§ 5.2.150 - L.R. 14 settembre 2022, n. 30.
Istituzione della Commissione istituzionale prezzi della Toscana. Modifiche alla l.r. 38/2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:14/09/2022
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Prezzario regionale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 38/2007
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 5.2.150 - L.R. 14 settembre 2022, n. 30.

Istituzione della Commissione istituzionale prezzi della Toscana. Modifiche alla l.r. 38/2007.

(B.U. 23 settembre 2022, n. 47)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) di recepimento delle direttive dell’Unione europea in materia di appalti e concessioni - direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in particolare, il capo II “Osservatorio regionale sui contratti pubblici”;

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”);

Considerato quanto segue:

1. L’articolo 23, commi 7 e 16, del d.lgs. 50/2016 per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni nei contratti relativi a lavori, prevede l’utilizzo di prezzari regionali, aggiornati annualmente e da approvarsi di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

2. L’articolo 29 del d.l. 4/2022, convertito dalla l. 91/2022, prevede, al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del d.lgs. 50/2016, la predisposizione di linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 luglio 2022, n. 215 (Approvazione delle linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2022, n. 187;

3. L’articolo 26 del d.l. 50/2022, convertito dalla l. 91/2022, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, per gli appalti pubblici di lavori prevede, limitatamente all'anno 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi attraverso l'aggiornamento straordinario infrannuale dei prezzari in uso entro il 31 luglio 2022;

4. L'articolo 12 della l.r. 38/2007 rimette all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici il compito di provvedere all'elaborazione del prezzario regionale relativo ai contratti pubblici di lavori, quale riferimento per le stazioni appaltanti e supporto per gli operatori e per la qualificazione dell'intero sistema;

5. La Regione Toscana, tramite l’Osservatorio regionale - Ufficio “Prezzari regionali. Presidenza delle Commissioni prezzi. Comitato di Indirizzo dell’Osservatorio dei Contratti pubblici”, dal 2010 provvede all’elaborazione ed all’aggiornamento, con cadenza annuale, del prezzario dei lavori della Toscana con l'obiettivo di garantire l'uniformità dei prezzi e la loro adeguatezza rispetto ai valori di mercato, nel rispetto dei criteri ambientali minimi adottati dal competente ministero;

6. La redazione del prezzario dei lavori è stata possibile grazie alla partecipazione dei rappresentanti di tutte le forze economico-sociali, sia pubbliche, sia private, coinvolte nel mercato regionale dei lavori, riunite in rappresentanza nell’ambito delle commissioni prezzi di cui al disciplinare allegato alla delibera della Giunta regionale 14 luglio 2015, n. 717, , che hanno garantito un’imprescindibile collaborazione in merito alla definizione del metodo da utilizzare per giungere all’uniformità delle voci e delle unità di misura necessarie alla formazione e aggiornamento del prezzario regionale della Toscana;

7. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività dirette all’elaborazione e aggiornamento annuale del prezzario regionale della Toscana, la cui centralità risulta rafforzata a seguito delle recenti disposizioni normative, occorre procedere all’istituzione della Commissione istituzionale prezzi (CIP) della Toscana;

8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Prezzario regionale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 38/2007

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è inserito il seguente:

“5 bis. Ai fini dell’aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, è istituita la Commissione istituzionale prezzi (CIP) della Toscana, competente per l’intero territorio regionale, con funzioni consultive e di supporto. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le attività e le modalità di funzionamento della CIP, anche mediante comitati tecnici di cui fanno parte gli stessi membri della CIP o loro delegati in possesso di competenze specifiche in materia.”.

2. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 12 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:

“5 ter. La CIP è composta, oltre che dal dirigente responsabile del settore competente per materia o da suo delegato, che la presiede:

a) da uno dei direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale o un suo delegato, individuato dal Direttore della direzione regionale competente in materia di sanità;

b) uno dei Soprintendenti delle Soprintendenze all'Archeologia, belle arti e paesaggio per le province della Toscana o un suo delegato, individuato dal Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Toscana, previa intesa con le competenti autorità statali;

c) il legale rappresentante del Provveditorato alle opere pubbliche Toscana, Marche e Umbria o suo delegato, previa intesa con le competenti autorità statali;

d) il legale rappresentante dell’Associazione regionale dei comuni (ANCI) Toscana o suo delegato;

e) il legale rappresentante di Unione delle province (UPI) Toscana o suo delegato;

f) il legale rappresentante della Città metropolitana di Firenze o suo delegato;

g) il legale rappresentante dell’Unione regionale delle camere di commercio della Toscana o suo delegato, previa intesa con la stessa;

h) il legale rappresentante dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) Toscana o suo delegato;

i) il legale rappresentante dell’Associazione nazionale costruttori di impianti e dei servizi di efficienza energetica-ESCo e facility management (ASSISTAL) Toscana o suo delegato;

j) il legale rappresentante dell’Associazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) Toscana o suo delegato;

k) il legale rappresentante di Confartigianato imprese Toscana o suo delegato;

l) uno dei legali rappresentanti o suo delegato, designato dai legali rappresentanti dell’Associazione generale cooperative italiane (AGCI) Toscana, della Confederazione cooperative Italiane (Confcooperative) Toscana e della Lega regionale toscana cooperative e mutue (Legacoop) Toscana;

m) il legale rappresentante di Confindustria Toscana o suo delegato;

n) uno dei legali rappresentanti o suo delegato, designato congiuntamente dai legali rappresentanti di Confagricoltura Toscana, Coldiretti Toscana e Confederazione italiana agricoltori (CIA) Toscana;

o) uno dei legali rappresentanti o suo delegato, designato congiuntamente dai legali rappresentanti di Confcommercio Toscana e di Confesercenti Toscana;

p) il legale rappresentante di Confederazione italiana servizi pubblici economici locali (CISPEL) Toscana o suo delegato;

q) il legale rappresentante della rete toscana delle professioni tecniche (RTPT) o suo delegato;

r) il legale rappresentante del Collegio degli ingegneri della Toscana o suo delegato;

s) i legali rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti al tavolo di concertazione generale o loro delegati;

t) il Direttore della Direzione “Difesa del suolo e Protezione civile” o un suo rappresentante individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

u) il Direttore della Direzione “Opere pubbliche” o un suo rappresentante individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k), della l.r. 1/2009;

v) il Direttore della Direzione “Mobilità, Infrastrutture e Trasporto pubblico locale” o un suo rappresentante individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k, della l.r. 1/2009;

w) il Direttore della Direzione “Ambiente ed Energia” o un suo rappresentante individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k), della l.r. 1/2009;

x) il Direttore della Direzione “Agricoltura e Sviluppo rurale” o un suo rappresentante individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k), della l.r. 1/2009.”.

3. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 12 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:

“5 quater. La partecipazione alle sedute della CIP della Toscana e alle sedute dei comitati tecnici è a titolo gratuito, e gli stessi organi collegiali operano validamente in caso di presenza di almeno la metà dei rappresentanti dei soggetti pubblici e di almeno la metà dei rappresentanti dei soggetti privati oltre al Presidente o suo delegato.”.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.