Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 48. Giochi e concorsi |
Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi |
Data: | 27/04/1955 |
Numero: | 399 |
Sommario |
Art. 1. Al personale delle ricevitorie del lotto è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno [...] |
Art. 2. Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3,5,6 e 14 del decreto del [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 48.1.13 - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 399.
Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale delle ricevitorie del lotto.
(G.U. 20 maggio 1955, n. 115)
Al personale delle ricevitorie del lotto è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle seguenti misure nette:
ricevitori e reggenti, lire cinquemilacinquecento;
aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati in sostituzione di aiuto ricevitori:
a) che prestano servizio per l'intera settimana, lire cinquemila;
b) che prestano servizio per quattro giorni la settimana, lire tremilatrecentocinquanta;
c) che prestano servizio per tre giorni la settimana, lire duemilacinquecento.
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3,5,6 e 14 del
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.