Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 14/09/2022 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Prezzario regionale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 38/2007 |
Art. 2. Norma finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 5.2.150 - L.R. 14 settembre 2022, n. 30.
Istituzione della Commissione istituzionale prezzi della Toscana. Modifiche alla l.r. 38/2007.
(B.U. 23 settembre 2022, n. 47)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 23, commi 7 e 16, del
2. L’articolo 29 del
3. L’articolo 26 del
4. L'articolo 12 della
5. La Regione Toscana, tramite l’Osservatorio regionale - Ufficio “Prezzari regionali. Presidenza delle Commissioni prezzi. Comitato di Indirizzo dell’Osservatorio dei Contratti pubblici”, dal 2010 provvede all’elaborazione ed all’aggiornamento, con cadenza annuale, del prezzario dei lavori della Toscana con l'obiettivo di garantire l'uniformità dei prezzi e la loro adeguatezza rispetto ai valori di mercato, nel rispetto dei criteri ambientali minimi adottati dal competente ministero;
6. La redazione del prezzario dei lavori è stata possibile grazie alla partecipazione dei rappresentanti di tutte le forze economico-sociali, sia pubbliche, sia private, coinvolte nel mercato regionale dei lavori, riunite in rappresentanza nell’ambito delle commissioni prezzi di cui al disciplinare allegato alla delibera della Giunta regionale 14 luglio 2015, n. 717, , che hanno garantito un’imprescindibile collaborazione in merito alla definizione del metodo da utilizzare per giungere all’uniformità delle voci e delle unità di misura necessarie alla formazione e aggiornamento del prezzario regionale della Toscana;
7. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività dirette all’elaborazione e aggiornamento annuale del prezzario regionale della Toscana, la cui centralità risulta rafforzata a seguito delle recenti disposizioni normative, occorre procedere all’istituzione della Commissione istituzionale prezzi (CIP) della Toscana;
8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Prezzario regionale. Modifiche all’articolo 12 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della
“5 bis. Ai fini dell’aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, è istituita la Commissione istituzionale prezzi (CIP) della Toscana, competente per l’intero territorio regionale, con funzioni consultive e di supporto. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le attività e le modalità di funzionamento della CIP, anche mediante comitati tecnici di cui fanno parte gli stessi membri della CIP o loro delegati in possesso di competenze specifiche in materia.”.
2. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 12 della
“5 ter. La CIP è composta, oltre che dal dirigente responsabile del settore competente per materia o da suo delegato, che la presiede:
a) da uno dei direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale o un suo delegato, individuato dal Direttore della direzione regionale competente in materia di sanità;
b) uno dei Soprintendenti delle Soprintendenze all'Archeologia, belle arti e paesaggio per le province della Toscana o un suo delegato, individuato dal Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Toscana, previa intesa con le competenti autorità statali;
c) il legale rappresentante del Provveditorato alle opere pubbliche Toscana, Marche e Umbria o suo delegato, previa intesa con le competenti autorità statali;
d) il legale rappresentante dell’Associazione regionale dei comuni (ANCI) Toscana o suo delegato;
e) il legale rappresentante di Unione delle province (UPI) Toscana o suo delegato;
f) il legale rappresentante della Città metropolitana di Firenze o suo delegato;
g) il legale rappresentante dell’Unione regionale delle camere di commercio della Toscana o suo delegato, previa intesa con la stessa;
h) il legale rappresentante dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) Toscana o suo delegato;
i) il legale rappresentante dell’Associazione nazionale costruttori di impianti e dei servizi di efficienza energetica-ESCo e facility management (ASSISTAL) Toscana o suo delegato;
j) il legale rappresentante dell’Associazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) Toscana o suo delegato;
k) il legale rappresentante di Confartigianato imprese Toscana o suo delegato;
l) uno dei legali rappresentanti o suo delegato, designato dai legali rappresentanti dell’Associazione generale cooperative italiane (AGCI) Toscana, della Confederazione cooperative Italiane (Confcooperative) Toscana e della Lega regionale toscana cooperative e mutue (Legacoop) Toscana;
m) il legale rappresentante di Confindustria Toscana o suo delegato;
n) uno dei legali rappresentanti o suo delegato, designato congiuntamente dai legali rappresentanti di Confagricoltura Toscana, Coldiretti Toscana e Confederazione italiana agricoltori (CIA) Toscana;
o) uno dei legali rappresentanti o suo delegato, designato congiuntamente dai legali rappresentanti di Confcommercio Toscana e di Confesercenti Toscana;
p) il legale rappresentante di Confederazione italiana servizi pubblici economici locali (CISPEL) Toscana o suo delegato;
q) il legale rappresentante della rete toscana delle professioni tecniche (RTPT) o suo delegato;
r) il legale rappresentante del Collegio degli ingegneri della Toscana o suo delegato;
s) i legali rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti al tavolo di concertazione generale o loro delegati;
t) il Direttore della Direzione “Difesa del suolo e Protezione civile” o un suo rappresentante individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k), della
u) il Direttore della Direzione “Opere pubbliche” o un suo rappresentante individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k), della
v) il Direttore della Direzione “Mobilità, Infrastrutture e Trasporto pubblico locale” o un suo rappresentante individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k, della
w) il Direttore della Direzione “Ambiente ed Energia” o un suo rappresentante individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k), della
x) il Direttore della Direzione “Agricoltura e Sviluppo rurale” o un suo rappresentante individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k), della l.r. 1/2009.”.
3. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 12 della
“5 quater. La partecipazione alle sedute della CIP della Toscana e alle sedute dei comitati tecnici è a titolo gratuito, e gli stessi organi collegiali operano validamente in caso di presenza di almeno la metà dei rappresentanti dei soggetti pubblici e di almeno la metà dei rappresentanti dei soggetti privati oltre al Presidente o suo delegato.”.
Art. 2. Norma finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.