§ 48.1.18 - Legge 4 febbraio 1958, n. 52.
Conglobamento parziale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:04/02/1958
Numero:52


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 89, 91, 94, 95, 99 e 100 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, sono [...]
Art. 2.      L'art. 191 del regolamento sul lotto pubblico, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      Per il personale contemplato dalla presente legge sono soppressi
Art. 4.      L'importo lordo della tredicesima mensilità spettante ai gestori del lotto ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre [...]
Art. 5.      Nei confronti del personale previsto dalla presente legge, ai fini del computo del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, si considerano le retribuzione [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...]


§ 48.1.18 - Legge 4 febbraio 1958, n. 52. [1]

Conglobamento parziale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto.

(G.U. 25 febbraio 1958, n. 48)

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 89, 91, 94, 95, 99 e 100 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 2.

     L'art. 191 del regolamento sul lotto pubblico, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     Per il personale contemplato dalla presente legge sono soppressi:

     1) l'indennità di carovita, di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, e successive modificazioni;

     2) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 399;

     3) l'assegno personale pensionabile di cui al decreto Ministeriale 4 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 24 novembre 1952.

     Allo stesso personale sono attribuite le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede di cui agli articoli 4 e5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni.

     L'importo delle quote di aggiunta di famiglia e dell'assegno personale di sede è corrisposto integralmente quando l'aiuto ricevitore presta servizio per l'intera settimana; nella misura di due terzi quando l'aiuto ricevitore presta servizio per quattro giorni la settimana; in ragione della metà, quando l'aiuto ricevitore presta servizio per tre giorni la settimana.

 

          Art. 4.

     L'importo lordo della tredicesima mensilità spettante ai gestori del lotto ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, è pari a un dodicesimo dell'aggio lordo liquidato ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni.

     L'ammontare della predetta gratificazione non può essere inferiore alla somma lorda corrisposta allo stesso titolo all'aiuto ricevitore che presta servizio per l'intera settimana e non può superare le lire 60.000 lorde.

     L'importo lordo della tredicesima mensilità spettante agli aiuto ricevitori ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, è pari ad una mensilità della retribuzione stabilita in base all'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

 

          Art. 5.

     Nei confronti del personale previsto dalla presente legge, ai fini del computo del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, si considerano le retribuzione in vigore al 30 giugno 1955 e l'indennità di carovita nella misura in vigore alla data medesima, relativa al personale con sede normale di servizio nei Comuni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.