| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 78. Prezzi |
| Capitolo: | 78.1 prezzi |
| Data: | 25/09/2026 |
| Numero: | 166 |
| Sommario |
| Art. 1. |
§ 78.1.281 - L. 25 settembre 2026, n. 166.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.
(G.U. 25 settembre 2026, n. 223)
1. Il
2. Il
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 LUGLIO 2026, N. 133
All'articolo 1:
al comma 1, dopo la parola: «nuovo» sono inserite le seguenti: «perdurare dell'», le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al» e le parole: «e fino al 6 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 24 agosto 2026 e dal 27 agosto 2026 al 5 settembre 2026»;
al comma 3, le parole: «valutati in 83,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028»;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «decreto-legge 2026, n. 33» sono sostituite dalle seguenti: «
alla lettera a), le parole: «da marzo a luglio» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a agosto»;
alla lettera b), le parole: «322 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «397,6 milioni»;
al comma 5, le parole: «pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 97,6 milioni di euro per l'anno 2026».
All'articolo 2:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «di preservare la» sono sostituite dalle seguenti: «di preservazione della», le parole: «della società ILVA S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Ilva S.p.A.», la parola: «Made» è sostituita dalla seguente: «made» e dopo le parole: «in una soluzione,» sono inserite le seguenti: «un importo»;
al secondo periodo, le parole: «con ILVA S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «con la società Ilva S.p.A.», dopo le parole: «in amministrazione straordinaria o» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «se più breve, entro» sono inserite le seguenti: «il termine di»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del
"4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale:
a) i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e le relative modifiche sostanziali;
b) gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
2-ter. All'articolo 1, comma 6, del
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla restituzione dei finanziamenti pubblici concessi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, gli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria provvedono in prededuzione, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti nei confronti delle rispettive procedure di amministrazione straordinaria, diversi da quelli di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, anteponendo la restituzione di tali finanziamenti pubblici a quella di tutti gli altri crediti nei confronti delle procedure medesime, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
b) al secondo periodo, le parole: "dall'organo commissariale del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente delegati" sono sostituite dalle seguenti: "dagli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e dai soggetti da essi funzionalmente delegati"»;
alla rubrica, le parole: «in materia di» sono sostituite dalle seguenti: «concernenti la società».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2 bis. (Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici). - 1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
3. Ai fini di cui al comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.
4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del
5. Le successive modifiche della data o delle modalità di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
6. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 17 del
7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo, ai soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del
8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nè del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito d'imposta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.
10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 del presente articolo in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del
11. Il versamento anticipato delle somme di cui al presente articolo non è rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e, conseguentemente, non è deducibile ai fini delle predette imposte e non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, ivi compresa la disciplina dei flussi informativi tra i soggetti tenuti al versamento di cui al comma 1, gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive e la società di gestione accentrata di cui all'articolo 27-ter del
13. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
"Art. 55 bis. (Anticipazione ritenuta su dividendi per le imprese del comparto energetico). - 1. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
3. Ai fini di cui al comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.
4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, qualora gli utili, la cui distribuzione è stata deliberata, fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.
5. Le successive modifiche della data o delle modalità di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsato.
6. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 3. In sede di versamento non è ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 3.
7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo, ai soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui al citato articolo 57, i soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota è utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla società in compensazione del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.
8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nè del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito d'imposta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.
10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 del presente articolo in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, residui una quota del medesimo credito, tale quota è immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsata.
11. Il versamento anticipato delle somme di cui al presente articolo non è rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e, conseguentemente, non è deducibile ai fini delle predette imposte e non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, ivi compresa la disciplina dei flussi informativi tra i soggetti tenuti al versamento di cui al comma 1, gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive e la società di gestione accentrata di cui all'articolo 57".
14. Con riferimento a quanto previsto dal presente articolo restano ferme le ordinarie disposizioni relative alla tassazione degli utili in capo ai percettori al momento della loro effettiva corresponsione.
Art. 2 ter. (Disposizioni di carattere fiscale). - 1. All'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
"2-bis. Ai fini del presente articolo si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del
2. Le spese di cui all'articolo 9 del
3. All'articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
"2-bis. Ai fini del presente articolo si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del
2-ter. Le spese di cui all'articolo 9 del
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare con cadenza annuale, sono accertate le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo del presente comma sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «di 19,9 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 91,2 milioni di euro per l'anno 2027»;
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028 e pari a 100,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 105,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 luglio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
b) quanto a 95.570.485 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'allegato 1;
c) quanto a 136.729.515 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 65.000.000;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 14.500.000;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 11.600.000;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 1.150.000;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 9.000.000;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 46.035;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 4.300.000;
8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 333.480;
9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 9.800.000;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 5.500.000;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 500.000;
12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 10.000.000;
13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 5.000.000;
d) quanto a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese di cui all'articolo 1;
e) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
f) quanto a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 2-bis.
2-bis. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della
al comma 3, lettera c), le parole: «n. 34» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 34,».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Disposizioni di coordinamento). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, sono efficaci fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 243 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
2. La disposizione di cui all'articolo 2-ter, comma 2, è efficace fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 377 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
È aggiunto, in fine, il seguente allegato: