§ 51.3.243 - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 151.
Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.3 giustizia ordinaria civile
Data:10/10/2022
Numero:151


Sommario
Art. 1.  Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione
Art. 2.  Finalità
Art. 3.  Costituzione, direzione e coordinamento degli uffici
Art. 4.  Componenti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione
Art. 5.  Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello
Art. 6.  Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello
Art. 7.  Compiti dell'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione
Art. 8.  Compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione
Art. 9.  Compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione
Art. 10.  Compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione
Art. 11.  Ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione
Art. 12.  Ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali
Art. 13.  Costituzione dell'ufficio per il processo
Art. 14.  Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
Art. 15.  Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti
Art. 16.  Disposizioni finanziarie
Art. 17.  Disposizioni transitorie
Art. 18.  Modifiche e abrogazioni
Art. 19.  Entrata in vigore


§ 51.3.243 - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 151.

Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134.

(G.U. 17 ottobre 2022, n. 243 - S.O. n. 38)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14;

     Visto l'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata e, in particolare, i commi 18, 19 e 24, lettere h) e i);

     Visto l'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari e, in particolare, i commi 26 e 27;

     Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

     Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

     Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'articolo 73;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 37, comma 5;

     Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, gli articoli 11 e seguenti;

     Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e, in particolare, l'articolo 6;

     Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57;

     Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati e, in particolare, l'articolo 11;

     Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, l'articolo 16-octies;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 novembre 2021, n. 206, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per la pubblica amministrazione, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e della difesa;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione

     1. Presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale". Presso i tribunali di sorveglianza sono costituiti uno o più uffici per il processo, che operano secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili.

     2. Presso la Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione".

     3. Presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione".

     4. Presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono costituiti uno o più uffici per il processo, aventi articolazioni distrettuale e circondariali.

     5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 2. Finalità

     1. Gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

 

     Art. 3. Costituzione, direzione e coordinamento degli uffici

     1. Nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo.

     2. Il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale.

 

     Art. 4. Componenti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione

     1. Gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti dalle seguenti figure professionali:

     a) quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

     b) quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

     c) i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

     d) coloro che svolgono la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

     e) il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie;

     f) il personale di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

     g) il personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206, e all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134;

     h) ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto.

     2. Ciascun componente svolge i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene.

     3. Salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge. Possono altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione.

     4. I tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4) in quanto applicabile, 5), del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del codice di procedura penale.

     5. I componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attività prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale.

 

Capo II

Compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione

 

     Art. 5. Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello

     1. All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti:

     a) attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;

     b) supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'articolo 171-bis del codice di procedura civile nonchè nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-bis del codice di procedura civile;

     c) raccordo e coordinamento fra l'attività del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari;

     d) raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;

     e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;

     f) assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attività dell'ufficio;

     g) supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.

 

     Art. 6. Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello

     1. All'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti;

     b) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

     c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

     d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.

     2. L'ufficio per il processo penale istituito presso la corte di appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

 

     Art. 7. Compiti dell'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione

     1. All'ufficio per il processo civile istituito presso la Corte di cassazione sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti:

     a) assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;

     b) supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363-bis, terzo comma, del codice di procedura civile e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380-bis del codice di procedura civile;

     c) supporto ai magistrati, comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali;

     d) svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e predisposizione di relazioni;

     e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;

     f) raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

 

     Art. 8. Compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione

     1. All'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

     b) supporto ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro:

     1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici;

     2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;

     3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, anche in considerazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice di procedura penale, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione;

     4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

     c) supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

     d) ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;

     e) raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

 

     Art. 9. Compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione

     1. All'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti:

     a) assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti ai fini dell'eventuale intervento, della formulazione delle conclusioni e della predisposizione delle memorie da depositare dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

     b) supporto ai magistrati comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e l'individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;

     c) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;

     d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

     2. L'ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio.

 

     Art. 10. Compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione

     1. All'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) assistenza ai magistrati per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte di cassazione;

     b) supporto ai magistrati nell'attività di ricerca e di analisi dei precedenti, degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi, nonchè nell'esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;

     c) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;

     d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

     2. L'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio.

 

     Art. 11. Ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione

     1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione svolgono anche le ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari, previste dai documenti organizzativi degli uffici giudiziari.

 

Capo III

Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

 

     Art. 12. Ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali

     1. Gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al presente capo e da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili.

     2. Gli uffici per il processo sono costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari esperti di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

 

     Art. 13. Costituzione dell'ufficio per il processo

     1. Nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di direzione e coordinamento delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali.

     2. I componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalle sedi del tribunale. L'autorizzazione è concessa dal presidente della sezione, o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.

 

     Art. 14. Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

     1. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

 

     Art. 15. Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti

     1. Oltre a svolgere le funzioni di componente del collegio della sezione distrettuale nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, ai giudici onorari esperti possono essere delegate funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio del giudice togato all'ascolto del minore, di sostegno ai minorenni e alle parti, nonchè di raccordo con gli ausiliari del giudice, con attribuzione di specifici compiti puntualmente indicati dal magistrato assegnatario del procedimento.

     2. Nell'ambito delle sezioni circondariali, su delega del magistrato assegnatario del procedimento, i giudici onorari esperti interloquiscono con le parti processuali, con gli ausiliari del giudice e con i servizi territoriali e coadiuvano i curatori speciali nell'esercizio dei poteri di rappresentanza sostanziale; garantiscono il raccordo con i servizi sociosanitari, anche al fine di assicurare la tempestività dell'intervento giudiziario e la ragionevole durata del processo, nonchè la completezza delle informazioni fornite e il corretto espletamento degli incarichi conferiti; svolgono le attività di supporto dei servizi territoriali nell'esecuzione dei provvedimenti. Possono inoltre essere delegati dal presidente o dal coordinatore della sezione, previo raccordo con gli enti territoriali e con gli enti del terzo settore, alla tenuta di un archivio relativo ai soggetti disponibili all'affidamento familiare, provvedendo anche alla raccolta di informazioni sui medesimi e alla loro audizione.

     3. Nell'ambito delle sezioni distrettuali, nei settori dei minori stranieri non accompagnati e dei procedimenti relativi all'immigrazione, i giudici onorari esperti collaborano alla verifica dell'accoglienza e della progettualità relativa ai minori, raccordandosi con i tutori, con i referenti dei servizi territoriali e con i responsabili delle comunità, e curano l'ascolto dei minori, assistiti dal mediatore culturale; verificano l'andamento delle tutele, con riferimento all'equa distribuzione degli incarichi ai tutori, alla corretta tenuta dell'elenco di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, al tempestivo invio delle relazioni trimestrali; svolgono, anche sulla base di protocolli stipulati dal tribunale con le istituzioni del settore, compiti di monitoraggio e di censimento dei fascicoli. Nei procedimenti amministrativi possono essere loro delegate funzioni di raccordo con i servizi territoriali e di coordinamento con il servizio ministeriale nell'ambito del connesso procedimento penale. Con riferimento al settore delle adozioni, ai giudici onorari esperti possono essere delegate attività di ascolto e di informazione delle coppie istanti, in raccordo con i servizi sociali territoriali deputati alle indagini psico-sociali; possono altresì essere loro delegate attività di formazione delle coppie aspiranti all'adozione, in coordinamento con i servizi territoriali.

     4. Nella materia penale, ai giudici onorari esperti possono essere delegate attività di verifica dei percorsi di messa alla prova e di giustizia riparativa e attività di raccordo con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia nonchè, nel settore dell'esecuzione penale, su delega del magistrato di sorveglianza e in coordinamento con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni e con i servizi socio sanitari territoriali, attività di verifica degli interventi rieducativi in corso.

 

Capo IV

Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni

 

     Art. 16. Disposizioni finanziarie

     1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di euro 70.149.960 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede, quanto ad euro 46.766.640 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134 e quanto ad euro 23.383.320 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 17. Disposizioni transitorie

     1. I giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.

 

     Art. 18. Modifiche e abrogazioni

     1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

     «Art. 58 bis. (Ufficio per il processo). - L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale»;

     b) al libro I, titolo I, la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e dell'ufficiale giudiziario».

     2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 124, comma 1, dopo la parola «ausiliari» sono inserite le seguenti: «e collaboratori»;

     b) all'articolo 126, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.».

     3. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole «a norma dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134».

     4. L'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

 

     Art. 19. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui al capo III si applicano dal 1° gennaio 2025.