Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 78. Prezzi |
Capitolo: | 78.1 prezzi |
Data: | 28/06/2023 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale |
Art. 2. Disposizioni di interpretazione autentica |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 78.1.262 - D.L. 28 giugno 2023, n. 79. [1]
Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè in materia di termini legislativi.
(G.U. 28 giugno 2023, n. 149)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure interpretative volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, la riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale [2]
[1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del
2. Al fine di contenere per il terzo trimestre 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi del comma 3.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili relative all'anno 2023 sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas.
4. In deroga a quanto previsto dal
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonchè alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 luglio 2023 a valere sul conto di gestione relativo ai bonus sociali gas.]
Art. 2. Disposizioni di interpretazione autentica [3]
[1. L'articolo 1, comma 2, del
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 28 agosto 2023, n. 200).
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della