Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 23/12/1970 |
Numero: | 1054 |
Sommario |
Art. 1. Agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, che si trovino in analoghe [...] |
Art. 2. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica comandati a prestare servizio presso enti addestrativi, comandi ed altri enti dei Corpi [...] |
Art. 3. L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è fissata, a decorrere dal 1° luglio [...] |
Art. 4. Il fondo di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è ridotto, per l'anno 1970, a lire 4 miliardi. A partire dall'anno finanziario 1971 il [...] |
Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 e delle allegate tabelle 1 e 2 della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 12.670.000.000, si [...] |
Art. 6. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3 e della allegata tabella 3 della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 282.249.590, si provvede mediante [...] |
§ 46.3.73 - Legge 23 dicembre 1970, n. 1054.
Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria.
(G.U. 30 dicembre 1970, n. 328)
Agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, che si trovino in analoghe condizioni di impiego, spettano in ogni tempo le stesse competenze accessorie specificamente connesse all'espletamento dei servizi di istituto; con riferimento agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con esclusione in ogni caso dell'indennità di servizio speciale e della indennità speciale di pubblica sicurezza la disposizione predetta si applica ai funzionari di pubblica sicurezza.
L'indennità mensile per servizio di istituto, risultante dall'art. 2 della
Con effetto dal 1° luglio 1970 l'indennità suddetta esclude l'attribuzione di quella di impiego operativo di cui alla
Con effetto dalla stessa data del 1° luglio 1970, l'indennità di cui al secondo comma non è cumulabile, salva l'opzione per il trattamento più favorevole, con quelle di aeronavigazione e di volo, con l'assegno personale di cui all'art. 4 del
Le disposizioni della
Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica comandati a prestare servizio presso enti addestrativi, comandi ed altri enti dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della
L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è fissata, a decorrere dal 1° luglio 1970, nella misura stabilita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.
Tale misura è pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.
Il fondo di cui al secondo comma dell'art. 1 della
All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 e delle allegate tabelle 1 e 2 della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 12.670.000.000, si provvede: per lire 6 miliardi con l'economia risultante dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente art. 4, per lire 2 miliardi e 520.000.000 con i fondi già stanziati sul bilancio del Ministero della difesa per l'applicazione della
All'onere a carico dell'esercizio 1971, valutato in lire 45.800.000.000, si provvede: per lire 9.500.000.000 con l'economia risultante dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente art. 4; per lire 9 miliardi e 700 milioni con i fondi già stanziati sul bilancio del Ministero della difesa per l'applicazione della
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3 e della allegata tabella 3 della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 282.249.590, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli nn. 1168 e 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1970, rispettivamente per lire 252.249.590 e per lire 30.000.000.
All'onere a carico dell'esercizio 1971 valutato in lire 564.499.180 sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli nn. 1164, 1168, 1170 e 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1971, rispettivamente per lire 100.000.000, per lire 114.499.180, per lire 100.000.000 e per lire 250.000.000.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella 1 - Indennità mensile di istituto per le forze di polizia.
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Misure in vigore |
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GRADI |
dal 1° luglio 1970 |
dal 1° gennaio 1971 |
Ufficiali generali e superiori |
39.000 |
63.000 |
Ufficiali inferiori e marescialli |
28.000 |
45.000 |
Brigadieri e vicebrigadieri |
23.000 |
32.000 |
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti |
19.000 |
23.000 |
Note:
a) le misure dell'indennità mensile d'istituto sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio;
b) ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile d'istituto e relativi aumenti percentuali é consentito il cumulo dei servizi prestati, anche presso altre Forze e Corpi armati, da ufficiale, da sottufficiale e da militare di truppa non in servizio di leva;
c) le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.
Tabella 2 - Indennità mensile di istituto per i funzionari di pubblica sicurezza.
QUALIFICHE |
Misure dal 1° gennaio 1971 |
Ispettore generale capo, questore, vice questore, commissario capo e commissario |
63.000 |
Commissario aggiunto e vice commissario |
45.000 |
Note:
a) con modalità eguali a quelle stabilite per i funzionari di pubblica sicurezza, l'indennità mensile per servizio di istituto prevista per i commissari é corrisposta alle ispettrici di polizia ridotta di un terzo ed alle assistenti di polizia ridotta di due terzi;
b) le misure dell'indennità mensile di istituto sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio;
c) sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella;
e) dal 1° gennaio 1971 è dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza l'indennità di servizio speciale di cui al
L'indennità di servizio speciale di cui al comma precedente è dovuta anche alle ispettrici ed alle assistenti di polizia nelle misure spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza di qualifica corrispondente, ridotte rispettivamente di un terzo per le ispettrici, e di due terzi per le assistenti.
Alle assistenti di polizia di 3ª classe detta indennità è corrisposta nella misura spettante alle assistenti di polizia di 2ª classe.
Tabella 3 - Indennità di servizio penitenziario per gli impiegati civili dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.
Carriere |
QUALIFICHE |
Importo lordo mensile |
Direttiva |
Ispettore generale, direttore capo, direttore superiore e qualifiche corrispondenti |
63.000 |
|
Direttori, vice direttori, vice direttori aggiunti e qualifiche corrispondenti . |
45.000 |
Esecutiva |
Aiutante capo, aiutante principale, primo aiutante, aiutante di 1ª classe e qualifiche corrispondenti |
45.000 |
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Aiutante di 2ª classe, aiutante aggiunto e qualifiche corrispondenti |
30.000 |
Non di ruolo |
1ª categoria |
35.000 |
|
2ª categoria |
30.000 |
|
3ª categoria |
25.000 |
|
4ª categoria |
20.000 |
Note:
a) le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio;
b) sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) le misure giornaliere dell'indennità di servizio penitenziario, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.