Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 07/06/2022 |
Numero: | 98 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139 |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 34.2.97 - D.M. 7 giugno 2022, n. 98.
Regolamento recante modifiche al decreto 7 novembre 2019, n. 139, in materia di impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.
(G.U. 21 luglio 2022, n. 169)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Visto l'articolo 5 del
Visti il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al
Visto il Codice della navigazione, di cui al
Vista la
Visto il
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, recante «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti»;
Visto il
Ritenuta l'esigenza di apportare alcune integrazioni al
Ritenuta all'esito delle esperienze maturate nel periodo di prima applicazione, la necessità di introdurre, altresì, mirati adeguamenti della disciplina relativa dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 134-bis del T.U.L.P.S., di servizi antipirateria in forma occasionale da parte di imprese stabilite in altri Paesi dell'Unione europea;
Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 4490 P- del 9 maggio 2022 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 4, comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
«a) aver conseguito la certificazione per i servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, rilasciata, nel rispetto dei provvedimenti con i quali il Dipartimento della pubblica sicurezza definisce i programmi di addestramento del personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
a-bis) aver frequentato e superato, con oneri a carico degli interessati, l'apposito corso di formazione specialistica, organizzato dal Ministero della difesa, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009;»;
b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Autorizzazioni per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria da parte di imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea). - 1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 260-bis, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria ai sensi dell'articolo 134-bis, comma 2, del T.U.L.P.S., le imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione Europea trasmettono al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza la documentazione idonea a comprovare il possesso delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità dello Stato di stabilimento necessarie allo svolgimento dei servizi antipirateria, ivi comprese le abilitazioni riguardanti il personale dipendente, la cessione in comodato e il porto delle armi da parte dello stesso personale.
2. Nel caso in cui il personale da impiegare per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria non sia munito di Carta europea d'arma da fuoco, l'impresa è tenuta a richiedere al Questore competente per il luogo di sede legale dell'armatore l'autorizzazione all'introduzione di armi comuni da sparo da impiegare nei predetti servizi ai sensi dell'articolo 31 del T.U.L.P.S..
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.»;
c) all'articolo 14, i commi 2 e 3 sono soppressi;
d) all'allegato B, la «Dichiarazione di conformità» e la «Scheda allegata alla dichiarazione di conformità» sono sostituite da quelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Le Amministrazioni interessate provvedono all'espletamento dei compiti ad esse attribuiti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 1940
Allegato
(Omissis)