§ 46.8.561 - D.M. 29 dicembre 2006, n. 317.
Modifiche al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, n. 522, recante «Regolamento delle modalità per la gestione e la rendicontazione delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:29/12/2006
Numero:317


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto 31 dicembre 1998, n. 522 del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica
Art. 2.  Abrogazioni


§ 46.8.561 - D.M. 29 dicembre 2006, n. 317.

Modifiche al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, n. 522, recante «Regolamento delle modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate».

(G.U. 22 marzo 2007, n. 68)

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

     Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, e in particolare l'articolo 5, recante norme, in materia di protezione sociale, il quale al comma 4 stabilisce che per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale le Amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità da stabilirsi con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro;

     Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, il quale all'articolo 9, nell'ambito della disciplina delle gestioni fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attività di protezione sociale;

     Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia, e il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006, concernente le modalità e le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della Difesa;

     Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 dicembre 1998, n. 522, adottato in attuazione del richiamato articolo 5, comma 4, della legge n. 559 del 1993, recante: «Regolamento per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate»;

     Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2003, n. 187, di modifica del citato decreto ministeriale n. 522 del 1998;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 giugno 2006;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 8/31444 in data 22 luglio 2006;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto 31 dicembre 1998, n. 522 del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica

     1. Al comma 2, dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 522 del 1998, i numeri 8 e 9 sono soppressi.

     2. All'articolo 7 del decreto ministeriale n. 522 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla rubrica, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382», sono aggiunte le seguenti: «, oppure ad enti o a terzi.»;

     b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale è affidato in concessione ad organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti o a terzi, previo esperimento di indagini comparative secondo le procedure di spesa in economia previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 e dal decreto ministeriale 16 marzo 2006.»;

     c) al comma 4, lettera c), sono soppresse le parole: «ad enti o terzi»;

     d) al comma 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) in caso di cessione dei servizi affidati previa autorizzazione rilasciata ai sensi della lettera c), ove la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita le attività sia oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'amministrazione incompatibili con la indiretta cura di un servizio di pubblico interesse, l'affidatario si impegna a recedere dalla cessione, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi»;

     e) al comma 4, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: «l-bis) in caso di affidamento in concessione di attività di protezione sociale relative a più organismi, il concessionario rimane responsabile per la totalità delle attività stesse, anche nell'ipotesi di cessione a terzi di attività di singoli organismi che risultino economicamente meno convenienti.».

 

     Art. 2. Abrogazioni

     1. Gli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale n. 522 del 1998, sono abrogati.