I tassi di cui all'art. 9, comma, 4, della legge si intendono come tassi annui effettivi.

     2. Nel caso di corresponsione del contributo di cui all'art. 9 della legge in unica soluzione all'ultimazione dei lavori, il valore attuale del contributo è determinato sulla base del tasso ufficiale di sconto vigente a tale data.

     3. Nel caso di corresponsione del contributo di cui all'art. 9 della legge in un'unica soluzione al raggiungimento del 10% di avanzamento dei lavori, il valore attuale del contributo è determinato sulla base del tasso ufficiale di sconto vigente a tale data, con contestuale sconto anche del periodo di tempo intercorrente tra detta data e quella prevista dall'art. 10, comma 3, della legge per l'ultimazione dei lavori.

     4. L'ultimazione dei lavori prima del compimento dei termini di cui al comma 3 non comporta revisione del valore del contributo già erogato, né il versamento di alcuna integrazione a favore del beneficiario.

     5. Nel caso di provvedimento di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge, il beneficiario del contributo corrisposto in unica soluzione ai sensi del comma 3, è tenuto a versare all'amministrazione gli interessi sulle somme ricevute, calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto vigente alla data del provvedimento di proroga e per il periodo di tempo eccedente i termini di cui all'art. 10, comma 3, della legge.

 

          Art. 22. Corresponsione del contributo in unica soluzione.

     1. Ai fini della corresponsione del contributo in unica soluzione le imprese beneficiarie devono far pervenire domanda al Ministero della marina mercantile con l'indicazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo e gli estremi del decreto di concessione.

     2. Nei casi di cui al presente articolo la fidejussione prevista dall'art. 10, comma 2, della legge deve essere rilasciata a copertura dell'intero ammontare del contributo, da maggiorarsi degli interessi.

     3. A tale fidejussione il Ministero della marina mercantile rinuncia dopo il perfezionamento del provvedimento di determinazione definitiva del contributo.

 

          Art. 23. Determinazione definitiva del contributo.

     1. Ai fini della determinazione definitiva del contributo di cui all'art. 9 della legge, fatto salvo quanto disposto nell'art. 31 del presente regolamento, le imprese interessate devono presentare domanda al Ministero della marina mercantile allegando, oltre ai documenti previsti nei precedenti articoli 5 e 8, i seguenti ulteriori documenti:estratto delle matricole o dei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione;copia dei contratti registrati relativi ad aggiunte e/o varianti o, per i lavori di trasformazione, copia delle fatture di spesa;certificato dell'autorità marittima da cui risulti il tipo di trasporto o di attività cui l'unità è abilitata;copia delle fatture relative alla fornitura di contenitori, per il solo caso di navi portacontenitori, dalle quali risulta la tipologia e la quantità degli stessi, nonché copia della specifica tecnica relativa alla tipologia dei contenitori forniti.

     2. La produzione di tali documenti non è necessaria, qualora gli stessi siano già stati acquisiti ai fini della liquidazione definitiva degli analoghi contributi previsti per le imprese di costruzione o trasformazione navale.

 

          Art. 24. Accertamento definitivo del prezzo.

     1. Ai fini dell'accertamento definitivo del prezzo di cui all'art. 9, comma 3, della legge si applicano i criteri indicati nel precedente art. 10.

 

          Art. 25. Corresponsione delle rate semestrali di contributo.

     1. Le rate semestrali di contributo, decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre successivo all'inizio dei lavori, maturano, ai fini della corresponsione, al termine di ciascun semestre.

     2. Ai fini della corresponsione delle rate semestrali di contributo le imprese beneficiarie devono far pervenire, alla scadenza di ciascun semestre, domanda al Ministero della marina mercantile contenente:gli elementi di individuazione dell'impresa;iniziativa per la quale è stato concesso il contributo con gli estremi del decreto di concessione;indicazione e data di scadenza delle rate;estremi dell'eventuale atto di cessione del credito;indicazione delle modalità richieste per il pagamento, con gli estremi dell'eventuale procura a riscuotere.

     3. Qualora l'ammontare del contributo concesso sia stato calcolato in via presuntiva, alla domanda deve essere allegata idonea fidejussione rilasciata da istituto bancario o assicurativo a copertura dell'importo della rata stessa, da maggiorare degli interessi calcolati secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge.

     4. A tale fidejussione il Ministero della marina mercantile rinuncia dopo il perfezionamento del provvedimento di determinazione definitiva del contributo.

     5. L'erogazione delle rate semestrali di contributo potrà avvenire anche attraverso ruoli di spese fisse.

 

TITOLO IV

Provvidenze a favore dell'industria delle demolizioni navali

 

          Art. 26. Concessione, liquidazione e pagamento del contributo per la demolizione navale.

     1. Per la concessione del contributo di cui all'art. 7 della legge le imprese di demolizione navale iscritte all'albo speciale di demolizione navale, di cui all'art. 19 della legge, presentano al Ministero della marina mercantile domanda nella quale devono essere indicati:

     a) nome o numero, tipo, stazza lorda e nazionalità della nave da demolire; potenza dell'apparato motore qualora trattasi di unità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge;

     b) data dell'inizio dei lavori di demolizione e presunta loro durata o data ultimazione lavori.

     2. Alla domanda deve essere allegato il certificato dell'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o dell'autorità consolare se trattasi di nave estera, ovvero dell'autorità marittima del porto in cui la nave è approdata per la demolizione, indicante il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda e la nazionalità della nave e, qualora trattasi di unità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge, la potenza dell'apparato motore; il certificato deve altresì attestare che l'impresa ha titolo per procedere la demolizione della nave e specificare la normativa applicata per la stazzatura della nave.

     3. Per ottenere la liquidazione ed il pagamento del contributo le imprese devono presentare a pena di decadenza al Ministero della marina mercantile domanda entro il termine di un anno dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, con allegato il certificato dell'autorità marittima attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Dopo periodo si computa dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nel caso di iniziative ultimate anteriormente a quest'ultima data.

     4. Il calcolo della stazza lorda compensata convenzionale di cui all'art. 7, comma 2, della legge è effettuato applicando i coefficienti di cui agli allegati I ed L del presente regolamento.

 

          Art. 27. Disposizioni transitorie in materia di demolizione navale.

     1. Per i lavori di demolizione iniziati dal 1° gennaio 1987 alla data di iscrizione negli albi speciali di cui all'art. 19 della legge, le imprese di demolizione aventi i requisiti di cui all'art. 8, comma 2, della stessa legge, devono produrre, oltre ai documenti indicati nell'articolo precedente anche certificazione dell'autorità marittima locale attestanti che l'impresa abbia svolto con continuità attività produttiva di demolizione navale dal 31 dicembre 1975 al 1° gennaio 1987.

 

TITOLO V

Disposizioni transitorie comuni e finali

 

          Art. 28. Verifiche del Registro italiano navale.

     1. Le imprese di costruzione navale nazionali che intendano ottenere il contributo sugli oneri per le verifiche effettuate dal Registro italiano navale negli anni 1989, 1990 e 1991 ai fini del rilascio dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali e dalle leggi di cui all'art. 4, comma 2, della legge in relazione alla costruzione nei propri cantieri di navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate destinate ad essere iscritte nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione, presentano istanza al Ministero della marina mercantile con riferimento alle fatture, quietanzate dal predetto organo, emesse nei propri confronti in ciascun anno del summenzionato triennio. La predetta istanza, da presentarsi a pena di irricevibilità entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dell'anno di riferimento, deve indicare:

     a) l'unità o le unità per cui è stata effettuata la fatturazione, con specificazioni circa la corrispondenza della o delle unità in questione alla definizione di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento;

     b) dichiarazione sottoscritta dal committente attestante che l'unità o le unità per cui sia stata emessa fatturazione saranno iscritte nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione;

     c) estratto del registro delle navi e costruzioni in cui siano iscritte le unità interessate.

     2. Gli armatori di navi nazionali aventi le caratteristiche di cui al comma precedente che intendano ottenere il contributo previsto dall'art. 4, comma 7, della legge, presentano, negli stessi termini e con le medesime modalità previste nel precedente comma, istanza al Ministero della marina mercantile, contenente gli elementi di cui alla lettera a) del precedente comma e corredata dell'estratto delle matricole o dei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione in cui figurino le unità interessate e della certificazione dell'autorità marittima dalla quale risulti che nel periodo di riferimento le navi interessate siano state in esercizio.

     3. Le istanze relative ai contributi di cui ai precedenti commi sugli oneri per le verifiche effettuate dal Registro italiano navale nell'anno 1989 devono essere presentate a pena di irricevibilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 29. Modalità di presentazione dei documenti e dei bilanci o risultanze contabili.

     1. Le domande ed i documenti indicati negli articoli precedenti devono essere prodotti in triplice esemplare di cui uno in bollo, salvo i documenti relativi al pagamento di rate semestrali ed i bilanci, per i quali sono richiesti due esemplari, di cui uno in bollo.

     2. Tutte le istanze devono recare gli elementi di individuazione dell'impresa nonché l'indicazione del codice fiscale.

     3. I contratti, gli eventuali atti aggiuntivi e tutti gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere presentati in lingua italiana con traduzione giurata.

     4. Il Ministero della marina mercantile, qualora non possano essere forniti elementi o documenti richiesti per la concessione dei contributi relativi a lavori ultimati prima della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale, può richiederne altri equipollenti.

     5. Nel caso di commesse che riguardano unità, per le quali, in relazione alle loro caratteristiche tecniche, non siano utilizzabili i dati ed i parametri tecnici cui fa riferimento la documentazione richiesta nei titoli I e III del presente regolamento, dovrà essere presentata idonea documentazione equivalente.

     6. Il Ministero della marina mercantile può richiedere ogni altro elemento o documento istruttorio ritenuto necessario.

     7. Ai fini degli adempimenti documentali contemplati nel presente regolamento, le imprese interessate possono fare espresso rinvio ai documenti già presentati al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, indicando gli estremi di individuazione.

     8. Le domande di concessione di contributo di cui agli articoli 2 e 9 della legge e agli articoli 2, 6 e 19 del presente regolamento, qualora la data di inizio dei lavori di costruzione e trasformazione sia anteriore all'entrata in vigore del regolamento stesso, vanno presentate a pena di irricevibilità entro sessanta giorni da tale ultima data.

     9. Ai fini dell'applicazione dell'art. 25 della legge le imprese che non presentano il bilancio o le risultanze contabili certificati in virtù dell'esenzione di cui al comma 7 del detto articolo devono presentare insieme al bilancio o risultanze contabili non certificati una dichiarazione attestante che nell'esercizio precedente si sono verificate le condizioni previste per l'esenzione dall'obbligo di certificazione.

     10. Ove la documentazione di cui al precedente comma non sia presentata in originale, una copia della medesima deve essere autenticata.

     11. Per quanto attiene al bilancio ed alle risultanze contabili con certificati, la predetta attestazione di autenticità può essere sostituita da una dichiarazione a firma autenticata con cui il legale rappresentate della impresa attesti sotto la propria responsabilità che la documentazione contabile cui la dichiarazione si riferisce è conforme a verità.

     12. Il bilancio deve essere accompagnato dal verbale di assemblea da cui emerga l'approvazione dei risultati esposti nonché dalle relazioni degli organi statutari ove previsti dalla pertinente normativa.

 

          Art. 30. Controllo sulle imprese beneficiarie dei contributi.

     1. Per consentire la predisposizione delle relazioni di cui all'art. 11 della direttiva del Consiglio CEE n. 87/167 del 26 gennaio 1987, le imprese beneficiarie dei contributi previsti dalla legge, sono tenute a fornire, su richiesta del Ministero della marina mercantile, le informazioni di competenza di cui ai moduli 1, 3 e 4 allegati alla predetta direttiva.

 

          Art. 31. Decadenza dai contributi.

     1. I documenti per la liquidazione finale dei contributi previsti dagli articoli 2, 6 e 7 della legge e per la determinazione definitiva dei contributi di cui all'art. 9 della legge, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori o del piano di investimento. Detto periodo si computa dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente ai lavori od ai piani d'investimento che siano stati ultimati anteriormente a quest'ultima data.

 

          Art. 32.

     1. In ogni caso di decadenza o di rinuncia ai contributi di cui alla legge, le somme da restituire debbono essere aumentate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della pronuncia di decadenza o della rinuncia, aumentato di due punti.

 

          Art. 33.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato A

(Omissis)

 

 

Allegato B

(Omissis)

 

 

Allegato C

(Omissis)

 

 

Allegato D

(Omissis)

 

 

Allegato E

(Omissis)

 

 

Allegato F

(Omissis)

 

 

Allegato G

(Omissis)

 

 

Allegato H

 

     Calcolo del grado di avanzamento lavori (1) (2)

     1-a) Per le unità munite di apparato motore di propulsione vengono assegnati:

     allo scafo nudo il coefficiente: 0,30;

     all'allestimento il coefficiente: 0,50;

     all'apparato motore il coefficiente: 0,20 attribuito per l'80% all'insieme delle motrici principali, complete di accessori, riduttori, linee d'assi, aliche e gruppi elettrogeni principali e/o caldaie, principali e non, e per il 20% ai restanti elementi facenti parte dell'apparato motore (ausiliari, tubolature, ventilazioni, ecc.).

     Per l'attribuzione dei singoli componenti del peso nave alla voce apparato motore od allestimento vedasi quanto riportato al punto 4).

     b) Il grado di avanzamento dello scafo nudo che deve essere realizzato in stabilimento/i dell'impresa di costruzione, salvo eventuali componenti non significative (blocchi di peso non superiore a 5/10 t), è calcolato con la formula:

     1/S [(S1 x 0,20) + (S2 x a x 0,50) + (S3 x 0,50) + (S4 x b x 0,80) + (S5 x 0,80) + (S6 x c x 0,95) + (S7 x 0,95) + S8]

     dove:

     S - rappresenta il peso totale dello scafo nudo come dichiarato dal cantiere costruttore;

     S1 - rappresenta il peso del materiale introdotto in cantiere e inequivocabilmente destinato alla costruzione dell'unità di cui si calcola l'avanzamento, non ancora lavorato;

     S2 - rappresenta il peso netto dei materiali in corso di lavorazione a terra presso l'officina navale (tracciatura, taglio, sagomatura);

     a - rappresenta la relativa percentuale media di avanzamento;

     S3 - rappresenta il peso netto del materiale lavorato pronto a terra per la prefabbricazione o l'imbarco;

     S4 - rappresenta il peso del materiale in corso di prefabbricazione;

     b - rappresenta la relativa percentuale media di avanzamento;

     S5 - rappresenta il materiale prefabbricato;

     S6 - rappresenta il materiale dei blocchi prefabbricati in corso di montaggio sullo scalo o in corso di premontaggio nei grandi insiemi a terra;

     c - rappresenta la relativa percentuale media di avanzamento;

     S7 - rappresenta il materiale montato sullo scalo e quello dei grandi insiemi di premontaggio;

     S8 - rappresenta il materiale montato sullo scalo, completamente finito di saldatura, radiografato e di cui è stata accertata la tenuta stagna.

     c) Il grado di avanzamento dell'allestimento è calcolato con la formula:

     I/A [(A1 x 0,20) + (A2 x a x 0,80) + (A3 x 0,80) + A4]

     dove:

     A - rappresenta il peso totale dell'allestimento come dichiarato dal cantiere costruttore;

     A1 - rappresenta il peso del materiale da lavorare introdotto in cantiere e sicuramente destinato alla costruzione dell'unità di cui si calcola l'avanzamento;

     A2 - rappresenta il peso netto del materiale in corso di lavorazione in officina, sia in cantiere che presso terzi;

     a - rappresenta la relativa percentuale di avanzamento;

     A3 - rappresenta il peso del materiale pronto in officina, sia in cantiere che presso terzi;

     A4 - rappresenta il peso del materiale sistemato a bordo o sui blocchi di prefabbricazione.

     d) Il grado di avanzamento dell'apparato motore è valutato con la formula:

 

M1 x 0,80

+

m1 x 0,20

 

 

M

 

m

 

     dove:

     M - rappresenta il peso delle motrici principali, complete di accessori, riduttori, linee d'assi, eliche e gruppi elettrogeni principali e/o caldaie, principali e non;

     M1 - (m1) rappresenta il peso degli elementi compresi in M(m) che può essere considerato finito, da valutarsi secondo il criterio di seguito indicato o altro ritenuto equivalente in relazione alla rilevanza dell'elemento preso in considerazione:

 

0,25 x P1 + 0,45 x P2 + 0,20 x P3 + 0,05 x P4 + 0,05 x P5

 

 

P

 

     P1 - rappresenta il peso netto dei materiali passati in lavorazione in officina;

     P2 - rappresenta il peso dei materiali lavorati in officina, in tutte le loro parti, e pronti al montaggio;

     P3 - rappresenta il peso dei materiali ed oggetti montati sul banco di prova in officina;

     P4 - rappresenta il peso dei macchinari, dopo eseguite le prove in officina;

     P5 - rappresenta il peso dei macchinari, dopo eseguito il montaggio a bordo della nave;

     P - rappresenta il peso dei macchinari completamente montati a bordo;

     m - rappresenta il peso degli ausiliari dell'apparato motore e degli altri elementi necessari al suo funzionamento, dichiarato dal cantiere.

     2-a) Per le unità prive di apparato motore di propulsione vengono assegnati:

     allo scafo il coefficiente: 0,80;

     all'allestimento il coefficiente: 0,20;

     a richiesta del cantiere e per giustificati motivi possono essere riconosciuti dal Ministero della marina mercantile, sentito il parere del Registro italiano navale, coefficienti diversi.

     b) Il grado di avanzamento si calcola in maniera analoga a quanto detto al punto 1).

     3-a) Costituiscono il peso "apparato motore":

     i macchinari principali ed ausiliari per la propulsione della nave completi di accessori, tubolature, grigliati, scale, paglioli, condotti di scarico;

     le linee d'assi e i relativi supporti, astucci ed eliche;

     le caldaie ausiliarie complete dei macchinari accessori e tubolature per il loro funzionamento;

     i gruppi elettrogeni principali completi di accessori, tubolature, grigliati, scale, paglioli, condotti di scarico;

     le pompe e tubolature per imbarco e travaso combustibile;

     gli impianti di automazione relativi ai macchinari precedentemente indicati;

     le macchine utensili (officina di macchina);

     i carriponte, paranchi e mezzi di sollevamento in genere per servizi dell'apparato motore;

     gli impianti di ventilazione dell'apparato motore.

     b) Costituiscono il peso "allestimento":

     gli impianti ed i macchinari per il servizio nave non inclusi nell'apparato motore, nonché quelli per il servizio dei passeggeri, dell'equipaggio e del carico;

     il timone, gli stabilizzatori, le eliche direzionali ed i macchinari ed impianti relativi;

     le casse ed i serbatoi per il carico quando non contribuenti alla robustezza della nave (separati dalla struttura dello scafo).

 

 

Allegato I

 

CONVERSIONE DA T.S.L. IN T.S.L.C. (Secondo la normativa nazionale)

 

 

 

 

 

 

Classe A

Tipi di nave: cisterne per greggio, prodotti puliti, navi portarinfuse secche e/o liquide

Classi di tonnellaggio T.S.L.

Coefficienti

Fino a 3.000

2,50

Oltre 3.000 fino a 6.000

1,80

Oltre 6.000 fino a 18.000

1,30

Oltre 18.000 fino a 30.000

1,00

Oltre 30.000 fino a 45.000

0,80

Oltre 45.000 fino a 85.000

0,60

Oltre 85.000 fino a 125.000

0,50

Oltre 125.000

0,35

Classe B

Tipi di nave: nave da carico generale, navi portacontenitori cellulari

Classi di tonnellaggio T.S.L.

Coefficienti

Fino a 3.000

2,80

Oltre 3.000 fino a 7.500

2,00

Oltre 7.500 fino a 18.000

1,50

Oltre 18.000

1,00

Classe C

Tipi di nave: navi frigorifere, navi roll/on-roll/off, navi traghetto merci, navi per carichi unitizzatim navi porta auto, navi porta bestiame, gasiere, chimiche ed altre speciali da carico secco, liquido non comprese in altre classi

Classi di tonnellaggio T.S.L.

Coefficienti

Fino a 3.000

3,50

Oltre 3.000 fino a 5.000

2,50

Oltre 5.000 fino a 10.000

1,80

Oltre 10.000 fino a 20.000

1,60

Oltre 20.000 fino a 30.000

1,20

Oltre 30.000

0,90

Classe D

Tipi di nave: nave da passeggeri, navi traghetto miste, aliscafi e navi abilitate alla navigazione lagunare di Venezia

Classi di tonnellaggio T.S.L.

Coefficienti

Fino a 5.000

3,00

Oltre 5.000

2,50

Classe E

Tipi di nave: rimorchiatori, spintori, draghe, navi appoggio, navi posa tubi ed altre navi da trasporto non comprese in altre classi

Classi di tonnellaggio T.S.L.

Coefficienti

Fino a 500

5,00

Oltre 500 fino a 2.000

3,00

Oltre 2.000 fino a 5.000

2,50

Oltre 5.000 fino a 10.000

2,00

Oltre 10.000 fino a 20.000

1,50

Oltre 20.000 fino a 30.000

1,00

Oltre 30.000

0,90

Classe F

Tipi di nave: galleggianti e chiatte

Classi di tonnellaggio T.S.L.

Coefficienti

Fino a 3.000

1,00

Oltre 3.000 fino a 10.000

0,80

Oltre 10.000

0,50

 

 

Allegato L

TABELLA DI CONVERSIONE DA STAZZA LORDA GT. (Calcolata secondo la convenzione di Londra del 28 giugno 1969,ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958) in T.S.L.C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe A

Tipi di nave: cisterne per greggio, prodotti puliti, navi portarinfuse secche e/o liquide

Classi di tonnellaggio GT

Coefficienti

Fino a 2.857

2,625

Oltre 2.857 fino a 5.714

1,89

Oltre 5.714 fino a 17.143

1,365

Oltre 17.143 fino a 28.571

1,05

Oltre 28.571 fino a 42.857

0,84

Oltre 42.857 fino a 80.952

0,63

Oltre 80.952 fino a 119.048

0, 525

Oltre 119.048

0,3675

Classe B

Tipi di nave: nave da carico generale ad un ponte, navi portacontenitori cellulari ad un ponte

Classi di tonnellaggio GT

Coefficienti

Fino a 3.000

2,80

Oltre 3.000 fino a 7.500

2,00

Oltre 7.500 fino a 18.000

1,50

Oltre 18.000

1,00

Classe B1

Tipi di nave: navi da carico generale a due o più punti

Classi di tonnellaggio GT

Coefficienti

Fino a 4.000

1,05

Oltre 4.000 fino a 7.500

2,00

Oltre 7.500 fino a 18.000

1,50

Oltre 18.000

1,00

Classe B2

Tipi di nave: navi portacontenitori cellulari a due o più ponti

Classi di tonnellaggio GT

Coefficienti

Fino a 5.455

1,54

Oltre 5.455 fino a 13.636

1,1

Oltre 13.636 fino a 32.727

0,825

Oltre 32.727

0,55

Classe C

Tipi di nave: navi frigorifere

Classi di tonnellaggio GT

Coefficienti

Fino a 3.000

3,50

Oltre 3.000 fino a 5.000

2,50

Oltre 5.000 fino a 10.000

1,80

Oltre 10.000 fino a 20.000

1,60

Oltre 20.000 fino a 30.000

1,20

Oltre 30.000

0,90

Classe C1

Tipi di nave: navi roll/on-roll/off, navi traghetto merci, navi per carichi unitizzati, navi porta auto

Classi di tonnellaggio GT

Coefficienti

Fino a 8.570

1,255

Oltre 8.570 fino a 14.285

0,875

Oltre 14.285 fino a 28.570

0,63

Oltre 28.570 fino a 57.143

0,56

Oltre 57.143 fino a 85.714

0,42

Oltre 85.714

0,315

Classe C2

Tipi di nave: navi porta bestiame

Classi di tonnellaggio GT

Coefficienti

Fino a 5.000

2,10

Oltre 5.000 fino a 8.335

1,50

Oltre 8.335 fino a 16.665

1,08

Oltre 16.665 fino a 33.335

0,96

Oltre 33.335 fino a 50.000

0,72

Oltre 50.000

0,54

Classe C3

Tipi di nave: navi gasiere ed altre speciali da carico secco o liquido non comprese in altre classi

Classi di tonnellaggio GT

Coefficienti

Fino a 2.857

3,675

Oltre 2.857 fino a 4.762

2,625

Oltre 4.762 fino a 9.524

1,89

Oltre 9.524 fino a 19.048

1,68

Oltre 19.048 fino a 28.571

1,26

Oltre 28.571

0,945

Classe D

Tipi di nave: navi traghetto miste

Classi di tonnellaggio GT

Coefficienti

Fino a 7.692

1,950

Oltre 7.692

1,625

Classe D1

Tipi di nave: aliscafi, da passeggeri e navi abilitate alla navigazione lagunare di Venezia

Classi di tonnellaggio GT

Coefficienti

Fino a 5.000

3,00

Oltre 5.000

2,50

Classe E

Tipi di nave: rimorchiatori, spintori, draghe, navi, posa tubi, navi non da trasporto, non comprese in altre classi

Classi di tonnellaggio GT

Coefficienti

Fino a 500

5,00

Oltre 500 fino a 2.000

3,00

Oltre 2.000 fino a 5.000

2,50

Oltre 5.000 fino a 10.000

2,00

Oltre 10.000 fino a 20.000

1,50

Oltre 20.000 fino a 30.000

1,00

Oltre 30.000

0,90

Classe E1

Tipi di nave: navi appoggio

Classi di tonnellaggio GT

Coefficienti

Fino a 625

4,0

Oltre 625 fino a 2.500

2,4

Oltre 2.500 fino a 6.250

2,0

Oltre 6.250 fino a 12.500

1,6

Oltre 12.500 fino a 25.000

1,2

Oltre 25.000 fino a 37.500

0,80

Oltre 37.500

0,72

Classe F

Tipi di nave: galleggianti e chiatte

Classi di tonnellaggio GT

Coefficienti

Fino a 3.000

1,00

Oltre 3.000 fino a 10.000

0,80

Oltre 10.000

0,50