Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 48. Giochi e concorsi |
Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi |
Data: | 04/02/1958 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Gli articoli 89, 91, 94, 95, 99 e 100 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, sono [...] |
Art. 2. L'art. 191 del regolamento sul lotto pubblico, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 3. Per il personale contemplato dalla presente legge sono soppressi |
Art. 4. L'importo lordo della tredicesima mensilità spettante ai gestori del lotto ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre [...] |
Art. 5. Nei confronti del personale previsto dalla presente legge, ai fini del computo del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, si considerano le retribuzione [...] |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...] |
§ 48.1.18 - Legge 4 febbraio 1958, n. 52. [1]
Conglobamento parziale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto.
(G.U. 25 febbraio 1958, n. 48)
Gli articoli 89, 91, 94, 95, 99 e 100 del
L'art. 191 del regolamento sul lotto pubblico, approvato con
Per il personale contemplato dalla presente legge sono soppressi:
1) l'indennità di carovita, di cui all'art. 2 del
2) l'assegno integrativo di cui al
3) l'assegno personale pensionabile di cui al decreto Ministeriale 4 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 24 novembre 1952.
Allo stesso personale sono attribuite le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede di cui agli articoli 4 e5 del
L'importo delle quote di aggiunta di famiglia e dell'assegno personale di sede è corrisposto integralmente quando l'aiuto ricevitore presta servizio per l'intera settimana; nella misura di due terzi quando l'aiuto ricevitore presta servizio per quattro giorni la settimana; in ragione della metà, quando l'aiuto ricevitore presta servizio per tre giorni la settimana.
L'importo lordo della tredicesima mensilità spettante ai gestori del lotto ai sensi dell'art. 3 del
L'ammontare della predetta gratificazione non può essere inferiore alla somma lorda corrisposta allo stesso titolo all'aiuto ricevitore che presta servizio per l'intera settimana e non può superare le lire 60.000 lorde.
L'importo lordo della tredicesima mensilità spettante agli aiuto ricevitori ai sensi dell'art. 6 del
Nei confronti del personale previsto dalla presente legge, ai fini del computo del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, si considerano le retribuzione in vigore al 30 giugno 1955 e l'indennità di carovita nella misura in vigore alla data medesima, relativa al personale con sede normale di servizio nei Comuni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955.
[1] Abrogata dall'art. 1 del