| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 22. Commercio |
| Capitolo: | 22.4 concorrenza e antitrust |
| Data: | 18/12/2025 |
| Numero: | 190 |
| Sommario |
| Art. 1. |
§ 22.4.73 - L. 18 dicembre 2025, n. 190.
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025.
(G.U. 19 dicembre 2025, n. 294)
1. Al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali, all'articolo 30 del
«1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l'ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell'eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato effettua un'attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere.
1-ter. L'andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando:
a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.
1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica l'articolo 27, comma 3».
2. Nel titolo V del
«Art. 31 bis. (Sanzioni). - 1. L'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 20, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
a) mancata adozione da parte dell'ente locale della relazione di cui all'articolo 30, comma 2;
b) mancata pubblicazione della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, nel sito internet istituzionale dell'ente affidante ai sensi dell'articolo 31, comma 2;
c) mancata adozione da parte dell'ente locale dell'atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis.
2. In caso di incompletezza della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo».
3. Per garantire uno sviluppo efficiente del mercato della mobilità elettrica e assicurare agli utenti condizioni concorrenziali nell'ambito dei servizi offerti dalle infrastrutture di ricarica, in modo da incoraggiare la pluralità degli operatori, all'articolo 57, comma 8, del
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tali procedure sono strutturate in modo da favorire, a parità di altre condizioni, la presenza di una pluralità di soggetti attivi nella gestione delle infrastrutture di ricarica nel territorio comunale»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A fronte di richieste di autorizzazione con caratteristiche comparabili, il comune dà priorità alle istanze provenienti da soggetti che detengono meno del 40 per cento del totale delle infrastrutture di ricarica installate o già autorizzate all'installazione nel territorio comunale».
4. Al fine di rafforzare l'efficienza del servizio pubblico di trasporto ferroviario e su gomma di competenza regionale e di rendere trasparenti le modalità di gestione dello stesso, all'articolo 48 del
«4-bis. Agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30, 31 e 31-bis del
5. Al fine di garantire massima trasparenza sull'affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, all'articolo 9 della
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano nel caso di omessa o ritardata trasmissione dei calendari di cui al comma 1-bis nonchè nel caso di incompletezza del loro contenuto».
6. Entro il 31 dicembre 2026, l'Autorità di regolazione dei trasporti adotta, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettere a) e f), del
7. All'attuazione dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Al fine di semplificare gli oneri amministrativi per i gestori di aeroporti minori, all'articolo 76, comma 6, del
9. Al
a) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque fa un impiego professionale di un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura, in modo che ne derivi un pericolo alla salute»;
b) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento in materia di obblighi dei distributori e sanzioni in materia di impiego professionale di cosmetici). - 1. Al distributore che non effettua le verifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000. La stessa sanzione si applica al distributore che, essendo venuto a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume il verificarsi di una delle circostanze indicate dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonchè al distributore che non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo comma, e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo 6.
2. La medesima sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica a chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 3, faccia un impiego professionale di un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole:
«Salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che i fatti costituiscano una delle fattispecie di cui all'articolo 3 e salvo che i fatti costituiscano più gravi reati, chiunque» e le parole: «di cui all'allegato II del regolamento è punito» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato II del regolamento o chiunque immette in commercio un cosmetico fabbricato con le medesime sostanze è punito»;
d) all'articolo 13, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura vantante attività biocida ai sensi del
1-ter. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento, che immette sul mercato un prodotto presentato come cosmetico con etichettatura vantante attività terapeutica o di profilassi, è punita con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000».
10. Al
a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. È punito con la stessa pena di cui al comma 1 l'utilizzatore non professionale nè industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, un prodotto biocida autorizzato, o che impiega un prodotto biocida non autorizzato, quando ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente»;
b) agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma 1, le parole:
«l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 10.000,00» sono sostituite dalle seguenti:
«la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;
c) all'articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. È punito con la stessa pena di cui al comma 1 l'utilizzatore non professionale nè industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, un presidio medico-chirurgico autorizzato o impiega un presidio medico-chirurgico non autorizzato, quando ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente».
11. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al
12. All'articolo 36 della
«1-bis. La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto, salvaguardando la concorrenza, anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità, differenziando, con diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del
13. Al fine di favorire il trasferimento tecnologico e contribuire alla trasformazione tecnologica delle filiere produttive nazionali, assicurando sinergia di azione tra i soggetti dotati di specifica competenza, sono adottate le misure di finanziamento e di coordinamento previste dai commi da 14 a 23 del presente articolo.
14. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca elaborano congiuntamente, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni tre anni, un atto di indirizzo strategico in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico. La proposta di atto di indirizzo strategico, sottoposta a consultazione pubblica dei soggetti istituzionali competenti e dei portatori di interesse, è approvata con decreto dei predetti Ministri.
15. In attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 14, la Fondazione Enea Tech e Biomedical, istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
16. Per le finalità di cui ai commi da 13 a 23, le somme giacenti nel conto di tesoreria intestato all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42, comma 1, del citato
17. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del trasferimento tecnologico sulla base dell'atto di indirizzo di cui al comma 14, possono concorrere tutte le fondazioni previste dalla legge che hanno competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie, i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della
18. I soggetti di cui al comma 17 possono elaborare specifiche progettualità da sottoporre alla Fondazione Tech e Biomedical. Quest'ultima, valutata la fattibilità dei progetti e la coerenza con l'atto di indirizzo strategico, propone al Ministero delle imprese e del made in Italy l'assegnazione di un budget per la realizzazione dei progetti ritenuti idonei, nel limite delle risorse di cui al comma 16. La Fondazione Tech e Biomedical, previo assenso del Ministero delle imprese e del made in Italy, eroga le risorse ai soggetti beneficiari per stati di avanzamento del progetto e cura e monitora la realizzazione dello stesso sulla base di una distinta convenzione che prevede, in caso di inadempimento, la revoca immediata delle risorse. Le attività di cui al presente comma sono regolate da apposita convenzione a titolo gratuito tra la Fondazione Tech e Biomedical e il Ministero delle imprese e del made in Italy.
19. La Fondazione Tech e Biomedical verifica i risultati annuali concernenti i progetti di pertinenza e gli obiettivi di performance conseguiti dai singoli soggetti in relazione alla gestione del budget assegnato e ne tiene conto, ove possibile, secondo criteri basati sulla qualità della ricerca, sui risultati del trasferimento tecnologico, sul numero di spin off generati e secondo criteri di managerialità e premialità, nella ripartizione del budget per le annualità successive. La relazione annuale sull'attività di monitoraggio e verifica dei risultati è trasmessa al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle altre amministrazioni interessate.
20. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione dei mutati compiti di cui ai commi 15, 17, 18 e 19, la Fondazione Enea Tech e Biomedical assume la nuova denominazione di «Fondazione Tech e Biomedical» e, conseguentemente, ogni richiamo alla Fondazione Enea Tech e Biomedical contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Fondazione Tech e Biomedical. La composizione degli organi di governo è modificata come segue:
a) il presidente, che presiede il consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca;
b) il consiglio direttivo, formato dal presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da tre membri, uno nominato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. In caso di parità di voti all'interno del consiglio direttivo, prevale il voto del presidente. Il presidente e i membri del consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonchè di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e istituzionale;
c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro della salute. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.
21. Lo statuto della Fondazione Tech e Biomedical prevede la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui ai commi da 13 a 20.
22. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 20 si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli organi della Fondazione Enea Tech e Biomedical nominati prima della data di entrata in vigore della presente legge decadono e restano in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi organi.
23. All'articolo 42 del
24. All'articolo 10, comma 4, lettera b), della