Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 54. Impresa |
Capitolo: | 54.1 disciplina generale |
Data: | 14/02/2003 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. 1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, nei casi previsti [...] |
Art. 1 bis. [3] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 54.1.12 - D.L. 14 febbraio 2003, n. 23 [1] .
Disposizioni urgenti in materia di occupazione.
(G.U. 17 febbraio 2003, n. 39)
1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 4, del
a) che l'imprenditore acquirente non possegga le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della
b) che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale consenta il recupero occupazionale di lavoratori.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 9,5 milioni di euro, di cui 2,5 milioni per l'anno 2003, 3,5 milioni per l'anno 2004, 3,5 milioni per l'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del
1. Ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2004 ai sensi dell'articolo 4 della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Articolo inserito dalla legge di conversione.