§ 95.17.9 - D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66.
Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 6 del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.17 imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse
Data:08/03/2002
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione di attività
Art. 2.  Documentazione delle operazioni mediante ricevute o schede
Art. 3.  Liquidazione dell'imposta
Art. 4.  Pagamento dell'imposta
Art. 5.  Tenuta e conservazione della documentazione contabile
Art. 6.  Disposizioni abrogate


§ 95.17.9 - D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66.

Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504

(G.U. 18 aprile 2002, n. 91)

 

     Art. 1. Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione di attività

     1. I soggetti passivi dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, presentano la dichiarazione di inizio di attività, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività medesima, all'Ufficio delle entrate o, se non ancora attivato, all'Ufficio I.V.A. competente ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, a tutti gli effetti del presente decreto. Detta dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contiene gli elementi di identificazione del contribuente, la data di inizio, l'oggetto e la sede dell'attività svolta, nonché il luogo o i luoghi di conservazione dei documenti e delle scritture aventi rilievo ai fini tributari.

     2. I soggetti di cui al comma 1, in caso di variazione degli elementi ivi previsti, presentano all'Ufficio competente, entro trenta giorni dalla data della variazione, la relativa dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Se la variazione importa lo spostamento della competenza dell'Ufficio fiscale, la dichiarazione di variazione è contemporaneamente presentata anche al nuovo Ufficio.

     3. I contribuenti che cessano l'attività, presentano all'Ufficio competente la dichiarazione di cessazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per la quale restano ferme le disposizioni del presente decreto.

     4. Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere presentate avvalendosi del servizio di collegamento telematico con l'Amministrazione finanziaria, con modalità stabilite con apposito decreto.

 

          Art. 2. Documentazione delle operazioni mediante ricevute o schede

     1. I soggetti d'imposta che per gestire la raccolta delle scommesse si avvalgono di sistemi informatici per il collegamento in tempo reale al totalizzatore nazionale del Ministero dell'economia e delle finanze documentano le operazioni effettuate mediante la ricevuta per le scommesse avente le caratteristiche dettate con decreti del Ministero delle finanze in data 19 giugno 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1998, e in data 21 ottobre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5 novembre 1999, e contenenti solo dati di carattere anonimo.

     2. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici non collegati in tempo reale con il totalizzatore nazionale del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano in via telematica all'Anagrafe tributaria i dati relativi a tutte le operazioni inerenti all'esercizio della funzione di raccolta delle scommesse secondo modalità e specifiche tecniche stabilite con provvedimento dell'Amministrazione finanziaria.

     3. I soggetti che gestiscono le scommesse senza sistemi informatici utilizzano ricevute a due sezioni soggette a vidimazione e a bollatura da parte dell'Ufficio delle entrate o dell'Ufficio I.V.A., recanti, a stampa, la numerazione progressiva ed i dati identificativi del soggetto assuntore, in serie distinta per i diversi tipi di scommessa. All'atto del rilascio della ricevuta in ciascuna delle due sezioni della medesima sono indicati: il luogo ed il giorno dell'avvenimento; la tipologia della scommessa; il numero della gara; il nome ed il numero dell'evento oggetto della scommessa; la posta accettata; l'importo da pagare in caso di vincita; la data e l'ora del rilascio della ricevuta, con esclusione di qualsiasi dato di carattere nominativo.

     4. Le operazioni relative ai concorsi pronostici soggetti all'imposta unica sono documentate mediante le schede di partecipazione recanti i contrassegni di validazione stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

 

          Art. 3. Liquidazione dell'imposta

     1. Ai fini del pagamento dell'imposta unica, per ogni giornata nella quale si sono svolti gli avvenimenti oggetto delle scommesse al totalizzatore ed a quota fissa ovvero per ogni concorso pronostico, il soggetto d'imposta provvede alla stampa di un prospetto di liquidazione riepilogativo degli introiti delle scommesse stesse, nonché di un prospetto di liquidazione dei concorsi pronostici.

     2. I soggetti d'imposta che non si avvalgono di sistemi informatici compilano, prima dell'inizio di ciascuna gara, un foglio riepilogativo delle scommesse conforme al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da inviare in copia al totalizzatore nazionale, anche in via telematica, per i dovuti controlli, entro il mese successivo a quello di riferimento delle gare.

 

          Art. 4. Pagamento dell'imposta

     1. L'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 3 è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti dal medesimo articolo 3.

     2. Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

     3. Il pagamento dell'imposta è effettuato con le modalità di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

          Art. 5. Tenuta e conservazione della documentazione contabile

     1. I bollettari ed i documenti previsti dal presente decreto sono tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e conservati a norma dell'articolo 22, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

          Art. 6. Disposizioni abrogate

     1. Sono abrogati:

     a) nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, gli articoli 56 e 60;

     b) nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1998, n. 169, l'articolo 18, comma 1, l'articolo 19, comma 1, e l'articolo 21;

     c) nel decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, l'articolo 13, comma 1, l'articolo 14, comma 1, e l'articolo 16;

     d) nel decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278:

     1) l'articolo 8;

     2) all'articolo 23, comma 2, le parole: "dell'imposta unica e";

     3) all'articolo 3, comma 1, il numero: "16";

     e) nel decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, l'articolo 9, comma 2.