Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.3 prevenzione degli infortuni |
Data: | 24/07/2009 |
Numero: | 139 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni |
Art. 2. Forme di consultazione della popolazione |
Art. 3. Disciplina regionale |
§ 53.3.63 - D.M. 24 luglio 2009, n. 139. [1]
Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
(G.U. 29 settembre 2009, n. 226)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il
Visto in particolare l'articolo 20, comma 6, del
Visto il
Visto l'articolo 72 del
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 19 febbraio 2009;
Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 6 maggio 2009 ed il relativo nulla osta, trasmesso con nota del 14 maggio 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza esterno, previsto dall'articolo 20 del
2. Ai fini del presente regolamento con il termine «popolazione» si intendono le persone fisiche, singole ed associate, nonchè gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano o possano essere interessati dalle azioni derivanti dal piano di emergenza esterno.
Art. 2. Forme di consultazione della popolazione
1. Il prefetto, ai fini di cui all'articolo 20, comma 1, del
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il prefetto, ai fini di cui all'articolo 20, comma 3, del
3. Ai fini della consultazione, il prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilità, anche con l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a:
a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;
b) la natura dei rischi;
c) le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;
d) le autorità pubbliche coinvolte;
e) le fasi ed il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;
f) le azioni previste dal piano di emergenza esterno concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.
4. Le informazioni di cui al comma 3 sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, prima dell'inizio della consultazione.
5. Durante il periodo di cui al comma 4, la popolazione può presentare al prefetto osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 3. Disciplina regionale
1. Le disposizioni del presente regolamento restano in vigore fino all'approvazione di apposita normativa regionale volta a disciplinare le forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, in attuazione dell'articolo 72 del
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 148
[1] Abrogato dall'art. 33 del