Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 83. Pubblicità |
Capitolo: | 83.1 pubblicità |
Data: | 30/12/2020 |
Numero: | 196 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Soggetti beneficiari |
Art. 3. Procedura di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta |
Art. 4. Fruizione del credito d'imposta |
Art. 5. Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito |
§ 83.1.31 - D.P.C.M. 30 dicembre 2020, n. 196.
Regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.
(G.U. 17 novembre 2021, n. 274)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il
Visto il comma 2 del predetto articolo 81, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 81, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo 81;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il regolamento della disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 8, 9, 13 e 14 che prevedono, tra l'altro, che prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche propedeutiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;
Visto il
Visto il
Visto il
Ritenuta la necessità di stabilire le modalità e i criteri di concessione del contributo stabilito dall'articolo 81 del
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 2020, numero 1450/2020;
Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto individua le disposizioni di attuazione necessarie alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, finalizzato ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 81 del
Art. 2. Soggetti beneficiari
1. Il contributo è riconosciuto agli investitori di cui all'articolo 81, comma 1, del
2. Sono riconosciute, ai fini del contributo, le spese effettuate con le modalità indicate dall'articolo 81, comma 2, ultimo periodo, del
Art. 3. Procedura di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta
1. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente decreto, i soggetti interessati presentano apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 1° aprile 2021, mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale entro il 1° febbraio 2021. La domanda contiene:
a) gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento;
b) gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l'investimento;
c) l'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
d) la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento;
e) l'oggetto della campagna pubblicitaria;
f) l'attestazione delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
g) l'ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati;
h) la certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del
i) per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
l) la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del
2. Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione di cui al medesimo comma 1, provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento dello sport procede alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti. L'elenco dei beneficiari è contestualmente trasmesso all'Agenzia delle entrate secondo le modalità concordate con l'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
Art. 4. Fruizione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 2, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 81, comma 6, del
Art. 5. Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito
1. Quando sia stata accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto o quando la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo sport procede alla revoca o alla rideterminazione del credito d'imposta.
2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per lo sport l'eventuale perdita delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto, nonchè ogni altra variazione degli stessi che incida sulla misura del beneficio. In tali casi, fatto salvo ogni effetto di legge, si provvede comunque al recupero totale o parziale del beneficio indebitamente fruito, ai sensi del presente articolo.
3. Il Dipartimento per lo sport procede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del
4. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, il Dipartimento per lo sport e l'Agenzia delle entrate concordano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Dipartimento per lo sport che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero del contributo.
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 397