§ 78.1.277 - D.L. 27 luglio 2026, n. 133.
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:27/07/2026
Numero:133


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto
Art. 2.  Disposizioni concernenti la società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale
Art. 2 bis.  (Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici).
Art. 2 ter.  (Disposizioni di carattere fiscale).
Art. 3.  Disposizioni finanziarie
Art. 3 bis.  Disposizioni di coordinamento
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 78.1.277 - D.L. 27 luglio 2026, n. 133. [1]

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

(G.U. 27 luglio 2026, n. 172)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto

     1. In considerazione del nuovo perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 30 luglio 2026 al 24 agosto 2026 e dal 27 agosto 2026 al 5 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri [2].

     2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3 [3].

     4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «da marzo a giugno» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a agosto»;

     b) al secondo periodo, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «397,6 milioni» [4].

     5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 97,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3 [5].

 

     Art. 2. Disposizioni concernenti la società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale [6]

     1. Al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservazione della funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, in una soluzione, un importo sino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/ N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con la società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria o, se più breve, entro il termine di 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 1 dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8 [7].

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

     2-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

     «4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale:

     a) i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e le relative modifiche sostanziali;

     b) gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231» [8].

     2-ter. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla restituzione dei finanziamenti pubblici concessi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, gli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria provvedono in prededuzione, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti nei confronti delle rispettive procedure di amministrazione straordinaria, diversi da quelli di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, anteponendo la restituzione di tali finanziamenti pubblici a quella di tutti gli altri crediti nei confronti delle procedure medesime, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.»;

     b) al secondo periodo, le parole: «dall'organo commissariale del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente delegati» sono sostituite dalle seguenti: «dagli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e dai soggetti da essi funzionalmente delegati» [9].

 

     Art. 2 bis. (Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici). [10]

     1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il versamento anticipato è dovuto esclusivamente con riferimento alle ritenute e alle imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026 e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che siano società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati membri dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonchè di energia elettrica.

     3. Ai fini di cui al comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.

     4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora gli utili, la cui distribuzione è stata deliberata, fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.

     5. Le successive modifiche della data o delle modalità di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsato.

     6. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In sede di versamento non è ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

     7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo, ai soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui all'articolo 27-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota è utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla società in compensazione del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.

     8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nè del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito d'imposta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.

     10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 del presente articolo in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residui una quota del medesimo credito, tale quota è immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsata.

     11. Il versamento anticipato delle somme di cui al presente articolo non è rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e, conseguentemente, non è deducibile ai fini delle predette imposte e non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci.

     12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, ivi compresa la disciplina dei flussi informativi tra i soggetti tenuti al versamento di cui al comma 1, gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive e la società di gestione accentrata di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     13. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

     "Art. 55 bis. (Anticipazione ritenuta su dividendi per le imprese del comparto energetico). - 1. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 57 del presente testo unico, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il versamento anticipato è dovuto esclusivamente con riferimento alle ritenute e alle imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026 e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che siano società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati membri dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonchè di energia elettrica.

     3. Ai fini di cui al comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.

     4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, qualora gli utili, la cui distribuzione è stata deliberata, fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.

     5. Le successive modifiche della data o delle modalità di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsato.

     6. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 3. In sede di versamento non è ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 3.

     7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo, ai soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui al citato articolo 57, i soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota è utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla società in compensazione del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.

     8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nè del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

     9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito d'imposta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.

     10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 del presente articolo in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, residui una quota del medesimo credito, tale quota è immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsata.

     11. Il versamento anticipato delle somme di cui al presente articolo non è rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e, conseguentemente, non è deducibile ai fini delle predette imposte e non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci.

     12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, ivi compresa la disciplina dei flussi informativi tra i soggetti tenuti al versamento di cui al comma 1, gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive e la società di gestione accentrata di cui all'articolo 57".

     14. Con riferimento a quanto previsto dal presente articolo restano ferme le ordinarie disposizioni relative alla tassazione degli utili in capo ai percettori al momento della loro effettiva corresponsione.

 

     Art. 2 ter. (Disposizioni di carattere fiscale). [11]

     1. All'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Ai fini del presente articolo si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41".

     2. Le spese di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

     3. All'articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     "2-bis. Ai fini del presente articolo si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

     2-ter. Le spese di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

     4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

     5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare con cadenza annuale, sono accertate le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo del presente comma sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie

     1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 91,2 milioni di euro per l'anno 2027 [12].

     2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028 e pari a 100,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

     a) quanto a 105,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 luglio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

     b) quanto a 95.570.485 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'allegato 1;

     c) quanto a 136.729.515 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

     1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 65.000.000;

     2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 14.500.000;

     3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 11.600.000;

     4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 1.150.000;

     5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 9.000.000;

     6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 46.035;

     7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 4.300.000;

     8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 333.480;

     9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 9.800.000;

     10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 5.500.000;

     11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 500.000;

     12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 10.000.000;

     13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 5.000.000;

     d) quanto a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese di cui all'articolo 1;

     e) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     f) quanto a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 2-bis [13].

     2-bis. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti [14].

     3. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a:

     a) 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131;

     b) 51,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     c) 29 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 [15].

 

     Art. 3 bis. Disposizioni di coordinamento [16]

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, sono efficaci fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 243 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

     2. La disposizione di cui all'articolo 2-ter, comma 2, è efficace fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 377 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

ALLEGATO 1 [17]

 

 

 

Decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal nuovo aumento del costo dei carburanti;

     Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2026;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del Made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

     Art. 1. Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto

     1. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 30 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

     2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 83,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

     4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «da marzo a giugno» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a luglio»;

     b) al secondo periodo, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «322 milioni».

     5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale

     1. Al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del Made in Italy è autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, in una soluzione, sino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 1 dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie

     1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 19,9 milioni di euro per l'anno 2027.

     2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1, valutati in 105,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028 e pari a 19,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

     a) quanto a 105,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 22 luglio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

     b) quanto a 19,9 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 1;

     c) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     3. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a:

     a) 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131;

     b) 51,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     c) 29 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 25 settembre 2026, n. 166.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[13] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[15] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[16] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[17] Allegato aggiunto dalla L. di conversione.