§ 3.2.141 - L.R. 29 luglio 2021, n. 21.
Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:29/07/2021
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Divieti di uso di biocidi.
Art. 4.  Vigilanza sull'utilizzo di biocidi tossici e sanzioni.
Art. 5.  Attività a sostegno della transizione verso l'agroecologia.
Art. 6.  Controlli e verifiche nelle importazioni e nelle produzioni.
Art. 7.  Aziende agroecologiche.
Art. 8.  Accesso ai fondi del PSR e ad altri finanziamenti pubblici.
Art. 9.  Principio di precauzione.
Art. 10.  Osservatorio permanente sull'introduzione di specie aliene infestanti.
Art. 11.  Iniziative di divulgazione culturale e scientifica.
Art. 12.  Innovazione tecnologica in agricoltura.
Art. 13.  Misure per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione in Sicilia e l'uso sostenibile delle risorse naturali.
Art. 14.  Osservatorio regionale per l'agricoltura di precisione - ORAdP.
Art. 15.  Linee di indirizzo elaborate dall'ORAdP.
Art. 16.  Ricerca applicata e progetti pilota.
Art. 17.  Disposizioni finanziarie.
Art. 18.  Norme per la riduzione del contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime.
Art. 19.  Norma finale.


§ 3.2.141 - L.R. 29 luglio 2021, n. 21.

Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime.

(G.U.R. 6 agosto 2021, n. 34 - S.O. n. 48)

 

CAPO I

Azioni a difesa della salute, dell'ecosistema, della biodiversità e della qualità dei prodotti agricoli siciliani

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione, nel rispetto dei principi della Costituzione e della normativa dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 14, lettera a) dello Statuto della Regione, anche allo scopo di innalzare i livelli minimi di tutela della salute e di protezione ambientale previsti dalla normativa statale, con la presente legge promuove:

a) la tutela della salute umana, dell'ambiente naturale, della biodiversità, degli ecosistemi e delle attività agricole;

b) il contrasto alla desertificazione, al rischio idrogeologico e agli incendi;

c) la tutela dei prodotti agricoli siciliani e di tutti i settori produttivi correlati;

d) un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri dell'agroecologia;

e) un efficiente servizio di controlli e verifiche del settore agroalimentare.

2. La Regione favorisce la transizione verso un modello di sviluppo coerente con il "Green new deal" europeo, orientando in tal senso le programmazioni relative allo sviluppo rurale.

 

     Art. 2. Definizioni.

1. Per "agricoltura di precisione" si intende una strategia di sviluppo agricolo, forestale e zootecnico che si avvale di moderne strumentazioni, basata sull'osservazione delle variabili quantitative e qualitative che intervengono nel sistema produttivo per fornire supporto alla gestione aziendale.

2. L'agroecologia è un sistema di produzione agricola che applica i principi fondamentali dell'ecologia al settore agricolo, zootecnico e forestale.

 

     Art. 3. Divieti di uso di biocidi.

1. Al fine di garantire la tutela della salute e in applicazione del principio di precauzione e di protezione della salute umana, previsto dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è vietato l'utilizzo di biocidi diversi da quelli consentiti in agricoltura biologica, sulla base del regolamento (CE) 30 maggio 2018, n. 2018/848/UE e dall'allegato 2 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793, negli ambiti territoriali di seguito specificati:

a) nei parchi e nelle riserve naturali, nei parchi archeologici, nei geositi, nei geoparchi, nei monumenti naturali, a partire dal 1° gennaio 2023;

b) nei siti della Rete Natura 2000, istituiti ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ("Habitat") e n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 ("Uccelli"), che comprendono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), a partire dall'I gennaio 2023;

c) lungo i bordi di tutte le strade pubbliche e lungo i percorsi ferroviari;

d) in qualsiasi altro luogo pubblico non destinato ad attività agricola [1].

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 [2].

3. L'Autorità di bacino definisce, nel Piano di distretto idrografico, un piano di monitoraggio per le aree critiche, rilevate nell'ambito del bacino idrografico, per la presenza dei biocidi.

4. Le attività di cui al comma 3 rientrano nell'ambito delle ordinarie attribuzioni dell'Autorità di bacino e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

 

     Art. 4. Vigilanza sull'utilizzo di biocidi tossici e sanzioni.

1. Per le materie di competenza fitosanitaria ed agroforestale previste dagli articoli 6 e 9, le funzioni di controllo sono attribuite al NORAS del Corpo Forestale della Regione siciliana e al servizio fitosanitario del dipartimento regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

2. E istituito un apposito capitolo nel bilancio della Regione ove confluiscono i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

 

     Art. 5. Attività a sostegno della transizione verso l'agroecologia.

1. La Regione, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove altresì:

a) corsi di formazione agli operatori comunali e forestali del verde pubblico, urbano ed extraurbano, sui prodotti e sulle tecniche di difesa integrata ecocompatibili e biologiche;

b) consulenze e servizi gratuiti alle aziende agricole nel rispetto della normativa in materia di aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;

c) campagne di informazione sui rischi sanitari ed ambientali legati all'utilizzo di prodotti biocidi;

d) attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione nonché interventi di recupero e ricostruzione ambientali;

e) programmi di aggiornamento per il personale tecnico delle pubbliche amministrazioni, in materia di criteri di manutenzione, di conservazione e di gestione delle aree seminaturali;

f) programmi di formazione per gli agricoltori in materia di modalità di gestione e opportunità di utilizzazione delle aree non coltivate;

g) programmi di formazione per gli operatori turistici sul riconoscimento delle erbe spontanee, delle caratteristiche e della gestione degli ambienti seminaturali e naturali;

h) programmi di educazione alimentare e sanitaria nelle scuole dell'obbligo;

i) la creazione di biodistretti per la diffusione dei principi dell'agroecologia e di un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con le esigenze dei territori e delle comunità agricole.

 

     Art. 6. Controlli e verifiche nelle importazioni e nelle produzioni.

1. I prodotti agricoli di importazione da Paesi extraeuropei di I, II, III, IV e V gamma, inclusi gli alimenti destinati al consumo umano o animale, possono essere commercializzati, lavorati, trasformati o venduti nel territorio regionale se dotati di certificato di analisi agrarie e multiresiduali rilasciato in conformità al successivo comma 2. Tale certificato attesta la presenza di prodotti chimici di sintesi e micotossine nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/585 della Commissione del 27 aprile 2020 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/601 della Commissione del 13 aprile 2021 [3].

2. Il certificato è richiesto dall'impresa che importa o commercializza i prodotti agricoli e gli alimenti di cui al comma 1 ed è rilasciato da un laboratorio ufficiale designato ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017. L'elenco dei laboratori ufficiali designati ai sensi del periodo precedente è pubblicato dall'Assessorato regionale della salute [4].

3. L'assenza del certificato di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. La non conformità del certificato di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000 [5].

4. Nei casi di cui al comma 3 è disposto il sequestro del lotto di merce o prodotto secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 19 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Dopo gli accertamenti giudiziari la merce non idonea al consumo è distrutta [6].

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti dispongono piani di controllo per assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 [7].

6. I risultati dei controlli sono pubblicati annualmente su una piattaforma informatica della Regione. L'accesso a tale piattaforma è libero e gratuito [8].

7. In attuazione dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante e nel rispetto dei principi e delle misure contemplati nell'Allegato II, sez. I, del medesimo regolamento, la Regione può adottare prescrizioni più restrittive di quelle contemplate dal regolamento citato, per la protezione fitosanitaria delle produzioni agricole regionali. Tali prescrizioni sono emanate dal dipartimento regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea previa intesa con il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel rispetto dei limiti previsti dal paragrafo 1 del predetto articolo 31.

 

     Art. 7. Aziende agroecologiche.

1. Le aziende agricole che si adeguano al sistema di produzione agroecologico, certificato da apposita relazione tecnica da parte di un iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali o all'albo dei periti agrari o dei periti agrotecnici, trasmessa annualmente al competente ufficio della Regione, usufruiscono, in armonia con la Pol-tica Agricola Comune (PAC), delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della presente legge.

2. Sono riconosciute "aziende agroecologiche" le aziende che utilizzano esclusivamente le sostanze previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2014 della Commissione dell'8 aprile 2014 e successive modificazioni e che rispettano quanto previsto dal comma 3.

3. Le aziende agroecologiche rispettano le seguenti prescrizioni:

a) destinano almeno il 10 per cento della propria superficie aziendale alla coltivazione di specie arboree autoctone, da attestare nel fascicolo aziendale, indifferentemente con impianto o reinnesto di specie forestali o frutticole o a duplice attitudine;

b) qualora presentino un ordinamento delle colture erbacee od ortive, destinano almeno il 20 per cento della propria superficie aziendale alla coltivazione di varietà autoctone. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento per i primi cinque anni decorrenti dal riconoscimento di azienda agroecologica;

c) destinano almeno il 5 per cento della superficie aziendale ad una o più colture di interesse apistico o ad impollinazione entomofila o a flora spontanea;

d) le aziende agroecologiche con colture poliennali alla fine del ciclo produttivo devono reimpiantare almeno il 20 per cento della superficie aziendale con specie arboree o arbustive autoctone;

e) negli allevamenti zootecnici di animali di bassa corte almeno il 10 per cento dei capi è costituito, entro due anni dal riconoscimento di azienda agroecologica, da razze autoctone;

f) negli allevamenti zootecnici di animali diversi da quelli di cui alla lettera e) almeno il 10 per cento dei capi è costituito, entro cinque anni dal riconoscimento di azienda agroecologica, da razze autoctone;

g) negli allevamenti apistici almeno il 20 per cento delle famiglie delle api deve avere regine appartenenti alla sottospecie "Apis mellifera siciliana".

4. L'elenco ufficiale delle specie e razze autoctone contenente le specie arboree, arbustive ed erbacee e le razze zootecniche è pubblicato con decreto assessoriale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nell'ambito dei benefici di cui all'articolo 8 godono di premialità aggiuntive le aziende agroecologiche che raggiungono uno o più dei seguenti obiettivi:

a) la produzione aziendale di energie rinnovabili;

b) il risparmio di risorse idriche;

c) l'adozione di sistemi per il recupero e riuso delle acque reflue e piovane;

d) l'adozione di sistemi di smaltimento e trattamento dei reflui non inquinanti come la fitodepurazione;

e) l'utilizzo di filiere corte, gruppi di acquisto solidale, contratti di vendita diretti agricoltore-consumatori, contratti di rete, accordi di filiera, microstrutture di distribuzione e di raccordo tra produzione ed acquisto e ristorazione collettiva che usi prodotti agricoli e loro lavorati riconducibili ai sistemi di produzione agroecologica;

f) la trasformazione in compost di qualità delle proprie produzioni e dei cicli produttivi aziendali.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

 

     Art. 8. Accesso ai fondi del PSR e ad altri finanziamenti pubblici.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende agroecologiche beneficiano di premialità nell'ambito delle risorse del PSR.

 

     Art. 9. Principio di precauzione.

1. Allo scopo di scongiurare l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di specie esotiche invasive dannose per la salvaguardia della biodiversità, il Governo regionale richiede al Governo nazionale di invocare l'applicazione del principio di precauzione previsto dall'articolo 191 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea. A tal fine si applica il titolo IV del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, concernente le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

 

     Art. 10. Osservatorio permanente sull'introduzione di specie aliene infestanti.

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione istituisce l'Osservatorio permanente sull'introduzione di specie aliene infestanti, le cui modalità di gestione e sede istituzionale sono individuate con successivo decreto del Presidente della Regione.

2. Il Governo della Regione provvede alla richiesta di applicazione del principio di precauzione ogni qualvolta l'Osservatorio permanente, istituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, rilevi un rischio concreto per la salute umana, animale o vegetale, ovvero un rischio per l'ambiente. L'Osservatorio permanente segnala i suddetti rischi mediante una relazione tecnico-scientifica.

3. L'Osservatorio permanente opera sul territorio regionale e, di concerto con l'Osservatorio regionale sulla biodiversità siciliana, procede, successivamente alla presentazione della relazione tecnico-scientifica di cui al comma 2, alla redazione di piani di rischio finalizzati alla richiesta di applicazione del principio di precauzione. I piani di rischio contengono:

a) una valutazione scientifica del rischio;

b) la comparazione analitica dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'azione o dall'assenza di azione.

4. L'Osservatorio permanente è composto dai seguenti soggetti:

a) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, uno dell'Assessorato regionale della salute e uno dell'Assessorato regionale del territorio e ambiente;

b) un rappresentante per ognuna delle università siciliane, uno per ciascuno degli enti di ricerca pubblici o a partecipazione pubblica e degli istituti sperimentali presenti sul territorio regionale;

c) un rappresentante degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Sicilia;

d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste riconosciute;

e) un rappresentante delle associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione;

f) un rappresentante dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA).

5. Il piano di rischio, redatto ai sensi del comma 3, è approvato dalla Giunta regionale.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le norme attuative del presente articolo.

7. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso spese. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal competente dipartimento dell'amministrazione regionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 11. Iniziative di divulgazione culturale e scientifica.

1. La Regione promuove iniziative di divulgazione culturale e scientifica in collaborazione con le università presenti sul territorio regionale, per la diffusione dei temi connessi all'agroecologia e per la formazione di professionalità specifiche e di tecnici esperti della materia.

 

CAPO II

Disposizioni per la promozione e la diffusione di tecniche per l'agricoltura di precisione e l'uso sostenibile delle risorse in agricoltura

 

     Art. 12. Innovazione tecnologica in agricoltura.

1. La Regione promuove l'agricoltura multifunzionale e l'innovazione tecnologica nei processi produttivi dell'agricoltura, favorendo l'utilizzo della piattaforma informatica multifunzionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17. A tal fine la Regione adotta politiche che, attraverso l'agroecologia e le tecniche agricole di precisione, incentivino la protezione della funzionalità dei suoli, l'innovazione e la sostenibilità in agricoltura, l'uso efficiente delle risorse naturali, la tutela delle risorse idriche e la riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni.

2. La Regione favorisce inoltre:

a) lo sviluppo di sistemi produttivi correttamente integrati con il territorio;

b) l'utilizzo delle nuove tecniche per il contenimento dell'uso di biocidi e dei prodotti fitosanitari, definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 e dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

3. La Regione promuove altresì forme di gestione aziendale conformi agli indirizzi dei regolamenti europei in materia di agricoltura biologica.

 

     Art. 13. Misure per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione in Sicilia e l'uso sostenibile delle risorse naturali.

1. La Regione promuove le tecniche di precisione in ambito agricolo, forestale e zootecnico attraverso apposite misure attuative del PSR utilizzando lo strumento delle linee guida nazionali adottate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per:
a) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi;

b) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia resiliente e a basse emissioni di carbonio;

c) tutelare le acque superficiali, marine e sotterranee;

d) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione;

e) potenziare su tutto il territorio regionale la redditività delle aziende agricole, la competitività e la qualità delle produzioni alimentari;

f) sostenere la produzione di cibi sani, salutari e di elevata qualità.

 

     Art. 14. Osservatorio regionale per l'agricoltura di precisione - ORAdP.

1. E istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea l'Osservatorio regionale per l'agricoltura di precisione, di seguito denominato ORAdP.

2. L'ORAdP ha il compito di individuare le tecnologie disponibili e il loro migliore utilizzo nelle colture prevalenti.

3. L'ORAdP è il centro di raccolta dati della superficie agricola regionale. I dati raccolti sono elaborati, organizzati e certificati in forma aggregata in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e con gli enti strumentali e i consorzi di ricerca regionali.

4. I dati relativi all'utilizzo delle tecnologie di precisione presso le aziende agricole sono utilizzati unicamente sotto il profilo quantitativo e senza identificazione dei singoli utenti, in forma anonima e funzionale alle analisi aggregate realizzate per i fini di cui alla presente legge.

5. L'ORAdP:

a) svolge attività informativa, fornendo agli agricoltori indirizzi sulle applicazioni di precisione disponibili e più efficaci per la produzione agricola;

b) favorisce l'accesso libero ai dati utili allo sfruttamento di tecnologie di agricoltura di precisione e promuove l'utilizzo di programmi a sorgente aperta per l'applicazione delle tecniche agricole di precisione;

c) pubblica un rapporto annuale sull'annata agraria di riferimento, contenente l'analisi delle criticità anche in relazione ai mutamenti climatici.

6. I dati raccolti dall'ORAdP sono utilizzati al fine di misurare e controllare gli effetti dei mutamenti climatici in agricoltura e per la valutazione storicizzata dei danni.

7. Le attività dell'ORAdP sono pubblicate sul portale web della Regione nella sezione del dipartimento regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

8. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le norme attuative del presente articolo.

9. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso spese. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal competente dipartimento dell'Amministrazione regionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 15. Linee di indirizzo elaborate dall'ORAdP.

1. I dati elaborati dall'ORAdP sono utilizzati come base scientifica per le linee di indirizzo della Regione, ai fini della programmazione dei fondi europei, degli investimenti nella sperimentazione e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nel settore dell'agricoltura di precisione.

 

     Art. 16. Ricerca applicata e progetti pilota.

1. La Regione, attraverso accordi di collaborazione con imprese agricole singole o associate, consorzi, università, centri e istituti di ricerca di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e agroindustriale e dell'innovazione tecnologica, promuove l'attività di ricerca applicata e la realizzazione di progetti pilota per l'agricoltura e la zootecnia in ambito agricolo di precisione.

 

     Art. 17. Disposizioni finanziarie.

1. Le iniziative della presente legge, ed in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 16, sono realizzate nell'ambito e a valere sulle risorse del PSR, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, le conseguenti modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR).

 

CAPO III

Norme in materia di concessioni demaniali marittime e norma finale

 

     Art. 18. Norme per la riduzione del contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime. [9]

[1. Le disposizioni di cui ai commi 7, 9 e 10 dell'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nella Regione con riferimento alla determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime prevista dalla normativa regionale. A tal fine i termini di cui al comma 8 del citato decreto legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, per la presentazione della domanda e per il versamento dell'importo dovuto sono fissati rispettivamente alla data del 31 agosto 2021 e del 31 ottobre 2021.]

 

     Art. 19. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2022, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2022, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2022, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2022, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2022, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2022, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2022, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2022, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[9] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 18 marzo 2022, n. 2. La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2022, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.