Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.6 regioni a statuto ordinario |
Data: | 06/05/1996 |
Numero: | 482 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli stabilimenti di macellazione riconosciuti con bollo CEE ai sensi della direttiva 64/433/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, sono obbligati ad effettuare [...] |
Art. 2. 1. L'identificazione e la classificazione delle carcasse o mezzene di animali macellati sono effettuate negli stabilimenti secondo la succitata normativa comunitaria, da [...] |
Art. 3. 1. L'esercizio del controllo sull'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1, da effettuarsi con la cadenza prescritta dai regolamenti comunitari, è attribuito, ai sensi [...] |
Art. 4. 1. Il personale che ha effettuato la visita di controllo presso lo stabilimento di macellazione redige apposito verbale in tre copie, delle quali una rimane [...] |
Art. 5. 1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali supervisiona l'operato degli organismi regionali nonché quello degli opifici di macellazione, in [...] |
Art. 6. 1. Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale [...] |
§ 41.6.66 - D.M. 6 maggio 1996, n. 482. [1]
Regolamento recante attribuzione alle regioni delle funzioni di controllo sull'obbligo della classificazione commerciale delle carcasse e mezzene di animali macellate negli stabilimenti riconosciuti in attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio e del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione
(G.U. 17 settembre 1996, n. 218)
1. Gli stabilimenti di macellazione riconosciuti con bollo CEE ai sensi della
1. L'identificazione e la classificazione delle carcasse o mezzene di animali macellati sono effettuate negli stabilimenti secondo la succitata normativa comunitaria, da tecnici in possesso di licenza rilasciata dal Comitato nazionale bovini.
1. L'esercizio del controllo sull'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1, da effettuarsi con la cadenza prescritta dai regolamenti comunitari, è attribuito, ai sensi dell'art. 1comma 4, della legge n. 491, citata nelle premesse, alle regioni, che espletano i controlli secondo le disposizioni previste dal
1. Il personale che ha effettuato la visita di controllo presso lo stabilimento di macellazione redige apposito verbale in tre copie, delle quali una rimane all'organismo regionale, una agli atti dell'opificio visitato, un'altra, infine, va inviata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali.
1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali supervisiona l'operato degli organismi regionali nonché quello degli opifici di macellazione, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione, e successive integrazioni.
1. Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogato dall'art. 21 del D.M. 12 ottobre 2012.