§ 46.9.90 - Legge 22 dicembre 1969, n. 967.
Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:22/12/1969
Numero:967


Sommario
Art. 1.      L'indennità di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, è attribuita - a decorrere dal 1° gennaio 1970 - nelle misure [...]
Art. 2.      Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, lettera c), della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, nonchè agli ufficiali e [...]
Art. 3.      All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'attuazione dell'art. 1 della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al [...]


§ 46.9.90 - Legge 22 dicembre 1969, n. 967. [1]

Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica.

(G.U. 30 dicembre 1970, n. 327)

 

     Art. 1.

     L'indennità di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, è attribuita - a decorrere dal 1° gennaio 1970 - nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge ed è concessa ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia impiegati in servizi di sicurezza pubblica, determinati, in relazione alla loro natura e durata, dal prefetto con proprio decreto.

     La spesa per la corresponsione dell'indennità è a carico del Ministero dell'interno ed è contenuta nei limiti dell'importo annuo di lire 10 miliardi.

     L'indennità di cui al primo comma non è cumulabile con quella prevista dalla legge 6 marzo 1958, n. 192, eventualmente spettante al personale dell'arma dei carabinieri.

     Ai funzionari di pubblica sicurezza non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai primi tre commi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

 

          Art. 2.

     Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, lettera c), della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, nonchè agli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, è attribuita, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1970, un'indennità mensile di importo corrispondente a quello dell'indennità di servizio speciale per i funzionari di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia femminile, e dell'indennità militare speciale e dell'indennità di servizio di polizia per gli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, aumentata di lire 15.000.

     Per i graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi indicati nel comma precedente, l'indennità mensile di cui allo stesso precedente comma è stabilita in lire 15.000.

     Nell'indennità di cui al primo comma restano assorbite l'indennità di servizio speciale attualmente dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza ed al personale del Corpo di polizia femminile, l'indennità militare speciale, l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza e le indennità di servizio di polizia, di polizia tributaria e di servizio carcerario, dovute al personale dell'Arma dei carabinieri e degli altri Corpi indicati nel comma stesso.

     L'aumento di lire 15.000, di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, è interamente pensionabile, in relazione alla particolare natura del servizio esplicato dalle forze di polizia.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'attuazione dell'art. 1 della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere di lire 35 miliardi derivante dall'attuazione dell'art. 2 della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione, rispettivamente di lire 22 miliardi e di lire 13 miliardi, degli stanziamenti dei capitoli numeri 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella [2]

     (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, escluso l'articolo 1.

[2] Tabella sostituita dall'art. 5 della L. 27 maggio 1977, n. 284.