Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 22/12/2003 |
Numero: | 114 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 3.3.781 – Direttiva 22 dicembre 2003, n. 114.
Direttiva n. 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
(G.U.U.E. 29 gennaio 2004, n. L 24).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Gli additivi alimentari possono essere autorizzati ad essere impiegati nei prodotti alimentari solo se conformi all'allegato II della
(2) La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, istituisce un elenco di additivi alimentari che possono essere utilizzati nella Comunità e le condizioni per il loro impiego.
(3) In seguito all'adozione della direttiva 95/2/CE si sono verificati sviluppi tecnici nel settore degli additivi alimentari. È opportuno modificare detta direttiva per tenere conto di tali sviluppi.
(4) La
(5) È auspicabile includere nella direttiva 95/2/CE i provvedimenti sugli additivi necessari per la conservazione e l'impiego di sostanze aromatizzanti, al fine di contribuire alla trasparenza e alla coerenza della legislazione comunitaria e per favorire il rispetto delle norme comunitarie in materia di additivi alimentari da parte dei produttori di alimenti, in particolare le piccole e le medie imprese. Inoltre, ai sensi del
(6) Se da un lato è opportuno autorizzare l'impiego di additivi necessari per garantire la sicurezza e la qualità delle sostanze aromatizzanti e per facilitarne la conservazione e l'uso, il livello di additivi presenti in tali sostanze dovrebbe essere il minimo richiesto per ottenere il fine desiderato. Si dovrebbero inoltre garantire ai consumatori informazioni corrette, esaustive e non ingannevoli sull'uso degli additivi.
(7) La presenza di un additivo in un prodotto alimentare, dovuta all'impiego di una sostanza aromatizzante, è generalmente bassa e l'additivo non ha una funzione tecnologica nel prodotto alimentare. Tuttavia, se in determinate circostanze l'additivo possiede una funzione tecnologica nel prodotto alimentare composito, dovrebbe considerarsi un additivo del prodotto alimentare composito e non un additivo della sostanza aromatizzante, applicandosi in tal caso le norme pertinenti relative all'additivo nel prodotto alimentare specifico, tra le quali le norme sull'etichettatura stabilite dalla
(8) Ai sensi della
(9) In base al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo principale volto a garantire l'unità del mercato e un livello elevato di tutela dei consumatori, è necessario e opportuno istituire norme sull'uso degli additivi nelle sostanze aromatizzanti. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.
(10) Conformemente alla richiesta da parte di uno Stato membro e al parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito dalla
(11) Nella direttiva 95/2/CE il bifenile (E 230), l'ortofenilfenolo (E 231) e l'ortofenilfenolo sodico (E 232) figurano nell'elenco dei conservanti da utilizzarsi negli e sugli agrumi. Poiché essi, tuttavia, sono classificati come prodotti fitosanitari, secondo la definizione data dalla
(12) Il 4 aprile 2003 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha dichiarato che la dose giornaliera ammissibile temporanea per l'estere etilico dell'acido p-idrossibenzoico e i suoi sali di sodio (da E 214 a E 219) avrebbe dovuto essere ritirata in caso di mancata presentazione di ulteriori dati riguardo alle dosi e alla tossicità.
(13) È opportuno quindi modificare di conseguenza la direttiva 95/2/CE.
(14) La
(15) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stato consultato sull'adozione delle disposizioni che possono influire sulla salute pubblica, a norma dell'articolo 6 della
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La direttiva 95/2/CE è modificata come segue:
1) all'articolo 1, paragrafo 3, la lettera v) è sostituita dalla seguente:
«v) “gli stabilizzanti” sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di due o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami tra le proteine tale da consentire il legame delle particelle per la formazione dell'alimento ricostituito;»
2) l'articolo 3 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presenza di un additivo alimentare è ammissibile:
a) in un prodotto alimentare composito diverso da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composito;
b) in un prodotto alimentare in cui è stata aggiunta una sostanza aromatizzante nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso nella sostanza aromatizzante in ottemperanza alla presente direttiva ed è presente nel prodotto alimentare tramite la sostanza aromatizzante, a condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna funzione tecnologica nel prodotto alimentare finale; oppure
c) se il prodotto alimentare è destinato unicamente alla preparazione di un prodotto alimentare composito e in misura tale che il prodotto alimentare composito sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Per quanto riguarda gli additivi presenti nelle sostanze aromatizzanti, il loro livello dovrà limitarsi al minimo richiesto per garantire la sicurezza e la qualità di tali sostanze e facilitarne lo stoccaggio. Inoltre, la presenza di additivi nelle sostanze aromatizzanti non deve indurre in errore il consumatore, né deve metterne a repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un alimento, risultante dall'aggiunta di sostanze aromatizzanti, svolga una funzione tecnologica nell'alimento in questione, il suddetto additivo è annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra gli additivi della sostanza aromatizzante.»;
3) gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente direttiva.
1. Entro il 1° luglio 2004 la Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare procedono a una revisione delle condizioni di impiego degli additivi compresi tra E 214 ed E 219.
2. Entro il 27 gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell'ambito della rivalutazione degli additivi. Quest'ultima verte in particolare sui polisorbati (da E 432 a E 436), nonché sui nitrati (E 251 ed E 252) e sui nitriti (E 249 ed E 250).
La
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva allo scopo di:
— autorizzare gli scambi e l'impiego dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 27 luglio 2005,
— vietare gli scambi e l'impiego dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro il 27 gennaio 2006; i prodotti immessi in commercio o etichettati prima di tale data e che non sono conformi alla presente direttiva possono, comunque, essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO [1]
Gli allegati della direttiva 95/2/CE sono modificati come segue:
1) all'allegato I:
a) la nota 2 è sostituita dalla seguente:
«2. Le sostanze elencate nei numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione.»
b) nell'elenco degli additivi:
(Omissis)
2) all'allegato II:
(Omissis)
3) nell'allegato III:
(Omissis)
[1] Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 3 maggio 2005, n. L 112.