§ 4.1.39 - L.R. 7 agosto 1996, n. 37.
Procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti generali urbanistici.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:07/08/1996
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Strumenti urbanistici attuativi).
Art. 3.  (Approvazione degli strumenti urbanistici attuativi)
Art. 4.  (Piani in variante allo strumento urbanistico generale)
Art. 5.  (Pareri).
Art. 6.  (Disposizioni finali).
Art. 7.  (Pubblicazione).


§ 4.1.39 - L.R. 7 agosto 1996, n. 37.

Procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti generali urbanistici.

(B.U. 16 agosto 1996, n. 40)

 

Art. 1. (Finalità).

     In attuazione dell'art. 25 della legge 28.02.1985, n. 47, le presenti norme disciplinano l'approvazione degli strumenti attuativi in variante ai piani urbanistici generali, al fine di conseguire uno snellimento delle procedure.

 

     Art. 2. (Strumenti urbanistici attuativi).

     Sono strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale:

     1) piani di iniziativa pubblica che comprendono:

     a. il Piano Particolareggiato (P.P.);

     b. il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);

     c. il Piano di Recupero di iniziativa pubblica (P. di R.Pu.);

     d. il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);

     2) piani di iniziativa privata che comprendono:

     a. il Piano di Lottizzazione (P. di L.);

     b. il Piano di Recupero di iniziativa privata (P. di R.Pr.).

     Tutti gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere modifiche del perimetro conseguenti alla definizione dettagliata delle opere infrastrutturali di contorno previste dallo strumento urbanistico generale, in relazione alla situazione morfologica del contesto e nel limite massimo del 10%.

     I piani attuativi possono, altresì, prevedere una diversa sistemazione delle aree destinate ad attrezzature pubbliche definite in sede di pianificazione generale, a condizione che ciò non comporti riduzioni delle superfici destinate a servizi e che la capacità insediativa teorica sia rispettata, con la possibilità di una sua riduzione contenuta entro il 10%.

     Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, oltre alle modifiche di cui ai commi precedenti, possono prevedere variante allo strumento urbanistico generale, con un limite massimo di aumento del 15%, relativamente ai seguenti parametri tecnici:

     a. densità territoriale e fondiaria;

     b. indici di copertura;

     c. altezza massima degli edifici;

     d. lunghezza massima dei prospetti.

     Le modifiche e le varianti di cui ai commi precedenti non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale.

 

     Art. 3. (Approvazione degli strumenti urbanistici attuativi) [1]

     1. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente art. 2 sono adottati dalla Giunta comunale. Entro 5 giorni il Piano è depositato presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni consecutivi; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune, e sul sito istituzionale dell’Ente .

     2. I proprietari di immobili ricompresi nel Piano possono presentare opposizioni entro 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito e chiunque può produrre osservazioni nello stesso periodo.

     3. Entro 30 giorni dal decorso di detto termine, la Giunta comunale approva il Piano, decidendo anche sulle osservazioni ed opposizioni presentate, e lo trasmette alla Regione ai sensi e per i fini di cui all'art. 12 della L.R. n. 23/1979.

 

     Art. 4. (Piani in variante allo strumento urbanistico generale) [2]

     1. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1 dell’articolo 2 possono essere adottati anche in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 1999, 23 (Tutela, governo ed uso del territorio), previo avvio delle modalità di concertazione di cui all’articolo 24 e seguenti della legge regionale n.23 del 1999.

     2. Il piano adottato dalla Giunta comunale è depositato entro cinque giorni presso la Segreteria del Comune per la durata di dieci giorni consecutivi; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente.

     3. I proprietari di immobili ricompresi nel Piano possono presentare opposizioni entro venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito e chiunque può produrre osservazioni nello stesso periodo.

     4. Entro trenta giorni dal decorso di detto termine, il Consiglio comunale approva il Piano, decidendo anche sulle osservazioni ed opposizioni presentate, e lo trasmette alla Regione ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1979.

 

     Art. 5. (Pareri).

     I pareri di cui all'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974 e alla legge n. 1497 del 29 giugno 1939, ove richiesti, devono essere acquisiti prima dell'adozione dei piani attuativi di cui alla presente legge, salvo che sulle lottizzazioni convenzionate per le quali il parere di cui all'art. 13 della legge n. 64/74 può essere acquisito prima della deliberazione di approvazione.

     Nell'ipotesi di varianti ai piani di cui alla presente legge che non incidano sul perimetro degli stessi e non comportino aggravio del carico edilizio ed urbanistico originario, nonché variazioni alla stabilità di insieme delle aree, il parere di cui alla legge n. 64/74 è sostituito da una relazione asseverata di un geologo che attesti la compatibilità del progetto di variante con le caratteristiche geologiche del sito.

     L'attestazione è parte integrante del Piano.

 

     Art. 6. (Disposizioni finali).

     Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni delle leggi statali vigenti, in quanto compatibili.

 

     Art. 7. (Pubblicazione).

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 30 dicembre 2025, n. 57.