§ 46.8.481 - D.M. 31 dicembre 1998, n. 522.
Regolamento recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:31/12/1998
Numero:522


Sommario
Art. 1.  Definizione, natura e scopo.
Art. 2.  Denominazione.
Art. 3.  Contribuzioni.
Art. 4.  Organi centrali di indirizzo generale.
Art. 5.  Organi di vigilanza e di controllo.
Art. 6.  Organi amministrativi.
Art. 7.  Affidamento in concessione ad organizzazioni costituite fra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti o a terzi
Art. 8.  Affidamento in concessione ad enti.
Art. 9.  Affidamento in concessione a terzi.
Art. 10.  Gestione diretta.
Art. 11.  Rendicontazione.
Art. 12.  Norma finale.


§ 46.8.481 - D.M. 31 dicembre 1998, n. 522. [1]

Regolamento recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate

(G.U. 10 maggio 1999, n. 107)

 

     Art. 1. Definizione, natura e scopo.

     1. Gli organismi di protezione sociale, quali elementi di organizzazione costituiti dall'amministrazione militare nell'ambito dei propri enti, distaccamenti, sono tenuti ad uniformare le proprie attività funzionali, amministrative e contabili alle disposizioni contenute nel presente decreto.

 

          Art. 2. Denominazione.

     1. Sotto la denominazione di enti/distaccamento sono compresi gli enti/distaccamenti secondo la classificazione dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 (regolamento di amministrazione unificato).

     2. Sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative [2].

     3. Sotto la denominazione di ministero vengono compresi l'ufficio del segretario generale, al quale sono state devolute, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del 16 luglio 1997, n. 264, le attribuzioni della soppressa direzione generale delle provvidenze per il personale, gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia.

     4. Sotto la denominazione di autorità centrale sono compresi i capi degli stati maggiori della difesa e di forza armata, il segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

 

          Art. 3. Contribuzioni.

     1. Gli oneri derivanti dalla gestione diretta, connessi con la fruizione dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale, fatti salvi gli apporti di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, in pari data, sono a totale carico degli utenti e devono essere corrisposti di volta in volta a fronte del servizio reso. Tali oneri costituiscono contribuzioni da riassegnare ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, soggette a periodico adeguamento in base alle risultanze di un'apposita contabilità istituita per le spese anticipate dall'amministrazione.

 

          Art. 4. Organi centrali di indirizzo generale.

     1. L'autorità centrale emana direttive di indirizzo generale in materia di:

     a) pianificazione annuale degli interventi di protezione sociale e delle relative attività connesse;

     b) programmazione dell'impiego dei fondi disponibili sui competenti capitoli di bilancio in relazione alle esigenze funzionali dei singoli organismi;

     c) coordinamento e controllo delle attività svolte e verifica della loro rispondenza alle finalità degli organismi;

     d) definizione delle disposizioni attuative per dare applicazione ai provvedimenti di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e all'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556.

     2. Gli organi centrali di rappresentanza militare e, ove previsto, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative saranno sentite in materia di indirizzo generale della pianificazione degli interventi di protezione sociale possibilmente volte anche a favorire l'integrazione interforze.

 

          Art. 5. Organi di vigilanza e di controllo.

     1. Gli alti comandi periferici esercitano, attraverso gli uffici preposti, azione di vigilanza, coordinamento e controllo sul funzionamento degli organismi di protezione sociale istituiti nell'ambito della propria giurisdizione territoriale e sulle relative attività assicurando la corretta attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'autorità centrale.

     2. I suddetti alti comandi periferici autorizzano l'esercizio delle attività secondo le modalità di gestione di cui ai successivi articoli 7, [8, 9] e 10 [3].

     3. Il comandante dell'ente/distaccamento, presso cui l'organismo di protezione sociale è costituito, esercita diretta vigilanza sul funzionamento e sulla gestione dell'organismo stesso, mediante disposizioni di indirizzo e coordinamento delle relative attività volte al raggiungimento delle finalità proprie dell'organismo.

 

          Art. 6. Organi amministrativi.

     1. Il capo servizio amministrativo dell'ente/distaccamento, nel cui ambito sono costituiti uno o più organismi di protezione sociale, è preposto alla direzione della loro gestione amministrativa. Egli esercita le attribuzioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. In particolare, spetta al capo servizio amministrativo:

     a) ordinare le spese ed i pagamenti per funzionamento degli organismi di protezione sociale con le modalità di cui al successivo articolo 10;

     b) disporre, nel caso di affidamento in concessione, gli adempimenti amministrativi connessi con la concessione e stipulare i relativi atti negoziali.

     3. Il cassiere, in caso di gestione diretta, quale agente contabile incaricato della riscossione delle contribuzioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, è tenuto ad osservare le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni. Egli, in particolare, provvede a:

     a) versare in tesoreria le contribuzioni medesime, con imputazione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

     b) rendere il prescritto conto giudiziale, corredato dei relativi documenti, tramite la competente direzione di amministrazione ai sensi dell'articolo 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n 827.

 

          Art. 7. Affidamento in concessione ad organizzazioni costituite fra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti o a terzi [4].

     1. L'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale è affidato in concessione ad organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti o a terzi, previo esperimento di indagini comparative secondo le procedure di spesa in economia previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 e dal decreto ministeriale 16 marzo 2006 [5].

     2. Il comandante dell'ente/distaccamento presso cui l'organismo e costituito, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, l'opportunità e la convenienza economica, sentito l'organismo di rappresentanza militare o le organizzazioni sindacali corrispondenti, previa autorizzazione dell'alto comando periferico da cui dipende ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, delibera l'affidamento in concessione.

     3. Il provvedimento di affidamento stabilisce i contenuti del rapporto in termini di durata, le modalità di dettaglio per l'espletamento del servizio, e regola i profili organizzativi e patrimoniali, in relazione alla configurazione ed alle esigenze dei singoli organismi e degli enti nel cui ambito sono costituiti.

     4. Il provvedimento dovrà altresì contenere le seguenti condizioni di carattere generale:

     a) la concessione è conferita a rischio e pericolo del concessionario, che ha l'obbligo di tenere indenne l'amministrazione da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa;

     b) l'amministrazione condiziona l'uso dei locali, impianti e mezzi conferiti, riservandosi la facoltà di sospenderlo al sopravvenire di esigenze funzionali ed organizzative che non consentano l'ordinario svolgimento delle attività affidate;

     c) l'esecuzione delle attività in affidamento non può essere ceduta neppure parzialmente se non previa autorizzazione dell'autorità concedente [6];

     d) la concessione decade, in tutto o in parte, nei casi di soppressione dell'ente presso cui è costituito l'organismo, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale;

     e) la concessione è revocata per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti del concessionario, accertati insindacabilmente dall'amministrazione nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attività affidate, dalla stessa autorità che ha determinato l'affidamento;

     f) in relazione alle attività affidate il concessionario è tenuto a costituire in favore dell'amministrazione adeguati depositi cauzionali relativi all'esercizio delle attività in affidamento ed a garanzia dei materiali di proprietà dell'amministrazione;

     g) il personale preposto alle attività dell'organismo di protezione sociale deve essere di gradimento dell'amministrazione;

     h) in caso di cessione dei servizi affidati previa autorizzazione rilasciata ai sensi della lettera c), ove la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita le attività sia oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'amministrazione incompatibili con la indiretta cura di un servizio di pubblico interesse, l'affidatario si impegna a recedere dalla cessione, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi [7];

     i) il concessionario è obbligato a stipulare a sue spese con compagnia di notoria solidità una polizza assicurativa di adeguato massimale a garanzia della responsabilità civile presso terzi per danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o persone comunque presenti nell'organismo;

     l) il concessionario è tenuto a regolarizzare in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attività oggetto di concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale eventualmente assunto, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;

     l-bis) in caso di affidamento in concessione di attività di protezione sociale relative a più organismi, il concessionario rimane responsabile per la totalità delle attività stesse, anche nell'ipotesi di cessione a terzi di attività di singoli organismi che risultino economicamente meno convenienti [8].

     5. Il capo servizio amministrativo dell'ente/distaccamento stipula l'atto negoziale relativo alla concessione.

 

          Art. 8. Affidamento in concessione ad enti. [9]

     [1. In assenza di istanze da parte di organizzazioni costituite ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale può essere affidato ad enti di diritto pubblico o privato con le procedure e nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 7.

     2. Ove l'istanza riguardi l'esercizio di attività di protezione sociale di più organismi, essa dovrà assicurare l'impegno ad esercitare nella loro totalità anche nell'ipotesi di cessione a terzi di attività di singoli organismi che risultino economicamente non convenienti.

     3. Il capo servizio amministrativo provvede per la stipula della relativa convenzione.]

 

          Art. 9. Affidamento in concessione a terzi. [10]

     [1. In mancanza di istanze di organizzazioni del personale costituite ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, o di enti, l'amministrazione, nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 7, procede all'affidamento in concessione a terzi, stipulando apposito atto negoziale con le procedure in forma semplificata previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939.

     2. L'atto negoziale di cui al precedente comma, in aggiunta alle condizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 7, dovrà altresì contenere le clausole di seguito specificate:

     a) l'esercizio delle attività affidate: in concessione non può essere ceduto, né in tutto né in parte;

     b) ove la persona fisica o un rappresentante della persona giuridica affidataria sia oggetto di provvedimenti giudiziari anche di natura cautelare, ritenuti dall'amministrazione non compatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse, l'amministrazione determina la decadenza della concessione.]

 

          Art. 10. Gestione diretta.

     1. La gestione diretta degli interventi di protezione sociale nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale in pari data è attuata mediante organi interni dell'amministrazione.

     2. Essa si attua anche con l'eventuale ricorso a contratti di appalti di servizi.

     3. Per le spese, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, e successive modificazioni.

     4. Per le entrate, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

          Art. 11. Rendicontazione.

     1. Le spese per il funzionamento degli organismi di protezione sociale sono rendicondate dal capo servizio amministrativo dell'ente/distaccamento secondo le disposizioni di cui agli articoli 257 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

     2. In caso di gestione diretta le contribuzioni sono rendicondate dal cassiere dell'ente/distaccamento secondo le disposizioni di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il relativo conto giudiziale è presentato tramite la direzione di amministrazione competente per territorio.

 

          Art. 12. Norma finale.

     1. Il decreto interministeriale 5 febbraio 1997, n. 210, è abrogato e sostituito dal presente provvedimento che entra in vigore il giorno della pubblicazione.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 13 giugno 2003, n. 187.

[3] I n. 8 e 9 sono stati soppressi dall'art. 1 del D.M. 29 dicembre 2006, n. 317.

[4] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.M. 29 dicembre 2006, n. 317.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 29 dicembre 2006, n. 317.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 29 dicembre 2006, n. 317.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 29 dicembre 2006, n. 317.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 29 dicembre 2006, n. 317.

[9] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2006, n. 317.

[10] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2006, n. 317.