§ 94.1.d76 - L. 19 febbraio 2007, n. 19.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:19/02/2007
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione alla ratifica).
Art. 2.  (Ordine di esecuzione).
Art. 3.  (Copertura finanziaria).
Art. 4.  (Entrata in vigore).


§ 94.1.d76 - L. 19 febbraio 2007, n. 19.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.

(G.U. 5 marzo 2007, n. 53 - S.O. n. 57)

 

Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica).

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.

 

     Art. 2. (Ordine di esecuzione).

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

 

     Art. 3. (Copertura finanziaria).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 14.130 per l'anno 2007, di euro 7.870 per l'anno 2008 e di euro 14.130 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

     al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Convenzione sulla Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali [1]

Parigi, 20 ottobre 2005

 

La Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, riunita a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 per la sua 33ma Sessione,

Affermando che la diversità culturale è una caratteristica essenziale dell'umanità,

Cosciente che la diversità culturale costituisce un patrimonio comune dell'umanità e che essa dovrebbe essere preservata e protetta a beneficio di tutti,

Essendo consapevole del fatto che la diversità culturale crea un mondo ricco e vario, che allarga le scelte possibili, nutre le capacità ed i valori umani e che essa è quindi un risorsa indispensabile per lo sviluppo sostenibile delle comunità, dei popoli e delle nazioni,

Ricordando che la diversità culturale, che si sviluppa in un contesto di democrazia, tolleranza, giustizia sociale e rispetto reciproco tra i popoli e le culture, è indispensabile per la pace e la sicurezza a livello locale, nazionale ed internazionale,

Celebrando l'importanza della diversità culturale per la piena realizzazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ed in altri strumenti universalmente riconosciuti.

Sottolineando la necessità d'integrare la cultura, in quanto elemento strategico, nelle politiche nazionali ed internazionali di sviluppo, così come nella cooperazione internazionale per lo sviluppo, tenendo ugualmente conto della Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite (2000) che mette in particolare l'accento sullo sradicamento della povertà,

Considerando che la cultura prende diverse forme nel tempo e nello spazio e che questa diversità si incarna nell'originalità e nella pluralità delle identità e delle espressioni culturali dei popoli e delle società che costituiscono l'umanità,

Riconoscendo l'importanza dei saperi tradizionali, in quanto fonte di ricchezza immateriale e materiale, ed in particolare dei sistemi di conoscenza delle popolazioni indigene, ed il loro contributo positivo allo sviluppo sostenibile, nonché la necessità di assicurare la loro adeguata protezione e promozione,

Riconoscendo la necessità di adottare delle misure per proteggere la diversità delle espressioni culturali, compresi i loro contenuti, in particolare nelle situazioni in cui le espressioni culturali possono essere minacciate dalla possibilità di estinzione o di gravi alterazioni,

Sottolineando l'importanza della cultura per la coesione sociale in generale, ed in particolare il suo contributo al miglioramento dello status e del ruolo delle dorme nella società,

Cosciente che la diversità culturale è rafforzata dalla libera circolazione delle idee e che essa si nutre di scambi costanti e di interazioni tra le culture,

Riaffermando che la libertà di pensiero, d'espressione e d'informazione, cosi come la diversità dei media, permettono lo sviluppo delle espressioni culturali in seno alle società,

Riconoscendo che la diversità delle espressioni culturali, comprese le espressioni culturali tradizionali, è un fattore importante che permette agli individui ed ai popoli di esprimere e condividere con altri le loro idee ed i loro valori.

Ricordando che la diversità linguistica è un elemento fondamentale della diversità culturale, e riaffermando il ruolo fondamentale che gioca l'educazione nella protezione e nella promozione delle espressioni culturali,

Considerando l'importanza della vitalità delle culture, anche per le persone appartenenti alle minoranze e per le popolazioni indigene, come si manifesta nella loro libertà di creare, diffondere e distribuire le loro espressioni culturali tradizionali e di avervi accesso, in modo da favorire il loro proprio sviluppo,

Sottolineando il ruolo essenziale dell'interazione culturale e della creatività, che nutrono e rinnovano le espressioni culturali e rafforzano il ruolo di coloro che operano per lo sviluppo della cultura ed il progresso della società nel suo insieme,

Riconoscendo l'importanza dei diritti di proprietà intellettuale per sostenere le persone che operano nel campo della creatività culturale,

Essendo convinta che le attività, i beni ed i servizi culturali hanno una doppia natura, economica e culturale, in quanto portatori di identità, valori e significati e che essi non devono, quindi, essere trattati come aventi esclusivamente un valore commerciale,

Constatando che i processi di globalizzazione, facilitati dalla rapida evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, se creano delle condizioni inedite di interazione rafforzata tra le culture, rappresentano anche una sfida per la diversità culturale, in particolare con riguardo ai rischi di squilibrio tra i Paesi ricchi ed i Paesi poveri,

Cosciente del mandato specifico affidato all'UNESCO di assicurare il rispetto della diversità delle culture e di raccomandare gli accordi internazionali che possono essere necessari per facilitare la libera circolazione delle idee attraverso la parola e l'immagine,

Riferendosi alle disposizioni degli strumenti internazionali adottati dall'UNESCO che riguardano la diversità culturale e l'esercizio dei diritti culturali, in particolare la Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale del 2001,

Adotta questa Convenzione il 20 ottobre 2005.

 

I. Obiettivi e Principi guida

 

Articolo 1 - Obiettivi

Gli obiettivi di questa Convenzione sono:

(a) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;

(b) creare le condizioni che permettano alle culture di svilupparsi ed interagire liberamente in modo da arricchirsi reciprocamente;

(c) incoraggiare il dialogo tra le culture al fine di assicurare degli scambi culturali più intensi ed equilibrati nel mondo, per favorire il rispetto interculturale ed una cultura della pace;

(d) stimolare l'interculturalità al fine di sviluppare l'interazione culturale nello spirito di costruire ponti tra i popoli;

(e) promuovere il rispetto della diversità delle espressioni culturali ed accrescere la presa di coscienza del suo valore a livello locale, nazionale ed internazionale;

(f) riaffermare l'importanza del legame tra cultura e sviluppo per tutti i Paesi, in particolare per i Paesi in via di sviluppo, ed incoraggiare le azioni condotte sul piano nazionale ed internazionale affinché sia riconosciuto il vero valore di questo legame;

(g) riconoscere la natura specifica delle attività, dei beni e dei servizi culturali, in quanto portatori d'identità, valori e significati;

(h) riaffermare il diritto sovrano degli Stati di conservare, adottare ed attuare le politiche e le misure che essi giudicano appropriate per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali sul loro territorio;

(i) rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionali in un contesto di partenariato al fine, in particolare, di accrescere le capacità dei Paesi in via di sviluppo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali.

 

Articolo 2 - Principi guida

1. Principio del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

La diversità culturale può essere protetta e promossa solo se i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, quali la libertà d'espressione, d'informazione e di comunicazione, così come la possibilità per gli individui di scegliere le espressioni culturali, sono garantiti. Nessuno può invocare le disposizioni di questa Convenzione per violare i diritti umani e le libertà fondamentali quali sono consacrati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo o garantiti dal diritto internazionale, o per limitarne la portata.

2. Principio di sovranità

Gli Stati hanno, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di adottare misure e politiche per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali all'interno del loro territorio.

3. Principio dell'eguale dignità e del rispetto di tutte le culture

La protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali presuppongono il riconoscimento dell'eguale dignità e del rispetto di tutte le culture, comprese quelle delle persone appartenenti alle minoranze e quelle delle popolazioni indigene.

4. Principio di solidarietà e di cooperazione internazionali

La cooperazione e la solidarietà internazionali devono essere finalizzate a permettere ai Paesi, specialmente ai Paesi in via di Sviluppo, di creare e rafforzare i loro mezzi di espressione culturale, comprese le loro industrie culturali, che siano nascenti o stabilite, a livello locale, nazionale ed internazionale.

5. Principio della complementarietà degli aspetti economici e culturali dello sviluppo

Essendo la cultura una delle risorse fondamentali per lo sviluppo, gli aspetti culturali dello sviluppo sono tanto importanti quanto i suoi aspetti economici e gli individui ed i popoli hanno il diritto fondamentale di parteciparvi e di goderne.

6. Principio di sviluppo sostenibile

La diversità culturale è una grande ricchezza per gli individui e le società. La protezione, la promozione e la preservazione della diversità culturale sono una condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile a beneficio delle generazioni presenti e future.

7. Principio di equo accesso

L'equo accesso ad una gamma ricca e diversificata di espressioni culturali provenienti da tutto il mondo e l'accesso delle culture ai mezzi di espressione e di diffusione costituiscono elementi importanti per valorizzare la diversità culturale ed incoraggiare la comprensione reciproca.

8. Principio d'apertura e di equilibrio

Quando gli Stati adottano misure per favorire la diversità delle espressioni culturali, essi devono vigilare per promuovere, in modo appropriato, l'apertura alle altre culture del mondo e per assicurare che queste misure siano conformi agli obiettivi perseguiti dalla presente Convenzione.

 

II Campo d'applicazione

Articolo 3 - Ambito d'applicazione

Questa Convenzione si applica alle politiche ed alle misure adottate dalle Parti relative alla protezione ed alla promozione della diversità delle espressioni culturali.

 

III Definizioni

 

Articolo 4 - Definizioni

Ai fini di questa Convenzione, s'intende che:

1. Diversità culturale

"Diversità culturale" si riferisce alla molteplicità delle forme in cui le culture dei gruppi e delle società trovano espressione. Queste espressioni si trasmettono in seno ai gruppi, alle società e tra loro. La diversità culturale si manifesta non solo nei diversi modi in cui il patrimonio culturale dell'umanità viene espresso, arricchito e trasmesso attraverso la varietà delle espressioni culturali, ma anche nelle diverse forme di creazione artistica, produzione, diffusione, distribuzione e godimento, qualunque siano i mezzi e le tecnologie usate.

2. Contenuto culturale

''Contenuto culturale" si riferisce al senso simbolico, alla dimensione artistica ed ai valori culturali che hanno origine da o che esprimono identità culturali.

3. Espressioni culturali

"Espressioni culturali" sono le espressioni che risultano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società e che hanno un contenuto culturale.

4. Attività, beni e servizi culturali

"Attività, beni e servizi culturali" si riferisce alle attività, beni e servizi che, nel momento in cui sono considerati dal punto di vista di un loro specifico attributo, uso o di una loro specifica finalità, incarnano o trasmettono delle espressioni culturali, indipendentemente dal valore commerciale che essi possono avere. Le attività culturali possono essere fini a loro stesse o contribuire alla produzione di beni e servizi culturali.

5. Industrie culturali

"Industrie culturali" si riferisce alle industrie che producono e distribuiscono beni o servizi culturali quali sono definiti al paragrafo 4.

6. Politiche e misure culturali

"Politiche e misure culturali" si riferisce alle politiche ed alle misure relative alla cultura, a livello locale, nazionale, regionale ed internazionale, che siano centrate sulla cultura in quanto tale o destinate ad avere un effetto diretto sulle espressioni culturali degli individui, gruppi o società, ed anche sulla creazione, produzione, diffusione e distribuzione di attività, beni e servizi culturali e sull'accesso ad essi.

7. Protezione

"Protezione" significa l'adozione di misure volte alla preservazione, salvaguardia e valorizzazione della diversità delle espressioni culturali.

"Proteggere" significa adottare tali misure.

8. Interculturalità

"Interculturalità" si riferisce all'esistenza ed all'equa interazione tra le diverse culture ed alla possibilità di generare delle espressioni culturali condivise attraverso il dialogo ed il rispetto reciproco.

 

IV. Diritti e obblighi delle Parti

 

Articolo 5 - Regola generale riguardante diritti ed obblighi

1. Le Parti, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, ai principi del diritto internazionale ed agli strumenti universalmente riconosciuti in materia di diritti dell'uomo, riaffermano il loro diritto sovrano di formulare ed attuare le loro politiche culturali, di adottare delle misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e di rafforzare la cooperazione internazionale al fine di raggiungere gli obiettivi di questa Convenzione.

2. Allorché una Parte attua delle politiche e adotta delle misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul suo territorio, le sue politiche e misure devono essere compatibili con le disposizioni di questa Convenzione.

 

Articolo 6 - Diritti delle Parti a livello nazionale

1. Nel quadro delle sue politiche e misure culturali, quali sono descritte all'articolo 4.6, e tenendo conto delle circostanze e dei bisogni che le sono propri, ciascuna Parte può adottare delle misure destinate a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.

2. Queste misure possono includere le seguenti:

(a) misure normative volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;

(b) misure che, in modo appropriato, offrono delle opportunità per le attività, beni e servizi culturali nazionali, tra tutti quelli disponibili all'interno del territorio nazionale, per quanto riguarda la creazione, produzione, diffusione, distribuzione ed il godimento, comprese disposizioni relative alla lingua utilizzata per i suddetti attività, beni e servizi;

(c) misure che mirano a fornire alle industrie culturali nazionali indipendenti ed alle attività nel settore informale un accesso effettivo ai mezzi di produzione, diffusione e distribuzione di attività, beni e servizi culturali;

(d) misure che sono volte ad accordare assistenza finanziaria pubblica;

(e) misure che mirano ad incoraggiare gli organismi senza scopo di lucro e le istituzioni pubbliche e private, gli artisti e gli altri professionisti della cultura, a sviluppare e promuovere il libero scambio e la libera circolazione delle idee e delle espressioni culturali, nonché delle attività, dei beni e servizi culturali, e a stimolare la creazione e lo spirito d'impresa nelle loro attività;

(f) misure che mirano a stabilire e sostenere, in modo adeguato, le istituzioni del servizio pubblico;

(g) misure volte a sostenere e supportare artisti ed altri soggetti coinvolti nella creazione di espressioni culturali;

(h) misure che mirano a promuovere la diversità dei media, anche per mezzo del servizio pubblico di radiodiffusione;

 

Articolo 7 - Misure volte a promuovere le espressioni culturali

1. Le Parti si impegnano a creare sul loro territorio un ambiente che incoraggia gli individui ed i gruppi sociali:

(a) a creare, produrre, diffondere e distribuire le loro proprie espressioni culturali e ad avervi accesso, tenendo nel dovuto conto le condizioni ed i bisogni particolari delle donne e dei diversi gruppi sociali, comprese le persone che appartengono alle minoranze ed alle popolazioni indigene;

(b) ad avere accesso alle diverse espressioni culturali provenienti dal loro territorio e dagli altri Paesi del mondo;

2. Le Parti si impegnano anche a riconoscere l'importante contributo degli artisti e di tutti coloro che sono coinvolti nel processo creativo, delle comunità culturali e delle organizzazioni che li sostengono nel loro lavoro, ed il loro ruolo centrale nell'alimentare la diversità delle espressioni culturali.

 

Articolo 8 - Misure per proteggere le espressioni culturali

1. Senza pregiudizio per le disposizioni degli articoli 5 e 6, una Parte può individuare l'esistenza di situazioni speciali in cui le espressioni culturali sul suo territorio, sono esposte ad un rischio di estinzione, ad una grave minaccia o comunque necessitano di misure di salvaguardia urgenti.

2. Le Parti possono adottare tutte le misure appropriate per proteggere e preservare le espressioni culturali nelle situazioni menzionate al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni di questa Convenzione.

3. Le Parti fanno rapporto al Comitato Intergovernativo previsto all'articolo 23 su tutte le misure adottate per far fronte alle esigenze del caso ed il Comitato può formulare le raccomandazioni del caso.

 

Articolo 9 - Condivisione delle informazioni e trasparenza

Le Parti devono:

(a) fornire ogni quattro anni, nei loro rapporti all'UNESCO, le informazioni appropriate sulle misure prese per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali all'interno del loro territorio e a livello internazionale;

(b) designare un punto di contatto incaricato di far circolare le informazioni relative a questa Convenzione;

(c) condividere e scambiare le informazioni relative alla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

 

Articolo 10 - Educazione e sensibilizzazione del pubblico

Le Parti devono:

(a) favorire e sviluppare la comprensione dell'importanza della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali, tra l'altro, attraverso programmi educativi e programmi volti ad accrescere la sensibilità dell'opinione pubblica in materia;

(b) cooperare con le altre Parti e le Organizzazioni internazionali e regionali per raggiungere l'obiettivo di questo articolo;

(c) impegnarsi ad incoraggiare la creatività ed a rafforzare le capacità di produzione attraverso l'avvio di programmi educativi, di formazione e scambio nel campo delle industrie culturali. Queste misure dovrebbero essere applicate in modo che non abbiano un impatto negativo sulle forme tradizionali di produzione.

 

Articolo 11 - Partecipazione della società civile

Le Parti riconoscono il ruolo fondamentale della società civile nella protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali. Le Parti incoraggiano la partecipatone attiva della società civile ai loro sforzi volti a raggiungere gli obiettivi di questa Convenzione.

 

Articolo 12 - Promozione della cooperazione internazionale

Le Parti s'impegnano a rafforzare la loro cooperazione bilaterale, regionale ed internazionale al fine di creare delle condizioni propizie alla promozione della diversità delle espressioni culturali, tenendo particolarmente conto delle situazioni menzionate agli articoli 8 e 17, in particolare in vista di:

(a) facilitare il dialogo tra le Parti sulla politica culturale;

(b) rafforzare le capacità strategiche e di gestione del settore pubblico nelle istituzioni del settore culturale pubblico, attraverso scambi culturali professionali ed internazionali e condividendo le migliori pratiche;

(c) rafforzare i partenariati con e tra la società civile, le organizzazioni non governative ed il settore privato, per favorire e promuovere la diversità delle espressioni culturali;

(d) promuovere l'utilizzazione delle nuove tecnologie e incoraggiare i partenariati al fine di rafforzare la condivisione delle informazioni e la comprensione culturale, e di favorire la diversità delle espressioni culturali;

(e) incoraggiare la conclusione ai accordi di coproduzione e di codistribuzione.

 

Articolo 13 - Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile

Le Parti s'impegnano ad integrare la cultura nelle loro politiche di sviluppo, a tutti i livelli, al fine di creare le condizioni propizie allo sviluppo sostenibile e, in questo contesto, al fine di favorire gli aspetti legati alla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

 

Articolo 14 - Cooperazione per lo sviluppo

Le Parti s'impegnano a sostenere la cooperazione per lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, in modo particolare per quel che riguarda i bisogni specifici dei Paesi in via di sviluppo, al fine di favorire l'emergere di un settore culturale dinamico attraverso, tra gli altri, i seguenti strumenti:

(a) il rafforzamento delle industrie culturali dei Paesi in via di sviluppo:

(i) creando e rafforzando le capacità di produzione e di distribuzione culturale nei Paesi in via di sviluppo;

(ii) facilitando un accesso più ampio delle loro attività, dei loro beni e servizi culturali al mercato mondiale ed ai circuiti internazionali di distribuzione;

(iii) permettendo l'emergere di mercati locali e regionali vitali;

(iv) adottando, quando possibile, misure adeguate nei Paesi sviluppati al fine di facilitare l'accesso nel loro territorio alle attività, ai beni ed ai servizi culturali dei Paesi in via di sviluppo;

(v) sostenendo il lavoro creativo e facilitando, nella misura del possibile, la mobilità degli artisti dei Paesi in via di .sviluppo;

(vi) incoraggiando una collaborazione appropriata tra i Paesi sviluppati ed i Paesi in via di sviluppo, in particolare, tra gli altri, nei settori della musica e del cinema;

(b) il rafforzamento delle capacità attraverso lo scambio di informazioni, esperienze ed expertise, e la formazione delle risorse umane nei Paesi in via di sviluppo, nei settori pubblico e privato, che riguardino, tra gli altri, le capacità strategiche e di gestione, l'elaborazione e l'attuazione di politiche, la promozione e la distribuzione delle espressioni culturali, lo sviluppo delle medie, piccole e microimprese, l'utilizzazione delle tecnologie, lo sviluppo ed il trasferimento di competenze;

(c) il trasferimento di tecnologie attraverso l'introduzione di adeguate misure d'incentivazione per il trasferimento di tecnologie e di know-how, in particolare nel settore delle industrie e delle imprese culturali;

(d) il sostegno finanziario attraverso:

(i) la costituzione di un Fondo Internazionale per la Diversità Culturale, come previsto all'articolo 18;

(ii) la concessione di un aiuto pubblico allo sviluppo, allorché necessario, comprensivo di un'assistenza tecnica destinata a stimolare e sostenere la creatività;

(iii) altre forme di assistenza finanziaria, quali prestiti a basso tasso d interesse, contributi e altri meccanismi di finanziamento.

 

Articolo 15 - Modalità di collaborazione

Le Parti s'impegnano ad incoraggiare lo sviluppo di partenariati tra e all'interno dei settori pubblico e privato e le organizzazioni senza scopo di lucro, al fine di cooperare con i Paesi in via di sviluppo al rafforzamento delle loro capacità di protezione e di promozione della diversità delle espressioni culturali. Questi partenariati innovativi devono mettere l'accento, in risposta ai bisogni concreti dei Paesi in via di sviluppo, sullo sviluppo delle infrastrutture, delle risorse umane e delle politiche, nonché sugli scambi di attività, beni e servizi culturali.

 

Articolo 16 - Trattamento preferenziale per i Paesi in via di sviluppo

I Paesi sviluppati devono facilitare gli scambi culturali con i Paesi in via di sviluppo accordando, attraverso strutture istituzionali e giuridiche adeguate, un trattamento preferenziale agli artisti e ad altre figure professionali ed operatori culturali, nonché ai beni e servizi culturali provenienti dai Paesi in via di sviluppo.

 

Articolo 17 - Cooperazione internazionale in situazioni di minaccia grave per le espressioni culturali

Le Parti cooperano nel prestarsi assistenza, ed in particolare ai Paesi in via di sviluppo, nelle situazioni menzionate all'articolo 8.

 

Articolo 18 - Fondo Internazionale per la Diversità Culturale

1. È istituito un Fondo Internazionale per la Diversità Culturale, di seguito denominato "il Fondo".

2. Il Fondo è costituito da fondi fiduciari, stabiliti in modo conforme al Regolamento Finanziario dell'UNESCO.

3. Le risorse del Fondo sono costituite da:

(a) contributi volontari delle Parti;

(b) fondi allocati a questo scopo dalla Conferenza Generale dell'UNESCO;

(c) contributi, donazioni o legati fatti da altri Stati, organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, da altre organizzazioni regionali o internazionali, da organismi pubblici o privati o da individui;

(d) interessi dovuti sulle risorse del Fondo;

(e) fondi provenienti da raccolte ed introiti di manifestazioni organizzate a beneficio del Fondo;

(f) ogni altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo.

4. L'utilizzazione delle risorse del Fondo è decisa dal Comitato Intergovernativo sulla base delle linee guida definite dalla Conferenza delle Parti prevista dall'articolo 22.

5. Il Comitato Intergovernativo può accettare contributi ed altre forme di assistenza per fini generali o specifici che si riferiscano a progetti determinati, purché tali progetti siano stati dallo stesso approvati.

6. Nessuna condizione politica, economica o di altro tipo che sia incompatibile con gli obiettivi di questa Convenzione può essere posta ai contributi dati al Fondo.

7. Le Parti s'impegnano a versare dei contributi volontari su base regolare per l'attuazione di questa Convenzione.

 

Articolo 19 - Scambio, analisi e diffusione delle informazioni

1. Le Parti concordano di scambiare informazioni e condividere expertise relativamente alla raccolta dati ed alle statistiche sulla diversità delle espressioni culturali e sulle migliori pratiche per la sua protezione e promozione.

2. L'UNESCO s'impegna a facilitare, attraverso l'uso dei meccanismi esistenti all'interno del Segretariato, la raccolta, l'analisi e la diffusione di tutte le più importanti informazioni, statistiche e migliori pratiche.

3. L'UNESCO s'impegna anche a costituire ed aggiornare una banca dati sui differenti settori ed organizzazioni governative, private ed a scopo non di lucro, che operano nel settore delle espressioni culturali.

4. Al fine di facilitare la raccolta di dati, l'UNESCO accorda un'attenzione particolare al rafforzamento delle capacità e dell'expertise delle Parti che fanno richiesta di assistenza in questa materia.

5. La raccolta di informazioni prevista in questo articolo completa le informazioni raccolte in base alle disposizioni dell'articolo 9.

 

V. Relazioni con altri strumenti

 

Articolo 20 - Rapporto con altri trattati; sostegno reciproco, complementarietà e non subordinazione

1. Le Parti riconoscono che esse devono adempiere in buona fede i loro obblighi derivanti da questa Convenzione e da tutti gli altri trattati di cui sono parti. In conformità a ciò, senza subordinare questa Convenzione agli altri trattati,

(a) esse incoraggiano il sostegno reciproco tra questa Convenzione e gli altri trattati di cui esse sono parti; e

(b) allorché esse interpretano e applicano gli altri trattati di cui sono parti o assumono altri obblighi internazionali, le Parti tengono conto delle rilevanti disposizioni di questa Convenzione.

2. Nessuna disposizione di questa Convenzione può essere interpretata come tale da modificare i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da qualsiasi altro trattato di cui sono parti.

 

Articolo 21 - Concertazione e coordinamento internazionali

Le Parti s'impegnano a promuovere gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione in altri contesti internazionali. A questo scopo, le Parti si consultano, se necessario, ricordando questi obiettivi e principi.

 

VI. Organi della Convenzione

 

Articolo 22 - Conferenza delle Parti

1. È costituita una Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti è l'organo plenario e supremo di questa Convenzione.

2. La Conferenza delle Parti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, nella misura del possibile, congiuntamente alla Conferenza Generale dell'UNESCO. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se così essa decide o se il Comitato Intergovernativo riceve una richiesta in tal senso da almeno un terzo delle Parti.

3. La Conferenza delle Parti adotta il suo regolamento interno.

4. Le funzioni della Conferenza delle Parti sono, tra l'altro:

(a) eleggere i membri del Comitato Intergovernativo;

(b) ricevere ed esaminare i rapporti delle Parti di questa Convenzione trasmessi dal Comitato Intergovernativo;

(c) approvare le linee guida operative predisposte, su sua domanda, dal Comitato Intergovernativo;

(d) adottare ogni altra misura che essa giudica necessaria per promuovere gli obiettivi di questa Convenzione,

 

Articolo 23 - Comitato Intergovernativo

1. È istituito presso l'UNESCO un Comitato Intergovernativo per la Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali, qui di seguito denominato "il Comitato Intergovernativo". Esso è composto dai rappresentanti di 18 Stati Parte della Convenzione, eletti per un periodo di quattro anni dalla Conferenza delle Parti non appena questa Convenzione entrerà in vigore, conformemente all'articolo 29.

2. Il Comitato Intergovernativo si riunisce una volta all'anno.

3. Il Comitato Intergovernativo funziona sotto l'autorità e conformemente alle direttive della Conferenza delle Parti, a cui rende conto.

4. Il numero dei membri del Comitato Intergovernativo sarà portato a 24 allorché il numero delle Parti della Convenzione raggiungerà i 50.

5. L'elezione dei Membri del Comitato Intergovernativo è basata sui principi dell'equa ripartizione geografica e della rotazione.

6. Senza pregiudizio delle altre attribuzioni che gli sono conferite da questa Convenzione, le funzioni del Comitato Intergovernativo sono le seguenti:

(a) promuovere gli obiettivi di questa Convenzione, incoraggiare ed monitorare la sua attuazione;

(b) preparare e sottoporre all'approvazione della Conferenza delle Parti, su sua domanda, le linee guida relative all'attuazione ed all'applicazione delle disposizioni di questa Convenzione;

(c) trasmettere alla Conferenza delle Parti i rapporti delle Parti della Convenzione, accompagnati dalle sue osservazioni e da una sintesi del loro contenuto;

(d) fare delle raccomandazioni appropriate da adottare nelle situazioni sottoposte alla sua attenzione dalle Parti della Convenzione, conformemente alle disposizioni in materia contenute nella Convenzione, in particolare all'articolo 8;

(e) stabilire delle procedure ed altri meccanismi di consultazione al fine di promuovere gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione in altri contesti internazionali;

(f) assolvere ogni altra mansione di cui può essere incaricato dalla Conferenza delle Parti.

7. Il Comitato Intergovernativo, conformemente al suo Regolamento interno, può invitare in qualsiasi momento organizzazioni pubbliche o private o persone fisiche a partecipare alle sue riunioni per consultarli su questioni specifiche.

8. Il Comitato Intergovernativo predispone e sottopone il suo Regolamento interno all'approvazione della Conferenza delle Parti.

 

Articolo 24 - Segretariato dell'UNESCO

1. Gli organi della Convenzione sono assistiti dal Segretariato dell'UNESCO.

2. Il Segretariato prepara la documentazione della Conferenza delle Parti e del Comitato Intergovernativo nonché l'ordine del giorno delle loro riunioni, assiste nell'applicazione delle loro decisioni e fa rapporto su queste.

 

VII. Disposizioni finali

 

Articolo 25 - Soluzione delle controversie

1. In caso di controversia tra le Parti di questa Convenzione sull'interpretazione o applicazione della Convenzione, le Parti ricercano una soluzione per mezzo di una negoziazione.

2. Se le Parti interessate non riescono a pervenire ad un accordo per mezzo della negoziazione, esse possono ricorrere di comune accordo ai buoni uffici, o richiedere la mediazione, di un terzo.

3. Se non ci sono stati buoni uffici né mediazione o se la controversia non ha potuto essere risolta attraverso negoziazione, buoni uffici o mediazione, una Parte può far ricorso alla conciliazione, conformemente alla procedura che figura nell'Allegato a questa Convenzione. Le Parti esaminano in buona fede la proposta di soluzione della controversia fatta dalla Commissione di Conciliazione.

4. Ciascuna Parte può, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che essa non riconosce la procedura di conciliazione prevista qui sopra. La Parte che ha fatto una tale dichiarazione, può, in qualsiasi momento, ritirarla attraverso una notifica al Direttore Generale dell'UNESCO.

 

Articolo 26 - Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri

1. Questa Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione o all'adesione degli Stati membri dell'UNESCO, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore Generale dell'UNESCO.

 

Articolo 27 - Adesione

1. Questa Convenzione è aperta all'adesione di Stati non membri dell'UNESCO, ma membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue agenzie specializzate, invitati ad aderirvi dalla Conferenza Generale dell'UNESCO.

2. Questa Convenzione è ugualmente aperta all'adesione di territori che godono di una completa autonomia interna, riconosciuta come tale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno conseguito la piena indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea Generale e che hanno competenza sulle materie di cui tratta questa Convenzione, compresa la competenza a concludere trattati su queste materie.

3. Le seguenti disposizioni si applicano alle organizzazioni d'integrazione economica regionale:

(a) questa Convenzione è aperta anche all'adesione di qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale che, salvo quanto previsto di seguito, è pienamente vincolata dalle disposizioni della Convenzione allo stesso titolo degli Stati Parte;

(b) qualora uno o più Stati membri di una tale organizzazione siano anche Parti di questa Convenzione, l'organizzazione e questo o questi Stati membri convengono sulla loro responsabilità nell'adempimento dei loro obblighi derivanti da questa Convenzione. Questa suddivisione di responsabilità ha effetto una volta completata la procedura di notifica descritta al punto (c). L'organizzazione e lo Stato o gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare in maniera concorrente i diritti che scaturiscono da questa Convenzione. Inoltre, le organizzazioni d'integrazione economica regionale, nei settori che rientrano nella loro competenza, dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti di questa Convenzione. Una tale organizzazione non esercita il suo diritto di voto se uno dei suoi Stati membri esercita il suo e viceversa;

(c) un'organizzazione d'integrazione economica regionale ed il suo o i suoi Stati membri che si sono accordati per una suddivisione delle responsabilità, come previsto dal punto (b), informano le Parti della suddivisione suddetta nella maniera seguente:

(i) nel suo strumento di adesione, questa organizzazione indica in maniera precisa la suddivisione di responsabilità per quel che riguarda le questioni regolate dalla Convenzione;

(ii) in caso di ulteriore modifica delle loro rispettive responsabilità, l'organizzazione d'integrazione economica regionale informa il depositario di ogni proposta di modifica delle loro rispettive responsabilità; il depositario informa a sua volta le Parti di questa modifica;

(d) gli Stati Membri di un'organizzazione d'integrazione economica regionale che diventano Parti della Convenzione si presume rimangano competenti in tutti i settori che non siano stati oggetto di un trasferimento di competenze dall'organizzazione espressamente dichiarato o segnalato al depositario;

(e) per "organizzazione d'integrazione economica regionale" s'intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani, membri delle Nazioni Unite o di una delle sue agenzie specializzate, a cui questi Stati hanno trasferito la loro competenza, nei settori regolati da questa Convenzione e che è stata dovutamente autorizzata, secondo le sue procedure interne, a divenirne Parte.

4. Lo strumento di adesione è depositato presso il Direttore Generale dell'UNESCO.

 

Articolo 28 - Punto di contatto

Allorché diviene Parte di questa Convenzione, ciascuna Parte designa il punto di contatto come previsto all'articolo 9.

 

Articolo 29 - Entrata in vigore

1. Questa Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ma unicamente nei riguardi degli Stati o delle organizzazioni d'integrazione economica regionale che hanno depositato i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione a questa data o anteriormente. Essa entra in vigore per ogni altra Parte tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Ai fini del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione d'integrazione economica regionale deve essere considerato come aggiuntivo rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri della suddetta organizzazione.

 

Articolo 30 - Regimi costituzionali federali o non unitari

Riconoscendo che gli accordi internazionali vincolano le Parti in modo uguale, indipendentemente dai loro sistemi costituzionali, le seguenti disposizioni si applicano alle Parti aventi un regime costituzionale federale o non unitario:

(a) per quel che riguarda le disposizioni di questa Convenzione la cui applicazione rientra nella competenza del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali;

(b) per quel che riguarda le disposizioni di questa Convenzione la cui applicazione rientra nella competenza di ciascuna delle unità costitutive, quali Stati, Contee, Province o Cantoni, che non sono, in base al regime costituzionale della Federazione, tenuti a pendere misure legislative, il Governo federale informa, se necessario, le autorità competenti delle unità costituenti, quali Stati, Contee, Province o Cantoni, con la sua raccomandazione per l'adozione.

 

Articolo 31 - Denuncia

1. Ciascuna delle Parti di questa Convenzione ha facoltà di denunciare questa Convenzione.

2. La denuncia deve essere notificata attraverso uno strumento scritto depositato presso il Direttore Generale dell'UNESCO.

3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in nessun modo gli obblighi finanziari della Parte che denuncia la Convenzione, fino alla data in cui il ritiro ha effetto.

 

Articolo 32 - Funzioni del depositario

Il Direttore Generale dell'UNESCO, in qualità di depositario di questa Convenzione, informa gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri dell'Organizzazione e le organizzazioni d'integrazione economica regionale previste dall'articolo 27, così come le Nazioni Unite, del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione menzionato agli articoli 26 e 27, nonché delle denunce previste dall'articolo 31.

 

Articolo 33 - Emendamenti

1. Ogni Parte di questa Convenzione può, attraverso comunicazione scritta indirizzata al Direttore Generale, proporre emendamenti a questa Convenzione. Il Direttore Generale trasmette questa comunicazione a tutte le Parti. Se, nei sei mesi che seguono la data di trasmissione della comunicazione, non meno della metà delle Parti dà una risposta favorevole a questa richiesta, il Direttore Generale presenta questa proposta alla successiva sessione della Conferenza delle Parti, affinché venga discussa ed eventualmente approvata.

2. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti.

3. Una volta adottati, gli emendamenti a questa Convenzione sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Per le Parti che li hanno ratificati, accettati, approvati o che vi hanno aderito, gli emendamenti a questa Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti previsti al paragrafo 3 del presente articolo dai due terzi delle Parti. In seguito, per ogni Parte che ratifica, accetta, approva un emendamento o che vi aderisce, il suddetto emendamento entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la Parte ha depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all'articolo 23 riguardanti il numero dei membri del Comitato Intergovernativo. Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.

6. Uno Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale ai sensi dell'articolo 27 che diviene Parte di questa Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti conformemente al paragrafo 4 di questo articolo, in assenza di una diversa dichiarazione di volontà, è considerato:

(a) Parte di questa Convenzione così emendata; e

(b) Parte di questa Convenzione non emendata nei confronti di ogni Parte che non è vincolata dagli emendamenti.

 

Articolo 34 - Testi che fanno fede

Questa Convenzione è redatta in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo; i sei testi fanno tutti ugualmente fede.

 

Articolo 35 - Registrazione

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, questa Convenzione deve essere registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale dell'UNESCO.

 

Allegato

Procedura di Conciliazione

 

Articolo 1 - Commissione di Conciliazione

Su richiesta di una delle Parti della controversia, è istituita una Commissione di Conciliazione. La Commissione, a meno che le Parti non convengano diversamente, è composta da cinque membri, due designati da ciascuna Parte interessata ed un Presidente scelto di comune accordo da questi membri.

 

Articolo 2 - Membri della Commissione

In caso di controversia tra più di due Parti, le Parti che hanno lo stesso interesse designano di comune accordo i loro membri della Commissione. Allorché due o più Parti hanno interessi separati o sono in disaccordo sul fatto di avere o meno lo stesso interesse, esse nominano i loro membri separatamente.

 

Articolo 3 - Nomina

Se nessuna nomina è stata fatta dalle Parti entro due mesi dalla domanda di costituzione di una Commissione di Conciliazione, il Direttore Generale dell'UNESCO procede, se così richiesto dalla Parte che ha fatto domanda, alle nomine necessarie entro un nuovo termine di due mesi.

 

Articolo 4 - Presidente della Commissione

Se un Presidente della Commissione di Conciliazione non è stato scelto entro due mesi dalla nomina dell'ultimo membro della Commissione, il Direttore Generale dell'UNESCO, se così richiesto da una Parte, designa un Presidente entro un nuovo termine di due mesi.

 

Articolo 5 - Decisioni

La Commissione di Conciliazione prende le sue decisioni a maggioranza dei voti dei suoi membri. A meno che le Parti della controversia non convengano diversamente, essa stabilisce la sua procedura. La Commissione presenta una proposta di risoluzione della controversia, che le Parti esaminano in buona fede.

 

Articolo 6 - Disaccordi

Un disaccordo sulla competenza della Commissione di Conciliazione deve essere risolto dalla Commissione.


[1] La presente Convenzione entra in vigore il 19 maggio 2007 (Comunicato pubblicato nella G.U. 3 aprile 2007, n. 78).