Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 01/02/1946 |
Numero: | 122 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del [...] |
§ 71.3.16 - D.Lgs.Lgt. 1 febbraio 1946, n. 122.
Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi.
(G.U. 2 aprile 1946, n. 77).
Il messo di conciliazione, chiamato, nei casi previsti dalla legge, ad adempiere le funzioni di ufficiale giudiziario, competono i diritti, la indennità di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati e sulle somme introitate dall'Erario che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[2] Articolo sostituito dall'art. 2 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della