Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 10/05/1996 |
Numero: | 359 |
Sommario |
Art. 1. Area di applicazione e durata. |
Art. 2. Nuovi stipendi. |
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi. |
Art. 4. Indennità pensionabile. |
Art. 5. Assegno funzionale. |
Art. 6. Trattamento di missione. |
Art. 7. Presenza qualificata. |
Art. 8. Indennità di presenza notturna e festiva. |
Art. 9. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari. |
Art. 10. Area di applicazione e durata. |
Art. 11. Nuovi stipendi. |
Art. 12. Effetti dei nuovi stipendi. |
Art. 13. Indennità pensionabile. |
Art. 14. Assegno funzionale. |
Art. 15. Trattamento di missione. |
Art. 16. Presenza qualificata. |
Art. 17. Indennità di presenza notturna e festiva. |
Art. 18. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari. |
Art. 19. Copertura finanziaria. |
§ 46.3.124 - D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359.
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione, sottoscritti il 20 luglio 1995 e recepiti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativi al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.
(G.U. 10 luglio 1996, n. 160, S.O.)
Titolo I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO).
Art. 1. Area di applicazione e durata.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del
2. Il presente decreto - a seguito dell'accordo sindacale, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del
Art. 2. Nuovi stipendi.
1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del
Livello IV ............................ |
L. 179.000 |
Livello V ............................ |
L. 187.000 |
Livello VI |
L. 200.000 |
Livello VI-bis ...................... |
L. 210.000 |
Livello VII ........................... |
L. 220.000 |
Livello VII-bis ..................... |
L. 229.500 |
Livello VIII .......................... |
L. 239.000 |
Livello IX ............................ |
L. 262.000 |
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° luglio 1997.
3. Dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello IV ............................ |
L. 62.000 |
Livello V ............................ |
L. 65.000 |
Livello VI |
L. 70.000 |
Livello VI-bis ...................... |
L. 74.000 |
Livello VII ........................... |
L. 78.000 |
Livello VII-bis ..................... |
L. 80.500 |
Livello VIII .......................... |
L. 83.000 |
Livello IX ............................ |
L. 91.000 |
4. Dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello IV ............................ |
L. 134.000 |
Livello V ............................ |
L. 140.000 |
Livello VI |
L. 150.000 |
Livello VI-bis ...................... |
L. 157.000 |
Livello VII ........................... |
L. 165.000 |
Livello VII-bis ..................... |
L. 172.000 |
Livello VIII .......................... |
L. 179.000 |
Livello IX ............................ |
L. 196.000 |
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello IV ............................ |
L. 12.703.000 |
Livello V ............................ |
L. 13.921.000 |
Livello VI |
L. 15.447.000 |
Livello VI-bis ...................... |
L. 16.663.000 |
Livello VII ........................... |
L. 17.879.000 |
Livello VII-bis ..................... |
L. 19.225.000 |
Livello VIII .......................... |
L. 20.571.000 |
Livello IX ............................ |
L. 23.639.000 |
7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 1, comma 3, del
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 1997 in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 2, comma 6.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia per l'anno 1996.
Art. 4. Indennità pensionabile.
1. L'indennità di cui all'art. 5 del
Qualifiche |
Lire |
- |
- |
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ............................... |
912.000 |
Commissario capo e qualifiche equiparate ..................................... |
896.000 |
Commissario e qualifiche equiparate ............................................. |
879.000 |
Vice commissario e qualifiche equiparate ...................................... |
848.000 |
Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate ....................... |
864.000 |
Ispettore capo e qualifiche equiparate ............................................ |
848.000 |
Ispettore e qualifiche equiparate ...................................................... |
816.000 |
Vice ispettore e qualifiche equiparate .............................................. |
784.000 |
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate .................................. |
816.000 |
Sovrintendente e qualifiche equiparate ........................................... |
753.000 |
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate .................................... |
753.000 |
Assistente capo e qualifiche equiparate .......................................... |
657.000 |
Assistente e qualifiche equiparate ................................................... |
579.000 |
Agente scelto e qualifiche equiparate .............................................. |
516.000 |
Agente e qualifiche equiparate ........................................................ |
461.000 |
2. Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1° febbraio 1997 sono rideterminate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Qualifiche |
Lire |
- |
- |
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ............................... |
945.000 |
Commissario capo e qualifiche equiparate ..................................... |
935.000 |
Commissario e qualifiche equiparate .............................................. |
920.000 |
Vice commissario e qualifiche equiparate ....................................... |
890.000 |
Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate ........................ |
910.000 |
Ispettore capo e qualifiche equiparate ............................................. |
867.000 |
Ispettore e qualifiche equiparate ...................................................... |
835.000 |
Vice ispettore e qualifiche equiparate .............................................. |
802.000 |
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ................................... |
835.000 |
Sovrintendente e qualifiche equiparate ............................................ |
770.000 |
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate .................................... |
770.000 |
Assistente capo e qualifiche equiparate .......................................... |
672.000 |
Assistente e qualifiche equiparate ................................................... |
593.000 |
Agente scelto e qualifiche equiparate .............................................. |
528.000 |
Agente e qualifiche equiparate ......................................................... |
472.000 |
Art. 5. Assegno funzionale.
1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del
Qualifiche |
19 anni di servizio |
29 anni di servizio |
|
Lire |
Lire |
- |
- |
- |
Ruolo degli agenti, assistenti ed equiparati .......... |
1.365.000 |
1.785.000 |
Ruolo dei sovrintendenti ed equiparati .................. |
1.785.000 |
2.625.000 |
Ruolo degli ispettori ed equiparati ......................... |
1.820.000 |
2.675.000 |
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del
Qualifiche |
19 anni di servizio |
29 anni di servizio |
|
Lire |
Lire |
- |
- |
- |
Vice commissario e commissario ....................... |
2.205.000 |
2.835.000 |
Commissario capo .............................................. |
2.940.000 |
4.725.000 |
Vice questore aggiunto ........................................ |
3.360.000 |
4.725.000 |
Art. 6. Trattamento di missione.
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7, del
Art. 7. Presenza qualificata.
1. L'indennità di cui all'art. 8 del
Art. 8. Indennità di presenza notturna e festiva.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 10 del
2. A decorrere dal 1° ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 10 del
3. A decorrere dal 1° luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 10 del
Art. 9. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della
2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, da attribuire al vice sovrintendente, è calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del
3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze armate è stabilita sulla base delle tabelle A/1 e A/2 allegate al
4. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla
Titolo II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA)
Art. 10. Area di applicazione e durata.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del
2. Il presente decreto - a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel
3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del
Art. 11. Nuovi stipendi.
1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 35 del
Livello V ............................................... |
L. 187.000 |
Livello VI ............................................. |
L. 200.000 |
Livello VI - bis ...................................... |
L. 210.000 |
Livello VII ............................................. |
L. 220.000 |
Livello VII - bis ..................................... |
L. 229.500 |
Livello VIII ............................................. |
L. 239.000 |
Livello IX .............................................. |
L. 262.000 |
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° luglio 1997.
3. Dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V ............................................... |
L. 65.000 |
Livello VI ............................................. |
L. 70.000 |
Livello VI - bis ...................................... |
L. 74.000 |
Livello VII ............................................. |
L. 78.000 |
Livello VII - bis ..................................... |
L. 80.500 |
Livello VIII ............................................. |
L. 83.000 |
Livello IX .............................................. |
L. 91.000 |
4. Dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V ............................................... |
L. 140.000 |
Livello VI ............................................. |
L. 150.000 |
Livello VI - bis ...................................... |
L. 157.000 |
Livello VII ............................................. |
L. 165.000 |
Livello VII - bis ..................................... |
L. 172.000 |
Livello VIII ............................................. |
L. 179.000 |
Livello IX .............................................. |
L. 196.000 |
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello V ............................................... |
L. 13.921.000 |
Livello VI ............................................. |
L. 15.447.000 |
Livello VI - bis ...................................... |
L. 16.663.000 |
Livello VII ............................................. |
L. 17.879.000 |
Livello VII - bis ..................................... |
L. 19.225.000 |
Livello VIII ............................................. |
L. 20.571.000 |
Livello IX .............................................. |
L. 23.639.000 |
7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 34, comma 3, del
Art. 12. Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 11, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 1997, in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 11, comma 6.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti nell'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996.
Art. 13. Indennità pensionabile.
1. L'indennità pensionabile di cui all'art. 5 del
Gradi |
Lire |
- |
- |
Tenente colonnello ............................................................... |
912.000 |
Maggiore .............................................................................. |
896.000 |
Capitano .............................................................................. |
879.000 |
Tenente ............................................................................... |
848.000 |
Sottotenente ......................................................................... |
848.000 |
Maresciallo aiutante S.U.PS. ............................................... |
864.000 |
Maresciallo capo ................................................................. |
848.000 |
Maresciallo ordinario ........................................................... |
816.000 |
Maresciallo ........................................................................... |
784.000 |
Brigadiere capo ................................................................... |
816.000 |
Brigadiere ............................................................................. |
753.000 |
Vice brigadiere .................................................................... |
753.000 |
Appuntato scelto ................................................................. |
657.000 |
Appuntato ............................................................................ |
579.000 |
Carabiniere scelto e finanziere scelto ................................. |
516.000 |
Carabiniere e finanziere ...................................................... |
461.000 |
2. Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1° febbraio 1997 sono rideterminate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Gradi |
Lire |
- |
- |
Tenente colonnello ............................................................... |
945.000 |
Maggiore .............................................................................. |
935.000 |
Capitano .............................................................................. |
920.000 |
Tenente ............................................................................... |
890.000 |
Sottotenente ......................................................................... |
870.000 |
Maresciallo aiutante S.U.PS. ............................................... |
910.000 |
Maresciallo capo ................................................................. |
867.000 |
Maresciallo ordinario ........................................................... |
835.000 |
Maresciallo ........................................................................... |
802.000 |
Brigadiere capo ................................................................... |
835.000 |
Brigadiere ............................................................................. |
770.000 |
Vice brigadiere .................................................................... |
770.000 |
Appuntato scelto ................................................................. |
672.000 |
Appuntato ............................................................................ |
593.000 |
Carabiniere scelto e finanziere scelto ................................. |
528.000 |
Carabiniere e finanziere ...................................................... |
472.000 |
Art. 14. Assegno funzionale.
1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del
Ruolo |
19 anni di servizio |
29 anni di servizio |
|
Lire |
Lire |
- |
- |
- |
Ruolo appuntati e carabinieri e appuntati finanzieri ...... |
1.365.000 |
1.785.000 |
Ruolo sovrintendenti ............................................. |
1.785.000 |
2.625.000 |
Ruolo degli ispettori ............................................... |
1.820.000 |
2.675.000 |
2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 38 del
Grado |
19 anni di servizio |
29 anni di servizio |
|
Lire |
Lire |
- |
- |
- |
Sottotenente .......................................................... |
2.205.000 |
2.835.000 |
Tenente ................................................................ |
2.205.000 |
2.835.000 |
Capitano .............................................................. |
2.205.000 |
2.835.000 |
Maggiore .............................................................. |
2.940.000 |
4.725.000 |
Tenente colonnello .............................................. |
3.360.000 |
4.725.000 |
Art. 15. Trattamento di missione.
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7, del
Art. 16. Presenza qualificata.
1. L'indennità di cui all'art. 41 del
Art. 17. Indennità di presenza notturna e festiva.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 43 del
2. A decorrere dal 1° ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 43 del
3. A decorrere dal 1° luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 43 del
Art. 18. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della
2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, da attribuire al vice brigadiere, è calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del
3. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle A /1 e A/2 allegate al
4. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla
Art. 19. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 543 miliardi per il 1996, in lire 1.247 miliardi per il 1997 ed in lire 1.508 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.