Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/05/1994 |
Numero: | 290 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994 |
Art. 2. 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera b), e dall'art. 4, comma 2, lettera c), del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con [...] |
Art. 3. [2] |
Art. 4. 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, deve intendersi, [...] |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28659 - D.L. 16 maggio 1994, n. 290 [1] .
Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonchè norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia.
(G.U. 17 maggio 1994, n. 113)
1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della
2. Ai soli fini dell'avanzamento, ai capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell'art. 3, comma 3, della
3. In attesa della ristrutturazione dei ruoli dei sottufficiali prevista dall'art. 3 del
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera b), e dall'art. 4, comma 2, lettera c), del
2. L'acconto di cui al comma 1, nel quale non va computato il compenso per il lavoro straordinario, anche obbligatorio, è corrisposto nei limiti delle disponibilità esistenti nei competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1993, in lire 3.656 milioni per l'anno 1994 ed in lire 6.721 milioni a decorrere dal 1995, si provvede, quanto all'anno 1993, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e, per gli anni 1994 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.