§ 98.1.26901 - Legge 15 luglio 1994, n. 443.
Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/07/1994
Numero:443


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonchè norme per la [...]


§ 98.1.26901 - Legge 15 luglio 1994, n. 443. [1]

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonchè norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia.

(G.U. 16 luglio 1994, n. 165)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonchè norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 luglio 1993, n. 215, 10 settembre 1993, n. 353, 12 novembre 1993, n. 449, 11 gennaio 1994, n. 15, e 10 marzo 1994, n. 173.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1993, in lire 3.656 milioni per l'anno 1994 ed in lire 6.721 milioni a decorrere dal 1995, si provvede, quanto all'anno 1993, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e, per gli anni 1994 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.