Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 29/12/2006 |
Numero: | 317 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto 31 dicembre 1998, n. 522 del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica |
Art. 2. Abrogazioni |
§ 46.8.561 - D.M. 29 dicembre 2006, n. 317.
Modifiche al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, n. 522, recante «Regolamento delle modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate».
(G.U. 22 marzo 2007, n. 68)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 dicembre 1998, n. 522, adottato in attuazione del richiamato articolo 5, comma 4, della
Visto il
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 giugno 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al decreto 31 dicembre 1998, n. 522 del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica
1. Al comma 2, dell'articolo 5 del
2. All'articolo 7 del
a) alla rubrica, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 8 della
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale è affidato in concessione ad organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'articolo 8 della
c) al comma 4, lettera c), sono soppresse le parole: «ad enti o terzi»;
d) al comma 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) in caso di cessione dei servizi affidati previa autorizzazione rilasciata ai sensi della lettera c), ove la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita le attività sia oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'amministrazione incompatibili con la indiretta cura di un servizio di pubblico interesse, l'affidatario si impegna a recedere dalla cessione, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi»;
e) al comma 4, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: «l-bis) in caso di affidamento in concessione di attività di protezione sociale relative a più organismi, il concessionario rimane responsabile per la totalità delle attività stesse, anche nell'ipotesi di cessione a terzi di attività di singoli organismi che risultino economicamente meno convenienti.».
Art. 2. Abrogazioni
1. Gli articoli 8 e 9 del