Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.1 additivi, conservanti e coloranti |
Data: | 08/05/2006 |
Numero: | 229 |
Sommario |
Art. 1. Il D.M. 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 2 novembre 2005, è modificato come segue: |
Art. 2. 1. E' vietato il commercio di prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto. Tuttavia i prodotti immessi in commercio o etichettati prima della data del 27 gennaio [...] |
Art. 3. 1. L'allegato I del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, è abrogato. |
Art. 4. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province [...] |
§ 4.1.58 - D.M. 8 maggio 2006, n. 229.
Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/114/CE che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
(G.U. 12 luglio 2006, n. 160)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della
Visto il
Vista la
Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 31 maggio 2005;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto l'articolo 13 della
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 27 marzo 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Il
a) all'articolo 14, comma 1, la lettera v) è sostituita dalla seguente:
«v) «stabilizzanti» sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di una o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami tra le proteine tali da consentire il legame tra le particelle per la formazione dell'alimento ricostituito»;
b) l'articolo 16 è modificato come segue:
1) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera c):
«c) in un prodotto alimentare in cui è stato aggiunto un aroma nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso nell'aroma in ottemperanza alle disposizioni del presente decreto ed è presente nel prodotto alimentare, a condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4:
«4. La quantità di additivi alimentari presenti negli aromi deve essere limitata alla dose minima necessaria per garantire la sicurezza e la qualità degli aromi stessi e per facilitarne lo stoccaggio. La presenza di additivi non deve indurre in errore il consumatore, nè deve mettere a repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un alimento, risultante dall'aggiunta di aromi, svolga una funzione tecnologica nell'alimento stesso l'additivo deve essere annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra gli additivi degli aromi».
c) l'allegato IX è modificato come segue:
1) il testo della nota 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le sostanze elencate ai numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione»;
2) la tabella è modificata come segue:
a) alla voce E 170 la denominazione è sostituita dalla seguente: «E 170 carbonato di calcio»;
b) alla voce E 466 è aggiunta la seguente denominazione: «Gomma di cellulosa»;
c) alla voce E 469 è aggiunta la seguente denominazione: «Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente»;
d) l'allegato X è modificato come segue:
1) nel testo la voce «E 170 carbonati di calcio» è sostituita dalla seguente: «E 170 carbonato di calcio»;
2) la dizione «Prodotti di cacao e di cioccolato citati nella
3) la tabella riguardante «Prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana di cui al
E 472c Esteri citrici acidi di mono- e digliceridi degli acidi grassi |
Quanto basta |
4) la tabella riguardante «Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciate», è completata come segue:
E 296 Acido malico |
Quanto basta (solo per le patate sbucciate) |
5) la tabella riguardante «Composta di frutta», è completata come segue:
E 440 Pectina |
Quanto basta (tranne per la composta di mela) |
E 509 Cloruro di calcio |
|
6) la tabella riguardante «Mozzarella e formaggi ottenuti dal siero di latte», è completata come segue:
E 460ii) Cellulosa in polvere |
Quanto basta (solo per il formaggio grattugiato e a fette) |
7) alla fine è aggiunta la seguente tabella:
Latte di capra UHT |
E 331 Citrati di sodio |
4 g/l |
Castagne conservate in liquido |
E 410 Farina di semi di carrube |
Quanto basta |
|
E 412 Gomma di guar |
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E 415 Gomma di xanthan |
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e) l'allegato XI, parte A, è modificato come segue:
1) la dizione «Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati alla vendita al minuto», è sostituita dalla seguente: «Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati al commercio al dettaglio e pane a ridotto contenuto calorico destinato al commercio al dettaglio»;
2) alla fine è aggiunta la seguente tabella:
Code di gamberi di fiume europei cotte e molluschi cotti marinati e preconfezionati |
2000 |
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Aromi |
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1500 |
f) l'allegato XI, parte C, è modificato come segue:
1) la tabella relativa alle voci di seguito riportate è soppressa:
E 230 |
Bifenile, difenile |
Trattamento superficiale degli agrumi |
70 mg/kg |
E 231 |
Ortofenilfenolo (*) |
Trattamento superficiale degli agrumi |
12 mg/kg singolarmente o in combinazione,espressi come ortofenilfenolo |
E 232 |
Ortofenilfenolo sodico (*) |
|
|
(*) Per l'ortofenilfenolo (E 231) e l'ortofenilfenolo sodico (E 232), la soppressione entra in vigore non appena diventano applicabili i requisiti di etichettatura dei generi alimentari trattati con tale(i) sostanza(e) in virtù della legislazione comunitaria sui valori massimi per i residui di pesticidi.
2) la tabella relativa alla voce E 1105 è completata come segue:
|
|
Vino in conformità al |
(pro memoria) |
(*)
(**)
g) l'allegato XI, parte D, è modificato come segue:
1) alla fine è aggiunta la seguente tabella:
E 310 |
Gallato di propile |
Oli essenziali |
1000 mg/kg (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione) |
E 311 |
Gallato d'ottile |
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E 312 |
Gallato di dodecile |
|
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E 320 |
Butilidrossianisolo (BHA) |
Aromi tranne gli oli essenziali |
100 mg/kg (gallati, singolarmente o in combinazione) oppure 200 mg/kg (BHA) |
2) nella tabella relativa alle voci «E 315 ed E 316» la dizione «Conserve e semiconserve di carne», è sostituita dalla seguente: «Prodotti a base di carne salati e stagionati e conserve di carne»;
h) l'allegato XII è modificato come segue:
1) la tabella relativa alle voci «E 338, E 339, E 340, E 341, E 450, E 451 ed E 452» è completata come segue:
|
|
Aromi |
40 g/kg |
2) nella tabella relativa alle voci da E 338 a E 452 la dizione «Sidro e sidro di pere» è soppressa;
3) la tabella relativa alla voce E 416 è completata come segue:
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Aromi |
50 g/kg |
4) la tabella relativa alle voci da E 432 a E 436 è completata come segue:
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Aromi, tranne gli aromi di affumicatura liquidi e gli aromi a base di oleoresine di spezie (*) |
10 g/kg |
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Alimenti contenenti aromi di affumicatura liquidi e aromi a base di oleoresine di spezie |
1 g/kg |
(*) Le oleoresine di spezie sono estratti da cui il solvente d'estrazione è evaporato, lasciando una miscela di olio volatile e sostanza resinosa di spezie.
5) la tabella relativa alla voce E 444 è completata come segue:
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Bevande torbide spiritose aromatizzate con volume alcolico inferiore al 15% |
300 mg/l |
6) la tabella relativa alla voce E 551 è completata come segue:
E 551 |
Biossido di silicio |
Aromi |
50 g/kg |
7) la tabella relativa alla voce E 900 è completata come segue:
|
|
Aromi |
10 mg/kg |
8) la tabella relativa alla voce «E 903 Cera di carnauba» è sostituita dalla seguente:
E903 |
Cera di Carnauba |
Solo come agenti di rivestimento: |
|
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|
prodotti della confetteria (incluso cioccolato) |
500 mg/kg 1200 mg/kg (solo per gomma da masticare) |
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piccoli prodotti da forno fini ricoperti di cioccolato |
200 mg/kg |
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|
spuntini |
200 mg/kg |
|
|
frutta a guscio |
200 mg/kg |
|
|
caffè in grani |
200 mg/kg |
|
|
integratori dietetici |
200 mg/kg |
|
|
agrumi, meloni, mele, pere, pesche e ananassi freschi (solo trattamento superficiale) |
200 mg/kg |
9) la tabella relativa alla voce E 459 è completata come segue:
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Aromi incapsulati per: |
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tè aromatizzati e bevande aromatizzate istantanee in polvere |
500 mg/l |
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spuntini aromatizzati |
1 g/kg in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore |
10) alla fine è aggiunta la seguente tabella:
E 907 |
Poli-1-decene idrogenato |
Solo come agente di rivestimento per: |
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|
prodotti della confetteria a base di zucchero |
2 g/kg |
|
|
frutti essiccati |
2 g/kg |
E 1505 |
Citrato di trietile |
3 g/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore; singolarmente o in combinazione. Per le bevande la dose massima di E 1520 èpari a 1 g/l |
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E 1517 |
Diacetato di glicerile (diacetina) |
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E 1518 |
Triacetato di glicerile (triacetina) |
Aromi |
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E 1520 |
1,2-propandiolo (propilenglicole) |
|
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E 1519 |
Alcol benzilico |
Aromi per: |
|
|
|
liquori, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino |
100 mg/l |
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dolciumi tra cui cioccolato e prodotti da forno fini |
250 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore |
i) l'allegato XIII è modificato come segue:
1) nella nota introduttiva, dopo il primo paragrafo è inserito il seguente paragrafo:
«I preparati e gli alimenti per lo svezzamento destinati a lattanti e alla prima infanzia possono contenere E 1450 ottenilsuccinato di amido e sodio risultante dall'aggiunta di preparati a base di vitamine o di acidi grassi polinsaturi. La presenza di E 1450 nel prodotto pronto per il consumo non deve superare 100 mg/kg dai preparati a base di vitamine e 1000 mg/kg dai preparati a base di acidi grassi polinsaturi.».
2) nella parte 4 il titolo è sostituito dal seguente:
«ADDITlVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI DIETETICI DESTINATI AI LATTANTI ED ALLA PRIMA INFANZIA PER SCOPI MEDICI SPECIALI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 2002, N. 57»;
3) alla fine è aggiunta la seguente tabella:
E472 c |
Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi |
7,5 g/l venduto in polvere |
A partire dalla nascita |
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9 g/l venduto in forma liquida |
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l) l'allegato XIV è modificato come segue:
1) alla fine è aggiunta la seguente tabella:
E555 |
Silicato di potassio e alluminio |
Nel biossido di titanio (E 171)e negli ossidi e biossidi di ferro (E 172) (Massimo 90% in rapporto al pigmento) |
2) alla voce E 468 è aggiunta la seguente denominazione: «Gomma di cellulosa reticolata».
1. E' vietato il commercio di prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto. Tuttavia i prodotti immessi in commercio o etichettati prima della data del 27 gennaio 2006, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
1. L'allegato I del
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della