§ 48.1.7 - D.Lgs.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1741 .
Modificazioni alle leggi sul lotto pubblico e miglioramenti economici al personale del lotto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:10/12/1947
Numero:1741


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 15, 17, 19, 34, 63, 73, 89, 91, 94, 99 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai [...]
Art 2.      Ai gestori del lotto sono concesse, a decorrere dal 1° ottobre 1945, la indennità mensile di carovita e le relative quote complementari nelle misure ed alle condizioni [...]
Art. 3.      Ai gestori del lotto è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità commisurata ai due quinti dell'aggio lordo, maggiorati delle indennità di [...]
Art. 4.      L'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato col regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 5.      A decorrere dal 1° ottobre 1945, agli aiuto-ricevitori del lotto sono concesse, a carico dello Stato, l'indennità di carovita e relative quote complementari nelle misure [...]
Art. 6.      Agli aiuto-ricevitori è concessa, a titolo di gratificazione, a carico del gestore, una tredicesima mensilità entro il mese di dicembre di ciascun anno, commisurata alla [...]
Art. 7.      Per il periodo 1° ottobre 1945-31 dicembre 1946 le retribuzioni mensili che i gestori debbono corrispondere al personale loro dipendente sono rispettivamente fissate [...]
Art. 8.      Per l'esercizio 1945-46, qualora l'aggio lordo di una ricevitoria liquidato per l'intero anno, risulterà inferiore a L. 30.000, verrà concesso un supplemento fino a [...]
Art. 9.      L'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è esteso anche al personale di [...]
Art. 10.      Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 1947


§ 48.1.7 - D.Lgs.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1741 [1].

Modificazioni alle leggi sul lotto pubblico e miglioramenti economici al personale del lotto.

(G.U. 8 marzo 1948, n. 57)

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 15, 17, 19, 34, 63, 73, 89, 91, 94, 99 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art 2.

     Ai gestori del lotto sono concesse, a decorrere dal 1° ottobre 1945, la indennità mensile di carovita e le relative quote complementari nelle misure ed alle condizioni previste per il personale statale dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

     Al personale stesso sono applicabili le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, circa la soppressione degli emolumenti previsti dalle lettere a), b), c), e d) dell'articolo stesso.

     Dal 1° ottobre 1945 va pure soppresso qualunque altro assegno eventualmente in godimento oltre l'aggio.

     Per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1946, le predette indennità sono maggiorate di L. 2000 lorde mensili.

 

          Art. 3.

     Ai gestori del lotto è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità commisurata ai due quinti dell'aggio lordo, maggiorati delle indennità di carovita, escluse le quote complementari.

     Per la liquidazione della predetta gratificazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

 

          Art. 4.

     L'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato col regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 5.

     A decorrere dal 1° ottobre 1945, agli aiuto-ricevitori del lotto sono concesse, a carico dello Stato, l'indennità di carovita e relative quote complementari nelle misure e alle condizioni previste per il personale statale dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

     Al personale predetto sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

     Pel periodo 1° settembre-31 dicembre 1946 le predette indennità sono maggiorate di L. 2000 lorde mensili.

     L'importo della indennità di carovita e delle quote complementari è corrisposto integralmente quando l'aiuto-ricevitore presta servizio per l'intera settimana; nella misura dei due terzi, quando l'aiuto-ricevitore presta servizio per quattro giorni alla settimana; per la metà, quando l'aiuto-ricevitore presta servizio per tre giorni alla settimana.

 

          Art. 6.

     Agli aiuto-ricevitori è concessa, a titolo di gratificazione, a carico del gestore, una tredicesima mensilità entro il mese di dicembre di ciascun anno, commisurata alla retribuzione percepita nel precedente mese di novembre. In aggiunta sarà corrisposta, a carico dello Stato, una indennità di carovita, escluse le quote complementari, pari a quella liquidata nel mese di novembre.

     Per la liquidazione della predetta gratificazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

 

          Art. 7.

     Per il periodo 1° ottobre 1945-31 dicembre 1946 le retribuzioni mensili che i gestori debbono corrispondere al personale loro dipendente sono rispettivamente fissate nella misura di L. 1600, L. 1500 e L. 1350, a seconda dell'entità delle riscossioni indicate nel precedente art. 4, se il personale stesso presti servizio durante l'intera settimana.

     Tali somme sono proporzionalmente ridotte nei riguardi del personale di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4.

     Ai gestori di ricevitorie con riscossione annua inferiore ad un milione è dovuta una integrazione, a carico dello Stato, pari all'ammontare delle retribuzioni che essi dovranno corrispondere per il periodo 1° ottobre 1945-31 dicembre 1946, detratte le somme già corrisposte a norma delle vigenti tabelle.

     Detta integrazione sarà per due terzi a carico dello Stato quando le riscossioni annue lorde sono comprese fra un milione e tre milioni; per la metà, quando le riscossioni sono comprese fra L. 3.000.001 e L. 5.000.000.

 

          Art. 8.

     Per l'esercizio 1945-46, qualora l'aggio lordo di una ricevitoria liquidato per l'intero anno, risulterà inferiore a L. 30.000, verrà concesso un supplemento fino a raggiungere detta somma.

     I commessi avventizi, autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto-ricevitori, secondo l'organico stabilito nell'art. 73, hanno diritto al medesimo trattamento di questi ultimi.

 

          Art. 9.

     L'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è esteso anche al personale di ruolo del lotto: ricevitori ed aiuto-ricevitori.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 1947.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417.