§ 3.5.96 - R.R. 31 gennaio 2019, n. 2.
Norme regolamentari per la disciplina delle associazioni pro-loco in attuazione dell'articolo 14, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:31/01/2019
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Criteri per l'iscrizione nell'elenco)
Art. 3.  (Modalità e procedure per l'iscrizione nell'elenco)
Art. 4.  (Vigilanza, controllo e cancellazione dall'elenco)
Art. 5.  (Destinatari ed erogazione dei contributi)
Art. 6.  (Presentazione delle domande)
Art. 7.  (Comitato tecnico di valutazione)
Art. 8.  (Criteri per la valutazione delle domande presentate dalle pro-loco)
Art. 9.  (Criteri per la valutazione della domanda presentata da UNPLI Umbria)
Art. 10.  (Assegnazione ed erogazione dei contributi)


§ 3.5.96 - R.R. 31 gennaio 2019, n. 2.

Norme regolamentari per la disciplina delle associazioni pro-loco in attuazione dell'articolo 14, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale).

(B.U. 6 febbraio 2019, n. 7)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale), disciplina le modalità, i criteri e le procedure per l'iscrizione nell'elenco regionale delle pro-loco, di seguito denominato elenco, e per il sostegno alle stesse.

2. Le pro-loco, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 8/2017, sono associazioni organizzate in modo volontario e senza scopo di lucro, strumento dell'accoglienza turistica di base, che realizzano l'attività di valorizzazione delle risorse turistiche, naturalistiche, enogastronomiche e sociali locali e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori di riferimento.

 

Capo II

Elenco regionale delle pro-loco

 

     Art. 2. (Criteri per l'iscrizione nell'elenco)

1. L'elenco è costituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo, di seguito denominata struttura regionale, ed è pubblicato nel sito istituzionale regionale. La struttura regionale provvede, altresì, anche alla gestione e all'aggiornamento dello stesso elenco.

2. Per l'iscrizione nell'elenco le associazioni di cui all'articolo 1, comma 2 devono possedere tutti i seguenti requisiti:

a) essere ubicate in località con caratteristiche storiche, ambientali, naturalistiche ed enogastronomiche atte a valorizzare il territorio di riferimento;

b) avere un numero di soci non inferiore a trenta;

c) essere costituite da almeno due anni e svolgere la propria attività negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 2, per il medesimo periodo;

d) prevedere l'assenza dello scopo di lucro nello statuto e/o nell'atto costitutivo.

 

     Art. 3. (Modalità e procedure per l'iscrizione nell'elenco)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, l'associazione presenta alla struttura regionale apposita domanda utilizzando il modello predisposto dalla medesima struttura, pubblicato sul sito istituzionale regionale. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante e contiene le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 .

2. La domanda è corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) relazione dettagliata sulle attività svolte atta a dimostrare l'effettiva operatività dell'associazione per almeno due anni negli ambiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) .

3. La struttura regionale richiede al comune ove ha sede l'associazione di esprimere parere sull'iscrizione della stessa nell'elenco, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito.

4. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla struttura regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, sentita l'Unione Nazionale Pro-loco d'Italia Umbria, di seguito denominata UNPLI Umbria.

 

     Art. 4. (Vigilanza, controllo e cancellazione dall'elenco)

1. Il comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) della l.r. 8/2017, esercita l'attività di vigilanza e controllo sulle attività delle pro-loco e ne comunica gli esiti alla struttura regionale.

2. La struttura regionale, qualora il comune accerti la perdita di uno o più requisiti di cui al presente regolamento o verifichi l'inattività della pro-loco per almeno due anni, sentita l'UNPLI Umbria, cancella la stessa dall'elenco.

 

Capo III

Modalità, criteri e procedure per l'erogazione dei contributi

 

     Art. 5. (Destinatari ed erogazione dei contributi)

1. Le risorse finanziarie da destinare all'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento trovano copertura finanziaria in apposito capitolo del bilancio regionale.

2. Possono accedere ai contributi le pro-loco iscritte nell'elenco e l'UNPLI Umbria.

3. La quota di contributo destinata all'UNPLI Umbria non può essere superiore al venticinque per cento dello stanziamento annuale.

4. I contributi sono erogati per le iniziative e per le attività che si riferiscono all'anno di presentazione della domanda.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce annualmente la quantificazione minima e massima dei contributi e i criteri per la ripartizione degli stessi.

 

     Art. 6. (Presentazione delle domande)

1. L'associazione che intende ottenere il contributo presenta alla struttura regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, apposita domanda utilizzando il modello predisposto dalla medesima struttura, pubblicato sul sito istituzionale regionale.

2. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante ed è presentata con una delle seguenti modalità:

a) spedita tramite posta elettronica certificata (PEC): in tal caso fa fede la data di trasmissione;

b) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso, fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante;

c) consegnata a mano: in tal caso, fa fede il timbro datario apposto su copia dall'ufficio protocollo regionale.

3. La domanda presentata dalle pro-loco deve essere corredata:

a) da una relazione dettagliata sulle iniziative e/o sulle attività riferita all'anno in cui si richiede il contributo, evidenziando le finalità che si intendono perseguire e gli obiettivi da raggiungere;

b) da una copia della convenzione, qualora questa sia stata stipulata con un ente locale per la gestione di musei e/o aree verdi;

c) dal prospetto finanziario che riporta in modo analitico le uscite e le entrate previste per le iniziative e/o per le attività oggetto di contributo.

4. La domanda presentata da UNPLI Umbria deve essere corredata:

a) da una relazione dettagliata sull'attività svolta a supporto delle pro-loco relativamente all'anno in cui si richiede il contributo;

b) dal prospetto finanziario che riporta in modo analitico le uscite e le entrate previste per le iniziative e/o per le attività oggetto di contributo.

5. La domanda carente della documentazione di cui ai commi 3 e 4 è oggetto di richiesta di integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).

6. La domanda è esclusa se presentata:

a) oltre il termine del 31 maggio di ogni anno;

b) con modalità difformi da quelle stabilite dal comma 2;

c) priva di sottoscrizione, ai sensi della normativa vigente.

7. È altresì esclusa la domanda nel caso in cui la pro-loco e l'UNPLI Umbria, alla data di cui al comma 1, non hanno rendicontato il contributo assegnato con le risorse finanziarie di cui all'articolo 5, in uno dei due anni precedenti l'assegnazione, salvo che gli stessi non abbiano espressamente rinunciato al contributo.

8. L'istruttoria delle domande è effettuata dalla struttura regionale che ne comunica l'esito al Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 7, di seguito denominato Comitato, per la valutazione secondo i criteri di cui agli articoli 8 e 9.

 

     Art. 7. (Comitato tecnico di valutazione)

1. Il Comitato ha una composizione variabile ed è articolato con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Nel caso di valutazione delle domande delle pro-loco, il Comitato è composto dal:

a) dirigente regionale competente in materia di turismo, con funzioni di coordinamento;

b) dirigente regionale competente in materia di eventi ed attività culturali;

c) presidente dell'UNPLI Umbria.

3. Nel caso di valutazione delle domande dell'UNPLI Umbria, il Comitato è composto dal:

a) dirigente regionale competente in materia di turismo, con funzioni di coordinamento;

b) dirigente regionale competente in materia di eventi ed attività culturali;

c) dirigente regionale competente in materia di rapporti con i livelli di Governo.

4. Le funzioni di segretaria del Comitato sono svolte da un dipendente della struttura competente in materia di turismo.

5. Il Comitato, entro il 31 agosto di ogni anno, effettua la valutazione delle domande secondo i criteri di cui agli articoli 8 e 9, e, per le pro-loco, assegna il relativo punteggio e redige l'elenco in ordine di maggior punteggio conseguito.

 

     Art. 8. (Criteri per la valutazione delle domande presentate dalle pro-loco)

1. Il Comitato valuta le domande di contributo presentate dalle pro-loco, sulla base dei seguenti criteri:

a) servizio di informazione ed accoglienza di cui all'articolo 13 della l.r. 8/2017 (punti 8);

b) rilevanza turistica, coerenza e complementarietà con la programmazione turistica regionale ed idoneità della stessa alla promozione dell'Umbria (da 0 a 10 punti);

c) totale utilizzo nelle sagre di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 (Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande), di prodotti tipici e di qualità inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 ) o comunque utilizzo di prodotti classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT dalla Regione Umbria e/o prodotti da filiera corta a chilometri zero (punti 2);

d) gestione di musei e/o di aree verdi, in convenzione con enti locali (da 0 a 10 punti).

 

     Art. 9. (Criteri per la valutazione della domanda presentata da UNPLI Umbria)

1. Il Comitato valuta la domanda di contributo presentata da UNPLI Umbria, sulla base dei seguenti criteri:

a) svolgimento di un numero minimo di attività a supporto delle pro-loco pari a 4: (massimo 25% dello stanziamento annuale di bilancio);

b) svolgimento di un numero di attività a supporto delle pro-loco pari a 3: (massimo 20% dello stanziamento annuale di bilancio);

c) svolgimento di un numero di attività a supporto delle pro-loco pari a 2: (massimo 10% dello stanziamento annuale di bilancio);

d) svolgimento di un numero di attività a supporto delle pro-loco pari a 1: (massimo 5% dello stanziamento annuale di bilancio).

 

     Art. 10. (Assegnazione ed erogazione dei contributi)

1. La struttura regionale assegna i contributi ai beneficiari e stabilisce altresì il termine entro il quale gli stessi sono tenuti a presentare la documentazione di cui al comma 2 .

2. L'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione della seguente documentazione:

a) relazione consuntiva dell'attività svolta;

b) prospetto finanziario a consuntivo contenente la specifica analitica delle spese sostenute e delle entrate a vario titolo conseguite per le iniziative e/o per le attività oggetto di contributo;

c) copia delle fatture comprovanti le spese sostenute, a copertura del contributo concesso;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia delle fatture di cui alla lettera c) resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del d.p.r. 445/2000;

e) comunicazione dei dati necessari per l'erogazione dei contributi, ai sensi della normativa vigente, resa su apposito modello predisposto dalla struttura regionale, pubblicato nel sito istituzionale regionale.