§ 4.1.58 - D.M. 8 maggio 2006, n. 229.
Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/114/CE che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.1 additivi, conservanti e coloranti
Data:08/05/2006
Numero:229


Sommario
Art. 1.      Il D.M. 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 2 novembre 2005, è modificato come segue:
Art. 2.      1. E' vietato il commercio di prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto. Tuttavia i prodotti immessi in commercio o etichettati prima della data del 27 gennaio [...]
Art. 3.      1. L'allegato I del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, è abrogato.
Art. 4.      In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province [...]


§ 4.1.58 - D.M. 8 maggio 2006, n. 229.

Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/114/CE che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

(G.U. 12 luglio 2006, n. 160)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

     Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

     Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005;

     Vista la direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 31 maggio 2005;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 27 marzo 2006;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 2 maggio 2006;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     Il D.M. 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 2 novembre 2005, è modificato come segue:

     a) all'articolo 14, comma 1, la lettera v) è sostituita dalla seguente:

     «v) «stabilizzanti» sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di una o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami tra le proteine tali da consentire il legame tra le particelle per la formazione dell'alimento ricostituito»;

     b) l'articolo 16 è modificato come segue:

     1) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera c):

     «c) in un prodotto alimentare in cui è stato aggiunto un aroma nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso nell'aroma in ottemperanza alle disposizioni del presente decreto ed è presente nel prodotto alimentare, a condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito»;

     2) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4:

     «4. La quantità di additivi alimentari presenti negli aromi deve essere limitata alla dose minima necessaria per garantire la sicurezza e la qualità degli aromi stessi e per facilitarne lo stoccaggio. La presenza di additivi non deve indurre in errore il consumatore, nè deve mettere a repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un alimento, risultante dall'aggiunta di aromi, svolga una funzione tecnologica nell'alimento stesso l'additivo deve essere annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra gli additivi degli aromi».

     c) l'allegato IX è modificato come segue:

     1) il testo della nota 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le sostanze elencate ai numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione»;

     2) la tabella è modificata come segue:

     a) alla voce E 170 la denominazione è sostituita dalla seguente: «E 170 carbonato di calcio»;

     b) alla voce E 466 è aggiunta la seguente denominazione: «Gomma di cellulosa»;

     c) alla voce E 469 è aggiunta la seguente denominazione: «Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente»;

     d) l'allegato X è modificato come segue:

     1) nel testo la voce «E 170 carbonati di calcio» è sostituita dalla seguente: «E 170 carbonato di calcio»;

     2) la dizione «Prodotti di cacao e di cioccolato citati nella legge 30 aprile 1976, n. 351», è sostituita dalla seguente: «Prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana di cui al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178»;

     3) la tabella riguardante «Prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana di cui al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, è completata come segue:

 

E 472c Esteri citrici acidi di mono- e digliceridi degli acidi grassi

Quanto basta

 

     4) la tabella riguardante «Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciate», è completata come segue:

E 296 Acido malico

Quanto basta (solo per le patate sbucciate)

 

     5) la tabella riguardante «Composta di frutta», è completata come segue:

E 440 Pectina

Quanto basta (tranne per la composta di mela)

E 509 Cloruro di calcio

 

 

     6) la tabella riguardante «Mozzarella e formaggi ottenuti dal siero di latte», è completata come segue:

E 460ii) Cellulosa in polvere

Quanto basta (solo per il formaggio grattugiato e a fette)

 

     7) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

Latte di capra UHT

E 331 Citrati di sodio

4 g/l

Castagne conservate in liquido

E 410 Farina di semi di carrube

Quanto basta

 

E 412 Gomma di guar

 

 

E 415 Gomma di xanthan

 

 

     e) l'allegato XI, parte A, è modificato come segue:

     1) la dizione «Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati alla vendita al minuto», è sostituita dalla seguente: «Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati al commercio al dettaglio e pane a ridotto contenuto calorico destinato al commercio al dettaglio»;

     2) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

Code di gamberi di fiume europei cotte e molluschi cotti marinati e preconfezionati

2000

 

Aromi

 

 

 

 

1500

 

     f) l'allegato XI, parte C, è modificato come segue:

     1) la tabella relativa alle voci di seguito riportate è soppressa:

E 230

Bifenile, difenile

Trattamento superficiale degli agrumi

70 mg/kg

E 231

Ortofenilfenolo (*)

Trattamento superficiale degli agrumi

12 mg/kg singolarmente o in combinazione,espressi come ortofenilfenolo

E 232

Ortofenilfenolo sodico (*)

 

 

 

     (*) Per l'ortofenilfenolo (E 231) e l'ortofenilfenolo sodico (E 232), la soppressione entra in vigore non appena diventano applicabili i requisiti di etichettatura dei generi alimentari trattati con tale(i) sostanza(e) in virtù della legislazione comunitaria sui valori massimi per i residui di pesticidi.

 

     2) la tabella relativa alla voce E 1105 è completata come segue:

 

 

Vino in conformità al regolamento (CE n. 1493/1999 (*) e al relativo regolamento d'applicazione (CE) n. 1622/2000 (**)

(pro memoria)

 

     (*) Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GUCE serie L n. 179 del 14.7.1999, pag. 1.) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GUCE serie L n. 262 del 14.10.2003, pag. 13).

     (**) Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GUCE serie L n. 194 del 31.7.2000, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/2003 (GUCE serie L n. 201 dell'8.8.2003, pag. 9).

     g) l'allegato XI, parte D, è modificato come segue:

     1) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

E 310

Gallato di propile

Oli essenziali

1000 mg/kg (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione)

E 311

Gallato d'ottile

 

 

E 312

Gallato di dodecile

 

 

E 320

Butilidrossianisolo (BHA)

Aromi tranne gli oli essenziali

100 mg/kg (gallati, singolarmente o in combinazione) oppure 200 mg/kg (BHA)

 

     2) nella tabella relativa alle voci «E 315 ed E 316» la dizione «Conserve e semiconserve di carne», è sostituita dalla seguente: «Prodotti a base di carne salati e stagionati e conserve di carne»;

     h) l'allegato XII è modificato come segue:

     1) la tabella relativa alle voci «E 338, E 339, E 340, E 341, E 450, E 451 ed E 452» è completata come segue:

 

 

Aromi

40 g/kg

 

     2) nella tabella relativa alle voci da E 338 a E 452 la dizione «Sidro e sidro di pere» è soppressa;

     3) la tabella relativa alla voce E 416 è completata come segue:

 

 

Aromi

50 g/kg

 

     4) la tabella relativa alle voci da E 432 a E 436 è completata come segue:

 

 

Aromi, tranne gli aromi di affumicatura liquidi e gli aromi a base di oleoresine di spezie (*)

10 g/kg

 

 

Alimenti contenenti aromi di affumicatura liquidi e aromi a base di oleoresine di spezie

1 g/kg

 

     (*) Le oleoresine di spezie sono estratti da cui il solvente d'estrazione è evaporato, lasciando una miscela di olio volatile e sostanza resinosa di spezie.

 

     5) la tabella relativa alla voce E 444 è completata come segue:

 

 

Bevande torbide spiritose aromatizzate con volume alcolico inferiore al 15%

300 mg/l

 

     6) la tabella relativa alla voce E 551 è completata come segue:

E 551

Biossido di silicio

Aromi

50 g/kg

 

     7) la tabella relativa alla voce E 900 è completata come segue:

 

 

Aromi

10 mg/kg

 

     8) la tabella relativa alla voce «E 903 Cera di carnauba» è sostituita dalla seguente:

E903

Cera di Carnauba

Solo come agenti di rivestimento:

 

 

 

prodotti della confetteria (incluso cioccolato)

500 mg/kg 1200 mg/kg (solo per gomma da masticare)

 

 

piccoli prodotti da forno fini ricoperti di cioccolato

200 mg/kg

 

 

spuntini

200 mg/kg

 

 

frutta a guscio

200 mg/kg

 

 

caffè in grani

200 mg/kg

 

 

integratori dietetici

200 mg/kg

 

 

agrumi, meloni, mele, pere, pesche e ananassi freschi (solo trattamento superficiale)

200 mg/kg

 

     9) la tabella relativa alla voce E 459 è completata come segue:

 

 

Aromi incapsulati per:

 

 

 

tè aromatizzati e bevande aromatizzate istantanee in polvere

500 mg/l

 

 

spuntini aromatizzati

1 g/kg in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore

 

     10) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

E 907

Poli-1-decene idrogenato

Solo come agente di rivestimento per:

 

 

 

prodotti della confetteria a base di zucchero

2 g/kg

 

 

frutti essiccati

2 g/kg

E 1505

Citrato di trietile

3 g/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore; singolarmente o in combinazione. Per le bevande la dose massima di E 1520 èpari a 1 g/l

 

E 1517

Diacetato di glicerile (diacetina)

 

 

E 1518

Triacetato di glicerile (triacetina)

Aromi

 

E 1520

1,2-propandiolo (propilenglicole)

 

 

E 1519

Alcol benzilico

Aromi per:

 

 

 

liquori, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino

100 mg/l

 

 

dolciumi tra cui cioccolato e prodotti da forno fini

250 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore

 

     i) l'allegato XIII è modificato come segue:

     1) nella nota introduttiva, dopo il primo paragrafo è inserito il seguente paragrafo:

     «I preparati e gli alimenti per lo svezzamento destinati a lattanti e alla prima infanzia possono contenere E 1450 ottenilsuccinato di amido e sodio risultante dall'aggiunta di preparati a base di vitamine o di acidi grassi polinsaturi. La presenza di E 1450 nel prodotto pronto per il consumo non deve superare 100 mg/kg dai preparati a base di vitamine e 1000 mg/kg dai preparati a base di acidi grassi polinsaturi.».

     2) nella parte 4 il titolo è sostituito dal seguente:

     «ADDITlVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI DIETETICI DESTINATI AI LATTANTI ED ALLA PRIMA INFANZIA PER SCOPI MEDICI SPECIALI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 2002, N. 57»;

     3) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

E472 c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

7,5 g/l venduto in polvere

A partire dalla nascita

 

 

9 g/l venduto in forma liquida

 

 

     l) l'allegato XIV è modificato come segue:

     1) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

E555

Silicato di potassio e alluminio

Nel biossido di titanio (E 171)e negli ossidi e biossidi di ferro (E 172)

(Massimo 90% in rapporto al pigmento)

 

     2) alla voce E 468 è aggiunta la seguente denominazione: «Gomma di cellulosa reticolata».

 

     Art. 2.

     1. E' vietato il commercio di prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto. Tuttavia i prodotti immessi in commercio o etichettati prima della data del 27 gennaio 2006, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

 

     Art. 3.

     1. L'allegato I del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, è abrogato.

 

     Art. 4.

     In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/114/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, da ciascuna regione e provincia autonoma.