§ 71.3.16 - D.Lgs.Lgt. 1 febbraio 1946, n. 122.
Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:01/02/1946
Numero:122


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del [...]


§ 71.3.16 - D.Lgs.Lgt. 1 febbraio 1946, n. 122.

Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi.

(G.U. 2 aprile 1946, n. 77).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

     Il messo di conciliazione, chiamato, nei casi previsti dalla legge, ad adempiere le funzioni di ufficiale giudiziario, competono i diritti, la indennità di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati e sulle somme introitate dall'Erario che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito.

 

          Art. 4.

     Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

[2] Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 3 febbraio 1957, n. 16 e abrogato dall'art. 6 della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 3 febbraio 1957, n. 16.