§ 48.1.13 - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 399.
Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale delle ricevitorie del lotto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:27/04/1955
Numero:399


Sommario
Art. 1.      Al personale delle ricevitorie del lotto è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno [...]
Art. 2.      Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3,5,6 e 14 del decreto del [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 48.1.13 - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 399.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale delle ricevitorie del lotto.

(G.U. 20 maggio 1955, n. 115)

 

 

     Art. 1.

     Al personale delle ricevitorie del lotto è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle seguenti misure nette:

     ricevitori e reggenti, lire cinquemilacinquecento;

     aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati in sostituzione di aiuto ricevitori:

     a) che prestano servizio per l'intera settimana, lire cinquemila;

     b) che prestano servizio per quattro giorni la settimana, lire tremilatrecentocinquanta;

     c) che prestano servizio per tre giorni la settimana, lire duemilacinquecento.

 

          Art. 2.

     Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3,5,6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

     Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.