Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica |
Data: | 12/08/2022 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Finalità ed obiettivi. |
Art. 2. Ambiti d'intervento. |
Art. 3. Interventi di ampliamento. |
Art. 4. Interventi di demolizione e ricostruzione. |
Art. 5. Interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione delle volumetrie. |
Art. 6. Limiti di applicazione. |
Art. 7. Monitoraggio. |
Art. 8. Abrogazione. |
Art. 9. Disposizione transitoria. |
Art. 10. Integrazione all'articolo 1 della L.R. 33/2007. |
Art. 11. Modifica all'articolo 1 della L.R. 33/2007. |
Art. 12. Modifica all'articolo 2 della L.R. 33/2007. |
Art. 13. Modifica all'articolo 3 della L.R. 33/2007. |
Art. 14. Modifica all'articolo 4 della L.R. 33/2007. |
§ V.1.58 - L.R. 12 agosto 2022, n. 20.
Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate).
(B.U. 16 agosto 2022, n. 90, supplemento)
CAPO I
Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia
Art. 1. Finalità ed obiettivi.
1. Le presenti norme promuovono la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, al fine di migliorare la qualità architettonica e ambientale dello spazio abitabile, aumentare la sicurezza statica e igienico-funzionale e le prestazioni energetiche dei manufatti, favorire la riqualificazione ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, contribuire alla riduzione dei cambiamenti climatici.
2. Ai fini del contenimento del consumo di suolo, i Comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici, promuovono il riuso del patrimonio edilizio esistente congiuntamente alla riduzione delle superfici destinate a nuovi insediamenti, anche facendo ricorso ai meccanismi di cui alla
3. In conformità alle norme statali e regionali di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico, nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici, le presenti norme disciplinano gli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione, con o senza mutamento della destinazione d'uso, del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere d) e f), comma 1, dell'articolo 3 del
4. Le definizioni contenute nella presente legge sono da intendersi riproduttive delle previsioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con
Art. 2. Ambiti d'intervento.
1. I Comuni individuano ambiti edificati, esclusivamente all'interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del
2. L'individuazione di cui al comma 1, da approvarsi con apposito atto deliberativo del Consiglio comunale, deve contenere elaborati grafici riportanti la predetta individuazione. La deliberazione del Consiglio comunale segue il procedimento di cui all'articolo 12, comma 3, lettera e), della
3. La deliberazione di cui al comma 2 può consentire per gli edifici residenziali ubicati nei contesti rurali (zone omogenee E di cui al
4. La deliberazione di cui al comma 2 può altresì ridurre gli incentivi volumetrici e l'applicabilità della disciplina prevista per gli interventi edilizi della presente legge.
5. Sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati. Le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla
6. Il calcolo delle volumetrie è effettuato sulla base di quanto risultante dai titoli edilizi, anche rilasciati in sanatoria ordinaria o straordinaria, del fabbricato da ampliare.
7. Gli interventi edilizi disciplinati dalla presente legge, non possono derogare la pianificazione paesaggistica del PPTR e devono rispettare le prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive contenute nelle relative norme tecniche d'attuazione. Il rilascio dei titoli edilizi abilitanti è preceduto, se previsto, dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 90 del PPTR ovvero dall'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 91 del PPTR.
8. Qualora i comuni non provvedano all'assunzione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'intervento può essere proposto dal singolo proprietario con perizia asseverata da un professionista previa deliberazione del consiglio comunale.
Art. 3. Interventi di ampliamento.
1. Al fine di ottenere migliori condizioni di comfort abitativo degli alloggi, gli edifici a destinazione residenziale e mista residenziale-altri usi, individuati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, possono essere ampliati, per una sola volta, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 metri cubi.
2. L'ampliamento di cui al comma 1 è condizionato al soddisfacimento dei seguenti requisiti:
a) è realizzato in contiguità fisica, anche in sopraelevazione, all'edificio e nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime previste dalla strumentazione urbanistica comunale vigente. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, si applicano le altezze massime e distanze minime previste dal
b) l'immobile ampliato, ovvero la singola unità immobiliare ampliata, dovrà ottenere il salto di categoria energetica di almeno due classi rispetto all'esistente, ovvero, qualora non risulti possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del
c) la complessiva volumetria massima risultante a seguito dell'intervento è destinata a residenza e a usi strettamente connessi con le residenze. Negli usi strettamente connessi con le residenze sono ricompresi gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 16, comma 5, lettera a), della
3. Ai fini del rispetto delle previsioni di cui al
Art. 4. Interventi di demolizione e ricostruzione.
1. Negli ambiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici con realizzazione di un aumento sino al 35 per cento della volumetria legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli interventi sono qualificati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del
2. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione produttiva ricadenti negli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, aventi altezze interpiano superiori a metri 3,50, l'aumento di volumetria è riferito alla superficie lorda di pavimento.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono condizionati al soddisfacimento dei seguenti requisiti:
a) che l'edificio ricostruito acquisisca almeno il punteggio 3 nello strumento di valutazione della sostenibilità ambientale previsto dalla
b) che l'intervento contempli la riduzione delle superfici impermeabili per una quota minima pari al 20 per cento di quella preesistente o, laddove non sia possibile per motivazioni tecniche, compensazioni con piantumazioni nello spazio pubblico, da concordare con l'amministrazione comunale;
c) che l'intervento contempli l'applicazione di misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della
1) utilizzo di tecniche per il risparmio idrico (criteri B.5.1 e B.5.2) e per la riduzione e/o trattamento delle acque grigie (criterio C.4.1);
2) interventi sull'albedo e uso del verde (criteri C.6.8 e R.P.1) per diminuire l'effetto "isola di calore";
3) applicazione estesa delle fonti energetiche rinnovabili, sia per la produzione di energia termica che di energia elettrica(criteri B.3.2 e B.3.3);
4) utilizzo di materiali riciclabili o riciclati o di recupero, di provenienza locale e di materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili (criteri B.4.6, B.4.7 e B.4.8).
4. Agli interventi di ricostruzione si applicano le norme previste dal decreto del ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
5. Gli interventi di ricostruzione sono realizzati nel rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici o delle ulteriori condizioni previste dall'articolo 2-bis, comma 1-ter, e dell'art. 3 del
6. Le superfici a standard da cedere sono reperite prioritariamente nel lotto di intervento; laddove questo non sia possibile, in tutto o in parte, possono essere reperite, se nella disponibilità del richiedente e sempreché ritenute funzionali alla utilizzazione pubblica, nelle zone urbanizzate immediatamente limitrofe anche in lotti interclusi, aree degradate o in stato di abbandono, relitti o aree da riqualificare. In subordine il comune, utilizzando le risorse rinvenienti dalla monetizzazione, o il diretto interessato previa stipulazione di apposita convenzione con il comune, realizza per il valore equivalente alla cessione delle aree a standard, interventi di riqualificazione di aree a verde urbano, o interventi di rinaturalizzazione e forestazione su suoli interamente permeabili in aree puntualmente indicate dallo stesso comune, in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti territoriali strategici "4.2.1 La rete ecologica regionale" e "4.2.2 Il patto città campagna" e dalle linee guida regionali del PPTR.
7. Al fine di assicurare un più adeguato livellamento e uniformità delle altezze e nei casi in cui lo strumento urbanistico prescriva un'altezza massima inferiore rispetto a quella ammessa per le aree confinanti aventi diversa destinazione urbanistica, per gli interventi di ricostruzione è consentito utilizzare il maggior valore delle altezze massime tra quelle previste pe le aree contermini a quella di pertinenza dell'edificio da demolire.
8. Con deliberazione di cui all'articolo 2 e con riferimento agli spazi a parcheggio previsti dalla
Art. 5. Interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione delle volumetrie.
1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 4, è consentita la demolizione con ricostruzione in altra area degli immobili indicati al comma 1, lettere g), h), i), j) e k) e al comma 2 dell'articolo 6, salvo il parere degli enti preposti alla tutela.
2. Le aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito rimangono libere da edificazione; a tal fine, l'interessato si impegna, previa stipulazione di apposita convenzione con il comune, alla demolizione dell'edificio e al ripristino ambientale di dette aree; la convenzione prevede l'uso pubblico delle aree ripristinate e può altresì prevederne la cessione al comune.
3. La ricostruzione avviene, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui al comma 2, in altre aree urbanizzate dello stesso comune, che sono puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il comune e l'interessato, aventi destinazione urbanistica conforme a quella della volumetria delocalizzata; l'incremento dell'indice di edificabilità di zona derivante da tale ricostruzione non costituisce variante alle previsioni del piano urbanistico comunale.
4. Gli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), della
Art. 6. Limiti di applicazione.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 4, e 7, comma 2, sono esclusi dalla applicazione della presente legge gli edifici:
a) illegittimamente realizzati, anche parzialmente, a meno di quelli per i quali sia stato rilasciato titolo edilizio in sanatoria, e gli edifici che abbiano già usufruito degli incentivi di cui alla
b) aventi valore storico, culturale e architettonico o testimoniale, o identitari per sapienze costruttive, valori storici, sociali e simbolici individuati dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali. In assenza di tale individuazione, sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli edifici la cui epoca di costruzione è antecedente al 31 dicembre 1950. Il Comune può autorizzare l'intervento, previo parere obbligatorio della Commissione locale di paesaggio che valuti i caratteri dell'edificio anche in rapporto ai caratteri storico-testimoniali e architettonici del contesto di appartenenza;
c) all'interno delle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del
d) inclusi negli elenchi di cui all'articolo 1 della
e) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del
f) all'interno delle zone destinate a standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 4 del
g) ubicati in area sottoposta a vincolo con eccezione delle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 e dell'articolo 142 del
h) ubicati nei siti della Rete Natura 2000, siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi della
i) ubicati nelle oasi istituite ai sensi della
j) ubicati nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal
k) ubicati negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica, o ad essi assimilabili, dai piani stralcio di bacino di cui al
2. I Comuni possono disporre ulteriori esclusioni dalla applicazione della presente norma per zone le cui condizioni urbanistiche non consentono incrementi volumetrici aggiuntivi.
3. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 12 della
Art. 7. Monitoraggio.
1. Le amministrazioni comunali pubblicano obbligatoriamente entro il 31 gennaio di ogni anno, in apposita sezione del proprio sito web istituzionale, o tramite accesso a specifica sezione del sito web regionale, l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge relativi all'anno precedente. Il suddetto elenco indica, per ciascun tipo di intervento:
a) la localizzazione del fabbricato oggetto di incremento volumetrico o di demolizione e ricostruzione;
b) l'entità del volume originario e la consistenza dell'incremento volumetrico autorizzato;
c) le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, comma 6.;
In sede di monitoraggio annuale i Comuni verificano, altresì, il rispetto degli standard di cui al
2. La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46 del
3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di governo del territorio, approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente le modalità di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, tali informazioni sono comunque trasmesse all'assessorato regionale competente con periodicità quadrimestrale.
Art. 8. Abrogazione.
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della
Art. 9. Disposizione transitoria.
1. Le pratiche edilizie inoltrate e protocollate ai sensi della
CAPO II
Modifiche alla
Art. 10. Integrazione all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della
"1-bis. Le previsioni della presente legge sono realizzate nel rispetto delle disposizioni del
Art. 11. Modifica all'articolo 1 della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della
Art. 12. Modifica all'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
"Art. 2 Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni uniformi di cui all'allegato A del Regolamento edilizio tipo (RET) approvato con
Art. 13. Modifica all'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
"Art. 3 Limiti di applicazione
1. Gli interventi disciplinati dalla presente legge rispettano le previsioni del
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, con deliberazione del Consiglio comunale può essere disposta motivatamente la ulteriore esclusione di ambiti territoriali e di determinate tipologie edilizie dall'applicazione della presente legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica. In ogni caso, sono esclusi interventi ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità sulla base di pianificazioni territoriali sovraordinate, in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica i cui piani precludono interventi di ampliamento volumetrico o di superficie.
3. Nel caso del recupero dei locali seminterrati a uso residenziale, le disposizioni di cui al comma 2 sono obbligatorie. In quella sede il consiglio comunale definisce condizioni e modalità di recupero di detti locali.".
Art. 14. Modifica all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della