§ 51.4.209 - D.L. 4 luglio 2024, n. 92.
Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:04/07/2024
Numero:92


Sommario
Art. 1.  Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria
Art. 2.  Assunzione dirigenti penitenziari
Art. 3.  Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria
Art. 4.  Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria
Art. 5.  Interventi in materia di liberazione anticipata
Art. 6.  Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario
Art. 7.  Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato
Art. 8.  Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti
Art. 9.  Modifiche al codice penale
Art. 10.  Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale e la semplificazione in tema di misure alternative
Art. 11.  Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri
Art. 12.  Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 13.  Modifiche all'articolo 2506.1 del codice civile
Art. 14.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 51.4.209 - D.L. 4 luglio 2024, n. 92.

Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

(G.U. 4 luglio 2024, n. 155)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per l'incremento del personale che opera in ambito penitenziario e minorile, ai fini del miglior funzionamento degli istituti di pena, nonchè disposizioni in materia di personale amministrativo;

     Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di ordinamento penitenziario, per una razionalizzazione di alcuni benefici, di alcune regole di trattamento applicabili ai detenuti e per la semplificazione dell'accesso ai benefici;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire, anche in relazione agli obblighi euro-unitari, il reato di indebita destinazione di beni ad opera del pubblico agente;

     Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per l'efficienza del procedimento penale;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di interventi in materia di procedimento esecutivo e di modifica al codice civile;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di differire il termine per l'entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, al fine di permettere l'adozione degli interventi necessari per l'effettiva operatività del medesimo;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2024;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Disposizioni in materia di personale

 

Art. 1. Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria

     1. Al fine di incidere più adeguatamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare maggiormente le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai commi 2 e 3 e per un numero massimo di:

     a) 500 unità per l'anno 2025;

     b) 500 unità per l'anno 2026.

     2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.138.690 per l'anno 2025, di euro 26.235.803 per l'anno 2026, di euro 48.194.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, di euro 48.311.127 per l'anno 2030, di euro 48.778.728 per l'anno 2031, di euro 49.129.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, di euro 49.376.395 per l'anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a decorrere dall'anno 2036.

     3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 747.500 per l'anno 2025, di euro 1.137.500 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

     4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030, euro 49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035 e euro 51.144.263 annui a decorrere dal 2036, si provvede:

     a) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 e euro 27.373.303 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

     1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro 3.857.074 annui a decorrere dall'anno 2026;

     2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 259.043 per l'anno 2025 ed euro 3.350.292 annui a decorrere dall'anno 2026;

     3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro 1.108.977 annui a decorrere dall'anno 2026;

     4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 209.963 per l'anno 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere dall'anno 2026;

     5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026;

     6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 30.710 per l'anno 2025 ed euro 1.462.916 annui a decorrere dall'anno 2026;

     7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dall'anno 2026;

     8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 191.346 per l'anno 2025 ed euro 1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026;

     9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025 ed euro 2.055.439 annui a decorrere dall'anno 2026;

     10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 218.026 per l'anno 2025 ed euro 2.118.311 annui a decorrere dall'anno 2026;

     11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 192.039 per l'anno 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere dall'anno 2026;

     12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 34.742 per l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026;

     13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 254.917 per l'anno 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere dall'anno 2026;

     14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 94.482 per l'anno 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere dall'anno 2026;

     15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno 2026;

     b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro 22.185.425 per l'anno 2031, euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092 per l'anno 2035, euro 23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

     Art. 2. Assunzione dirigenti penitenziari

     1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di venti unità di dirigente penitenziario.

     2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, un corrispondente contingente di venti unità di personale dirigenziale penitenziario in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020, anche in deroga al piano dei fabbisogni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa nel limite di euro 852.417 per l'anno 2024, di euro 1.837.717 per l'anno 2025, di euro 2.132.281 per l'anno 2026, di euro 2.157.962 per l'anno 2027, di euro 2.183.644 per l'anno 2028, di euro 2.209.326 per l'anno 2029, di euro 2.235.007 per l'anno 2030, di euro 2.260.689 per l'anno 2031, di euro 2.286.371 per l'anno 2032, di euro 2.312.053 per l'anno 2033, di euro 2.337.734 per l'anno 2034 e di euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2035, di cui euro 76.000 per l'anno 2024 ed euro 16.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.

     5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede per euro 952.417 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e quanto ad euro 1.837.717 per l'anno 2025 ed euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

 

     Art. 3. Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria

     1. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, assicurando il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, è autorizzata, per gli anni 2024 e 2025, l'assunzione di unità di polizia penitenziaria della carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, mediante scorrimento delle graduatorie approvate con decreti direttoriali 5 luglio 2023 e 20 dicembre 2023, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria

     1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «tra sei e dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: "tra quattro e dodici mesi";

     b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

     «1-bis. Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di specializzazione suppletivo di mesi due.»;

     c) al comma 2, dopo le parole: «Al termine del primo ciclo del corso» sono inserite le seguenti: «di durata non inferiore a tre mesi».

 

Capo II

Misure in materia penitenziaria, di diritto penale e per l'efficienza del procedimento penale

 

     Art. 5. Interventi in materia di liberazione anticipata

     1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

     «10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.».

     2. All'articolo 54, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole «La concessione del beneficio è comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «La mancata concessione del beneficio o la revoca sono comunicate».

     3. L'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

     «Art. 69 bis. (Procedimento in materia di liberazione anticipata). - 1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54.

     2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.

     3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.

     4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

     5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.».

     4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere:

     a) che nel procedimento per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia adeguato alle previsioni del comma 3 del presente articolo;

     b) che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall'articolo 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975;

     c) che il direttore dell'istituto trasmette gli elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 in tutti i casi in cui è richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi.

 

     Art. 6. Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario

     1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

     a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37;

     b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

     2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato

     1. All'articolo 41-bis, al comma 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera f), dopo le parole: «cuocere cibi» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

     «f-bis) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa.».

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti

     1. Allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. L'elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso.

     2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonchè i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture dei detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

     3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.

     4. Le strutture iscritte nell'elenco, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, sono considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale.

     5. L'elenco dovrà essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2.

     6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.

 

     Art. 9. Modifiche al codice penale

     1. Al codice penale dopo l'articolo 314 è inserito il seguente:

     «Art. 314 bis. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

     2. All'articolo 322-bis, comma 1, del codice penale dopo la parola «314» sono aggiunte le seguenti: «, 314-bis».

 

     Art. 10. Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale e la semplificazione in tema di misure alternative

     1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), numero 2), del codice di procedura penale, la parola «reiterata» è sostituita dalla parola «grave»;

     b) all'articolo 412 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma:

     «2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.».

     2. All'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole «in via provvisoria» sono soppresse;

     b) al secondo periodo, la parola «provvisoria» è soppressa;

     c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza.»;

     d) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non è stata emessa.».

 

Capo III

Disposizioni in materia di procedimento esecutivo, di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e modifiche al codice civile

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri

     1. Non possono essere sottoposti a sequestro nè pignorati il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri che le banche centrali o le autorità monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono e che sono depositati presso la Banca d'Italia in appositi conti. Il sequestro e il pignoramento eseguiti sui beni di cui al primo periodo sono inefficaci e non sussiste l'obbligo di accantonamento da parte della Banca d'Italia.

     2. L'inefficacia di cui al comma 1 è rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio.

     3. I procedimenti esecutivi sui beni di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti.

 

     Art. 12. Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

     1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 2506.1 del codice civile

     1. All'articolo 2506.1 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sè stessa le relative azioni o quote», le parole «a sè stessa» sono soppresse.

 

Capo IV

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 14. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 15. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.