§ 34.2.89 - D.M. 7 novembre 2019, n. 139.
Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:07/11/2019
Numero:139


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi di protezione
Art. 4.  Requisiti delle guardie giurate
Art. 5.  Armi utilizzabili nei servizi di protezione del naviglio mercantile
Art. 6.  Modalità di svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile
Art. 7.  Autorizzazioni rilasciabili all'armatore
Art. 8.  Autorizzazioni rilasciabili al titolare dell'istituto di vigilanza privata
Art. 9.  Procedimento di rilascio delle autorizzazioni
Art. 10.  Registrazione e custodia delle armi e delle munizioni nel territorio nazionale
Art. 11.  Trasporto e registrazione delle armi imbarcate nel territorio nazionale
Art. 11 bis.  (Autorizzazioni per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria da parte di imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea).
Art. 12.  Imbarco e sbarco delle armi in porti internazionali
Art. 13.  Custodia ed impiego delle armi a bordo del naviglio mercantile
Art. 14.  Disposizioni transitorie
Art. 15.  Oneri informativi
Art. 16.  Norme finali e abrogazioni


§ 34.2.89 - D.M. 7 novembre 2019, n. 139.

Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.

(G.U. 4 dicembre 2019, n. 284)

 

     IL MINISTRO DELL'INTERNO

     di concerto con

     IL MINISTRO DELLA DIFESA

     e

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

     Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il comma 5-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione delle modalità d'impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana che navigano in acque internazionali a rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa;

     Visto altresì l'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del citato decreto-legge n.107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011;

     Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

     Visto il codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

     Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

     Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, fatta a Londra il 1° novembre 1974;

     Visto il regolamento (CE) 31 marzo 2004 n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

     Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa alle competenze del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, recante «Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonchè nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155»;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, recante «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti»;

     Visto il decreto del Ministro della difesa, del 24 settembre 2015 e successive modificazioni, recante «Individuazione delle acque internazionali soggette al rischio di pirateria nell'ambito delle quali è consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana»;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 28 dicembre 2012, n. 266, concernente «Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria»;

     Considerata la necessità di garantire adeguati servizi di protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana da parte delle guardie giurate, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011;

     Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     Udito il parere del Consiglio di Stato numero affare 1904/2016, n. 02780/2018 di spedizione, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 22 novembre 2018;

     Vista la nota n. 17007/8, prot. 0021706, del 29 marzo 2019, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria, le modalità per l'acquisto, l'imbarco, lo sbarco, il porto, il trasporto e l'utilizzo delle armi e del relativo munizionamento, nonchè i rapporti tra le guardie giurate e il comandante della nave con riguardo alle modalità operative di svolgimento dei servizi a bordo.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) aree a rischio pirateria o acque internazionali a rischio pirateria: le aree individuate con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, come modificato dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43;

     b) autorità competente: il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera quale autorità competente ad attuare, coordinare e controllare le misure di sicurezza marittima, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 18 giugno 2004, in attuazione del regolamento (CE) 31 marzo 2004 n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

     c) CINCNAV: il Comando in Capo della Squadra navale, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dipendente direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina;

     d) guardie giurate: il personale, munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 138 T.U.L.P.S., che svolge, ai sensi degli articoli 133 o 134 T.U.L.P.S., i servizi di protezione del naviglio mercantile di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011;

     e) IMO: Organizzazione marittima internazionale, istituzione specializzata delle Nazioni Unite incaricata di assicurare la sicurezza dei trasporti marittimi, la prevenzione dell'inquinamento dei mari e dell'ambiente da parte delle navi, che ha individuato le «best management practices» di autoprotezione del naviglio mercantile;

     f) ISPS Code: il codice Internazionale per la Sicurezza delle navi e delle strutture portuali (International Ship and Port Facilities Security Code), di cui alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, fatta a Londra il 1° novembre 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

     g) navi: le navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano nelle acque internazionali a rischio pirateria individuate dal decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n.107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011;

     l) procedure tecnico-amministrative relative all'imbarco delle guardie giurate: procedure tecnico-amministrative individuate dal comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in relazione all'imbarco delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili nazionali, in conformità alle linee guida sviluppate dall'IMO ed alla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale di settore, con decreto 23 marzo 2015, n. 307;

     m) regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.: il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;

     n) servizi di protezione del naviglio mercantile: servizi, svolti dalle guardie giurate, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 130 del 2011, a tutela delle navi mercantili, nonchè delle merci e dei valori sulle stesse trasportati, battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria;

     o) T.U.L.P.S.: il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

     p) UAMA: l'unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali di armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia.

 

Capo II

Caratteristiche delle navi, requisiti delle guardie giurate, modalità di svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile

 

     Art. 3. Caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi di protezione

     1. I servizi di protezione del naviglio mercantile sono svolti a bordo delle navi che hanno le seguenti caratteristiche:

     a) essere predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO;

     b) essere conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in materia di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima (maritime security), adottate in relazione alle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

     c) essere predisposte per la custodia delle armi e delle munizioni secondo le previsioni di cui all'articolo 13, comma 1.

 

     Art. 4. Requisiti delle guardie giurate

     1. I servizi di protezione del naviglio mercantile sono svolti dalle guardie giurate in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in possesso dei seguenti requisiti:

     a) aver conseguito la certificazione per i servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, rilasciata, nel rispetto dei provvedimenti con i quali il Dipartimento della pubblica sicurezza definisce i programmi di addestramento del personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, all'esito di una prova di esame sostenuta dinanzi alla Commissione di cui all'articolo 6, comma 4, del suddetto decreto, anche su specifici argomenti di interesse per l'espletamento dei servizi antipirateria individuati secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009. La predetta certificazione è rilasciata, senza prova d'esame, alle guardie giurate che abbiano effettuato nei tre anni precedenti un periodo cumulativo non inferiore a novanta giorni di impiego effettivo in servizio antipirateria a bordo di navi in transito in acque internazionali soggette a rischio pirateria, risultante da apposita attestazione emessa dall'armatore ovvero dal titolare dell'istituto di vigilanza [1];

     a-bis) aver frequentato e superato, con oneri a carico degli interessati, l'apposito corso di formazione specialistica, organizzato dal Ministero della difesa, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009 [2];

     b) essere in possesso di porto d'arma lunga per difesa personale, ai sensi dell'articolo 42 T.U.L.P.S.

 

     Art. 5. Armi utilizzabili nei servizi di protezione del naviglio mercantile

     1. Le guardie giurate dipendenti dall'armatore ovvero dall'istituto di vigilanza privata, nominate rispettivamente ai sensi degli articoli 133 e 134 T.U.L.P.S., nei servizi di protezione del naviglio mercantile possono utilizzare:

     a) le armi comuni da sparo, nonchè le armi, anche a funzionamento automatico, in dotazione delle navi, detenute dall'armatore previo rilascio di apposita autorizzazione;

     b) le armi comuni da sparo detenute dal titolare dell'istituto di vigilanza privata previo rilascio di apposita autorizzazione.

     2. Le armi, comprese quelle a funzionamento automatico, non possono essere di calibro superiore a 308 Win. (7,62 x 51 mm).

 

     Art. 6. Modalità di svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile

     1. Le modalità di svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile sono stabilite dal regolamento di servizio redatto secondo quanto previsto dall'allegato D del decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, approvato dal Questore della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza privata, ovvero, per le guardie giurate dipendenti dagli armatori, dal Questore della provincia in cui ha sede la società di armamento.

     2. Il regolamento di servizio di cui al comma 1, deve comunque prevedere:

     a) che il numero delle guardie giurate impiegate a bordo delle navi deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia di nave, alle merci ed ai valori trasportati ed al numero ed alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati a bordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e comunque, tenuto conto anche dei limiti di utilizzo delle armi di cui al successivo comma 4, non inferiore a tre. Il numero delle guardie giurate impiegate a bordo deve altresì essere idoneo a garantire il rispetto della vigente normativa in tema di orario di lavoro, riposo, lavoro straordinario;

     b) che per ogni nucleo di guardie giurate impiegato a bordo della nave deve essere nominato un responsabile (team leader), individuato nella guardia avente maggiore esperienza, cui è affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio e secondo le direttive del comandante della nave al quale lo stesso si deve sempre rapportare;

     c) un esplicito rinvio alle procedure tecnico-amministrative relative all'imbarco delle guardie giurate individuate dal comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ai sensi del decreto dirigenziale 23 marzo 2015, n. 307;

     3. Il titolare dell'istituto di vigilanza, nell'ipotesi di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., ovvero l'armatore, nell'ipotesi di cui all'articolo 133 del medesimo Testo unico, quando le guardie giurate sono imbarcate direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria, comunicano al Questore che ha approvato il regolamento di servizio, le generalità delle guardie giurate che debbono svolgere il servizio, la nave sulla quale operano, la durata del servizio, i porti di imbarco e sbarco.

     4. L'uso delle armi è consentito nei casi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

 

Capo III

Disposizioni concernenti le autorizzazioni in materia di armi

 

     Art. 7. Autorizzazioni rilasciabili all'armatore

     1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 5-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, l'armatore, per le armi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), può richiedere il rilascio della licenza per l'acquisto, il trasporto, la detenzione e la cessione in comodato alle guardie giurate dipendenti delle armi comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 31 T.U.L.P.S., e delle armi in dotazione delle navi, a funzionamento automatico, ai sensi dell'articolo 28 T.U.L.P.S., rispettivamente al Questore o al Prefetto della provincia in cui ha sede la società di armamento.

     2. L'armatore può altresì acquistare il munizionamento relativo alle armi che è autorizzato a detenere, ai sensi del comma 1, previo nulla osta rilasciato dal Questore, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, T.U.L.P.S.

 

     Art. 8. Autorizzazioni rilasciabili al titolare dell'istituto di vigilanza privata

     1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 5-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il titolare dell'istituto di vigilanza privata per le armi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), può richiedere il rilascio della licenza per l'acquisto, il trasporto, la detenzione e la cessione in comodato alle guardie giurate dipendenti delle armi comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 31 T.U.L.P.S., al Questore della provincia in cui ha sede l'istituto di vigilanza privata.

     2. Il titolare dell'istituto di vigilanza privata può altresì acquistare il munizionamento relativo alle armi che è autorizzato a detenere, ai sensi del comma 1, previo nulla osta rilasciato dal Questore, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, T.U.L.P.S.

 

     Art. 9. Procedimento di rilascio delle autorizzazioni

     1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8, l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata presentano la relativa istanza all'Autorità di pubblica sicurezza competente ai sensi dei predetti articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, utilizzando il modello di cui all'allegato A, che è parte integrante del presente regolamento.

     2. Ottenute le autorizzazioni di cui agli articoli 7 o 8, l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata comunicano, utilizzando il modello di cui all'allegato B, che è parte integrante del presente regolamento, per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata inviata almeno quarantotto ore prima dell'imbarco, all'autorità competente ed al Questore:

     a) l'inizio del servizio;

     b) l'itinerario della nave in cui sono imbarcate le guardie giurate, con l'indicazione dei porti di imbarco e sbarco;

     c) la dichiarazione di conformità della nave, resa conformemente al modello di dichiarazione di cui al predetto allegato B.

 

     Art. 10. Registrazione e custodia delle armi e delle munizioni nel territorio nazionale

     1. L'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata, muniti delle autorizzazioni di cui agli articoli 7 o 8, possono detenere sul territorio nazionale le armi e le munizioni di cui all'articolo 5 previo rilascio della licenza per la custodia, ai sensi degli articoli 31 e 47 T.U.L.P.S., fermi restando gli obblighi di registrazione di cui agli articoli 35 e 55 del medesimo testo unico. L'autorizzazione oltre ad indicare il numero, il tipo, la marca e la matricola delle armi, stabilisce il tipo ed il quantitativo massimo di munizioni che possono essere detenute in custodia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della custodia delle armi e delle munizioni.

     2. I locali per la custodia delle armi e del relativo munizionamento devono avere le seguenti caratteristiche:

     a) essere sistemati in locali interni, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, muniti di porte blindate e di aperture ugualmente blindate, oppure dotati di inferriate e grate metalliche di sicurezza e disporre di adeguati congegni di allarme e di videosorveglianza;

     b) le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e di dispositivi di illuminazione d'emergenza;

     c) le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

     3. Per la custodia delle munizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'allegato B, capitolo VI, al regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., nei limiti di cui agli articoli 1 e 3 del medesimo capitolo VI.

     4. Il titolare della licenza cura la corretta tenuta del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni di cui agli articoli 35 e 55 T.U.L.P.S., sul quale sono annotati il prelevamento ed il versamento delle armi e delle munizioni.

     5. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, le armi ed il relativo munizionamento possono essere prelevate dai locali di custodia unicamente dalle guardie giurate autorizzate allo svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile.

     6. Le armi in custodia sono consegnate scariche. Nel locale di custodia devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza da osservare e devono essere presenti postazioni mobili o fisse per l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle armi.

 

     Art. 11. Trasporto e registrazione delle armi imbarcate nel territorio nazionale

     1. Le armi ed il relativo munizionamento, custodite nei locali di cui all'articolo 10, sono trasportate e scortate da guardie giurate dipendenti dall'armatore o dall'istituto di vigilanza privata fino al luogo d'imbarco, nonchè dal luogo di sbarco ai locali di custodia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 193, comma 2, del codice della navigazione. Del trasporto è dato avviso al Questore ai sensi dell'articolo 34 T.U.L.P.S., per le armi di cui all'articolo 31 del medesimo testo unico, ovvero al Prefetto, per le armi di cui all'articolo 28 T.U.L.P.S., che hanno facoltà di stabilire speciali misure e prescrizioni per il trasporto.

     2. Per l'imbarco delle armi e del relativo munizionamento, si applicano gli obblighi di iscrizione e di annotazione nei documenti di bordo di cui al titolo V, Capo III, parte I, libro I del codice della navigazione ed in particolare gli articoli 170, numero 6, e 174, che tengono luogo della registrazione prevista dagli articoli 35 e 55 T.U.L.P.S. Il numero delle armi imbarcate deve essere pari, nel massimo, al numero delle guardie giurate in servizio, più una di riserva per ogni guardia. Il relativo munizionamento non deve eccedere la quantità di mille cartucce per operatore.

 

     Art. 11 bis. (Autorizzazioni per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria da parte di imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea). [3]

     1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 260-bis, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria ai sensi dell'articolo 134-bis, comma 2, del T.U.L.P.S., le imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione Europea trasmettono al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza la documentazione idonea a comprovare il possesso delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità dello Stato di stabilimento necessarie allo svolgimento dei servizi antipirateria, ivi comprese le abilitazioni riguardanti il personale dipendente, la cessione in comodato e il porto delle armi da parte dello stesso personale.

     2. Nel caso in cui il personale da impiegare per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria non sia munito di Carta europea d'arma da fuoco, l'impresa è tenuta a richiedere al Questore competente per il luogo di sede legale dell'armatore l'autorizzazione all'introduzione di armi comuni da sparo da impiegare nei predetti servizi ai sensi dell'articolo 31 del T.U.L.P.S..

     3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.

 

     Art. 12. Imbarco e sbarco delle armi in porti internazionali

     1. Con le autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8 possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi e delle munizioni a bordo delle navi nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria.

     2. Per le armi imbarcate ai sensi del comma 1, si applicano gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 11, comma 2.

     3. Il Comandante ovvero l'armatore, secondo le disposizioni normative degli Stati dei porti di imbarco e sbarco delle guardie giurate e la disciplina delle acque interne di transito o di sosta della nave, devono:

     a) munirsi dei permessi e delle autorizzazioni necessarie;

     b) assolvere ad ogni altro adempimento previsto dalla legislazione degli Stati dei porti d'imbarco e sbarco, inclusi quelli relativi all'imbarco ed allo sbarco delle armi e delle munizioni a bordo della nave;

     c) inviare, con congruo anticipo, alle autorità competenti degli Stati nelle cui acque interne la nave programma il transito, una comunicazione relativa al quantitativo e alla tipologia delle armi imbarcate ai sensi del presente decreto, con la precisa indicazione della rotta programmata nelle acque interne dello Stato.

     4. Il Comandante ovvero l'armatore sono altresì tenuti a comunicare al CINCNAV, all'UAMA, nonchè all'Autorità diplomatico-consolare territorialmente competente, con congruo anticipo, i movimenti della nave previsti nelle aree a rischio pirateria, comprese le direttrici di transito e i porti di sosta, il numero di armi, con le relative descrizioni, e delle guardie giurate imbarcate, la loro nazionalità e ogni altro elemento utile al fine di consentire una piena conoscenza del traffico nazionale nell'area.

     5. Copia delle autorizzazioni, dei permessi ottenuti e delle comunicazioni inviate sono custodite con le modalità previste per la tenuta e la conservazione dei libri di bordo.

 

     Art. 13. Custodia ed impiego delle armi a bordo del naviglio mercantile

     1. Le armi e le munizioni autorizzate sono custodite a bordo della nave, nei locali di cui all'articolo 4 del decreto dirigenziale 23 marzo 2015, n. 307, del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in appositi contenitori metallici corazzati, collocati in spazi protetti, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, le cui chiavi sono nella disponibilità esclusiva del Comandante della nave. Le armi sono custodite scariche.

     2. L'uso delle armi a bordo delle navi da parte delle guardie giurate è consentito nei casi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia ed è in ogni caso disposto dal Comandante della nave, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del codice della navigazione, che impartisce le necessarie ed opportune disposizioni al responsabile delle guardie giurate a bordo.

 

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

     2. [Le guardie particolari giurate che, fino al termine previsto dall'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono state impiegate a bordo delle navi in attività di servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni, negli ultimi tre anni, risultante da apposita attestazione rilasciata dall'armatore, ovvero dal titolare dell'istituto di vigilanza, sono ammesse direttamente a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154] [4].

     3. [In caso di mancato superamento dell'esame di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi di formazione delle guardie giurate di cui al citato articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009] [5].

 

     Art. 15. Oneri informativi

     1. Gli oneri informativi introdotti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono indicati nell'Allegato C al presente decreto.

 

     Art. 16. Norme finali e abrogazioni

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'espletamento dei compiti ad esse attribuiti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento il D.M. 28 dicembre 2012, n. 266 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è abrogato.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2019  Interno, foglio n. 2708

 

     Allegato A

     (Articolo 9, comma 1, del regolamento)

     Modello unico di istanza per lo svolgimento dei servizi di  protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana,  di cui al decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     (Omissis)

 

     Allegato B

     (Articolo 9, comma 2, del regolamento)

     Modello unico di comunicazione di inizio servizio e dichiarazione  di conformità per lo svolgimento dei servizi di protezione  del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui al  decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,  dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

     (Omissis)

 

     Allegato C

     (articolo 15)

 

     ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 7 giugno 2022, n. 98.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 7 giugno 2022, n. 98.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 del D.M. 7 giugno 2022, n. 98.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 del D.M. 7 giugno 2022, n. 98.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 del D.M. 7 giugno 2022, n. 98.