Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 16/12/1999 |
Numero: | 479 |
Sommario |
Art. 1. 1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente [...] |
Art. 2. 1. Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 è competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la [...] |
Art. 3. 1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attività conseguente all'applicazione del comma 2. E' abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. [...] |
Art. 4. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, i giudizi civili in [...] |
Art. 5. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente |
Art. 6. 1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente |
Art. 7. 1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio [...] |
Art. 8. 1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio [...] |
Art. 9. 1. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-bis del codice penale, è aggiunto il seguente |
Art. 10. 1. Gli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti |
Art. 11. 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente |
Art. 12. 1. Dopo l'articolo 54-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente |
Art. 13. 1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole (Omissis) |
Art. 14. 1. La rubrica dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: (Omissis) |
Art. 15. 1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 16. 1. L'articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 17. 1. All'articolo 405, comma 2, ed all'articolo 407, comma 3, del codice di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: (Omissis) |
Art. 18. 1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente |
Art. 19. 1. Al comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: “due” è sostituita dalla seguente: (Omissis) |
Art. 20. 1. Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis) |
Art. 21. 1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente |
Art. 22. 1. L'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 23. 1. L'articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 24. 1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 25. 1. Dopo l'articolo 430 del codice di procedura penale è inserito il seguente |
Art. 26. 1. L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 27. 1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 28. 1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati |
Art. 29. 1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 30. 1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 31. 1. All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 32. 1. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 33. 1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 34. 1. Il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 35. 1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 36. 1. All'articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 37. 1. L'articolo 459 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 38. 1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo le parole: “consulenti tecnici” sono inserite le seguenti: (Omissis) |
Art. 39. 1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente |
Art. 40. 1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 41. 1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 42. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente |
Art. 43. 1. L'articolo 512-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 44. 1. Il libro ottavo del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 45. 1. All'articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: “nella cancelleria del tribunale” sono inserite le seguenti: (Omissis) |
Art. 46. 1. All'articolo 571, comma 3, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole da: “Tuttavia” sino alla fine |
Art. 47. 1. L'articolo 33-sexies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente |
Art. 48. 1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, [...] |
Art. 49. 1. Al comma 1 dell'articolo 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio [...] |
Art. 50. 1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. [...] |
Art. 51. 1. Agli articoli 123, comma 1, e 163, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto [...] |
Art. 52. 1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è [...] |
Art. 53. 1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, [...] |
Art. 54. 1. Gli articoli 155, 156, 158, 160, comma 2, e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto [...] |
Art. 55. 1. Il comma 2 dell'articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio [...] |
Art. 56. 1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: “, acquisito il consenso del pubblico ministero,” sono soppresse |
Art. 57. 1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i [...] |
Art. 58. 1. Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: “reati per i [...] |
Art. 59. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 13.921 milioni per l'anno 1999 e lire 27.842 milioni a decorrere dall'anno [...] |
§ 51.4.85 – L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense.
(G.U. 18 dicembre 1999, n. 296).
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE,
DI INDENNITA' SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE
E DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE
1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione:
a) di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria;
b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia.
2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché quelli relativi alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
1. Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 è competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le questioni relative alla competenza del giudice originariamente adito.
2. I fascicoli d'ufficio dei giudizi indicati nell'articolo 1 sono trasmessi a cura del giudice presso cui sono pendenti al giudice di pace competente per territorio ai sensi del comma 1, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il fascicolo è trasmesso provvede d'ufficio all'iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data dell'udienza di prosecuzione fissata dal giudice con provvedimento da adottare entro il termine di trenta giorni. La data dell'udienza di prosecuzione del giudizio non può essere successiva al sessantesimo giorno da quella in cui il fascicolo è ricevuto.
3. Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell'articolo 90 della
4. Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile.
1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attività conseguente all'applicazione del comma 2. E' abrogato l'articolo 44 della
2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, fatta eccezione per le cause già trattenute per la decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria. Si osservano al riguardo le disposizioni dell'articolo 2.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla ricognizione dei giudizi di cui al comma 1 e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione stralcio, il quale assegna i procedimenti a un giudice onorario aggregato a norma del comma 4 dell'articolo 11 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della
(Omissis).
2. Il comma 4 dell'articolo 11 della
(Omissis).
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della
(Omissis).
4. Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. L'articolo 13 della
(Omissis).
2. Gli articoli 1 e 2 del
3. I messi del giudice di pace continueranno a operare presso le sedi del giudice di pace.
1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio
a) negli affari civili:
1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;
2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;
3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale [1].
1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio
Titolo II
MODIFICA AL CODICE PENALE
1. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-bis del codice penale, è aggiunto il seguente:
(Omissis).
Titolo III
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Capo I
Modifica alle disposizioni sull'attribuzione degli affari penali
al tribunale in composizione collegiale o in composizione monocratica
1. Gli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis).
Capo II
Modifica alle disposizioni sull'incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice
1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
(Omissis).
Capo III
Controllo della competenza nel corso delle indagini
1. Dopo l'articolo 54-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:
(Omissis).
Capo IV
Difensore
1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole (Omissis).
2. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3. Al comma 1 dell'articolo 122 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: (Omissis).
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge [2].
Capo V
Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
1. La rubrica dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: (Omissis).
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
(Omissis).
Capo VI
Riparazione per l'ingiusta detenzione
1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis).
Capo VII
Indagini preliminari
1. L'articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. All'articolo 405, comma 2, ed all'articolo 407, comma 3, del codice di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: (Omissis).
2. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
(Omissis).
3. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale le parole da: “dall'invito” alla fine sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
Capo VIII
Udienza preliminare
1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo le parole: “l'enunciazione” sono inserite le seguenti: (Omissis).
1. Al comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: “due” è sostituita dalla seguente: (Omissis).
2. L'articolo 420 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
(Omissis).
1. Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis).
1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
(Omissis).
1. L'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. L'articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. All'articolo 579, comma 1, e all'articolo 680, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: “, di proscioglimento o di non luogo a procedere” sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 430 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
(Omissis).
1. L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Capo IX
Procedimenti speciali
1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.
1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
(Omissis).
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 2 è abrogato.
1. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. Il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. All'articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 2 le parole: “e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso” sono soppresse e dopo le parole: “previste dagli articoli” sono inserite le seguenti: (Omissis).
1. L'articolo 459 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. All'articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3. Al comma 1 dell'articolo 464 del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dai seguenti: (Omissis).
4. Il comma 3 dell'articolo 464 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 689 del codice di procedura penale, al numero 5), dopo le parole: “su richiesta dell'imputato” sono aggiunte le seguenti: (Omissis).
Capo X
Modifiche alle disposizioni sul giudizio
1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo le parole: “consulenti tecnici” sono inserite le seguenti: (Omissis).
2. Il comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
(Omissis).
2. Gli articoli 485, 486, 487 e 488 del codice di procedura penale sono abrogati.
1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
(Omissis).
1. L'articolo 512-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Capo XI
Disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
1. Il libro ottavo del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Capo XII
Disposizioni in materia di opposizione
al decreto penale di condanna e di impugnazioni
1. All'articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: “nella cancelleria del tribunale” sono inserite le seguenti: (Omissis).
2. All'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: “nella cancelleria del tribunale” sono inserite le seguenti: (Omissis).
1. All'articolo 571, comma 3, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole da: “Tuttavia” sino alla fine.
Capo XIII
Disposizioni abrogative, di attuazione e di coordinamento
1. L'articolo 33-sexies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del
(Omissis).
2. L'articolo 33-septies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del
(Omissis).
3. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: “nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555” sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
4. All'articolo 516 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 186 del
(Omissis).
5. Il comma 1-bis dell'articolo 517 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 187 del
(Omissis).
6. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 188 del
7. Il comma 1 dell'articolo 521-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 189 del
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
(Omissis).
1. Al comma 1 dell'articolo 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
2. Al comma 1 dell'articolo 31 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvate con
1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
(Omissis).
1. Agli articoli 123, comma 1, e 163, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
2. All'articolo 12-bis, comma 1, del
1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
(Omissis).
1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
a) al comma 1, le parole: “ovvero a norma dell'articolo 557 del codice” sono soppresse;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: (Omissis);
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
(Omissis).
1. Gli articoli 155, 156, 158, 160, comma 2, e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
1. Il comma 2 dell'articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
(Omissis).
1. Al comma 1 dell'articolo 223 del
Titolo IV
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con
(Omissis).
2. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con
3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare i dieci anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge [3].
1. Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 13.921 milioni per l'anno 1999 e lire 27.842 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Lettera così sostituita dall'art. 2 terdecies del
[2] Comma così modificato dall'art. 3 del
[3] Comma sostituito dall'art. 1 della