Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 15/04/2021 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Stati di previsione delle entrate e delle spese) |
Art. 2. (Allegati al bilancio) |
Art. 3. (Ulteriori allegati al bilancio) |
Art. 4. (Accordi di programma) |
Art. 5. (Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio) |
Art. 6. (Attuazione del titolo II del decreto legislativo 118/2011) |
Art. 7. (Rideterminazione del fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 19 della legge regionale 7/2020) |
Art. 8. (Applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2020) |
Art. 9. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) |
Art. 10. (Rinegoziazione dei prestiti con Cassa depositi e prestiti s.p.a.) |
Art. 11. (Rinegoziazione dei prestiti con gli istituti di credito) |
Art. 12. (Finanziamento del fondo 'Acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura - contributi all'occupazione') |
Art. 13. (Contributo regionale alla candidatura per l'organizzazione dei Giochi mondiali universitari invernali 2025) |
Art. 14. (Interventi per contrastare gli effetti da Covid-19 in favore di lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori) |
Art. 15. (Fondo regionale per il lavoro agile o smart working) |
Art. 16. (Sostegno ai flussi turistici - Riparti turismo per l'anno 2021) |
Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi regionali approvate in fase di esercizio provvisorio) |
Art. 18. (Fondo di riserva di cassa del bilancio) |
Art. 19. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 1/2014) |
Art. 20. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 6.1.313 - L.R. 15 aprile 2021, n. 8.
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
(B.U. 16 aprile 2021, n. 15 - S.O. n. 4)
Art. 1. (Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1. Per l'esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
2. Per l'esercizio finanziario 2022 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
3. Per l'esercizio finanziario 2023 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
Art. 2. (Allegati al bilancio)
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b) il prospetto delle spese di bilancio per titoli, missioni e programmi per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 3).
Art. 3. (Ulteriori allegati al bilancio)
1. Sono approvati i seguenti ulteriori allegati al bilancio:
a) il riepilogo generale delle entrate di bilancio per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
b) il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
c) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);
d) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);
e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);
f) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);
g) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);
h) la nota integrativa recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 15 (allegato 11);
i) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
j) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
k) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);
l) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15);
m) la relazione del Collegio dei Revisori dei conti in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), del
Art. 4. (Accordi di programma)
1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione 2021-2023 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. È autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo, di cui al comma 1, delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.
Art. 5. (Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023 sono iscritti i seguenti fondi:
a) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni ordinarie;
b) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
c) fondo occorrente per fare fronte agli oneri derivanti da potenziali contenziosi.
2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 6. (Attuazione del titolo II del
1. Per l'attuazione del titolo II del
Art. 7. (Rideterminazione del fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 19 della
1. Il fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 19 della
Art. 8. (Applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2020)
1. Nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono iscritti in entrata e in spesa, per l'esercizio 2020, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2020, ai sensi dell'articolo 42 del
a) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del
b) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del
c) ripiano annuale del disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ai sensi del
Art. 9. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della
2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate citate nell'allegato A, di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'articolo 2 della
Art. 10. (Rinegoziazione dei prestiti con Cassa depositi e prestiti s.p.a.)
1. Al fine di far fronte alle esigenze di liquidità, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria valutata ai sensi dell'articolo 41 della
2. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.
Art. 11. (Rinegoziazione dei prestiti con gli istituti di credito)
1. Al fine di far fronte alle esigenze di liquidità, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria valutata ai sensi dell'articolo 41 della
2. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.
Art. 12. (Finanziamento del fondo 'Acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura - contributi all'occupazione')
1. Il fondo 'Acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura - contributi all'occupazione' è finanziato per l'annualità 2021 per euro 800.000,00, iscritti nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
2. Le somme di cui al comma 1, trovano copertura mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal fondo regionale 'Per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa - contributi ex art. 42 della
Art. 13. (Contributo regionale alla candidatura per l'organizzazione dei Giochi mondiali universitari invernali 2025)
1. La Regione promuove la candidatura per l'organizzazione dei Giochi mondiali universitari invernali 2025 e, al fine di concorrere alla copertura del correlato piano finanziario nel caso di assegnazione dell'evento, stabilisce un contributo pluriennale complessivo pari a euro 5.000.000,00 oltre ad una 'Fee' pari a euro 10.000,00 per la presentazione della candidatura.
2. Per il finanziamento dell'importo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare, per gli esercizi finanziari compresi tra il 2022 ed il 2025, la spesa annuale di euro 1.250.000,00 per ciascun esercizio.
3. Il correlato impegno finanziario è garantito da risorse appositamente stanziate nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti).
Art. 14. (Interventi per contrastare gli effetti da Covid-19 in favore di lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori)
1. Gli interventi di sostegno al reddito di cui all'articolo 26, comma 1, della
a) lavoratori che non hanno avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore da marzo a dicembre 2020;
b) lavoratori che, in ragione dell'orario di lavoro contrattuale ridotto fino ad un massimo di venti ore settimanali, hanno avuto accesso ad ammortizzatori sociali in misura residuale a causa della sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020;
c) lavoratori occasionali non iscritti alla gestione separata;
d) tirocinanti, il cui tirocinio si è definitivamente interrotto nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020;
e) lavoratori stagionali che non hanno avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore.
2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure di concessione del contributo ed individua i settori di attività interessati.
3. L'intervento di cui al comma 1 previsto per un massimo di euro 9.252.600,00, trova copertura mediante l'utilizzo delle risorse non attribuite in relazione agli interventi di cui all'articolo 26 della
Art. 15. (Fondo regionale per il lavoro agile o smart working)
1. Il fondo regionale 'Per il lavoro agile o smart working', di cui all'articolo 38 della
2. La somma di cui al comma 1 trova copertura per euro 100.000,00 da risorse regionali ed euro 400.000,00 mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal fondo regionale 'Per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa contributi ex art. 42 della
Art. 16. (Sostegno ai flussi turistici - Riparti turismo per l'anno 2021)
1. Gli interventi di sostegno ai flussi turistici, di cui all'articolo 24 della
2. La Giunta regionale, tenuto conto dell'evoluzione dello stato pandemico da Covid-19 e delle conseguenti restrizioni alla mobilità turistica, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità attuative, nonchè i termini temporali per l'assegnazione e la fruizione dei voucher vacanza.
Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi regionali approvate in fase di esercizio provvisorio)
1. Gli oneri finanziari derivanti dalle leggi regionali 4 gennaio 2021, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43), 26 gennaio 2021, n. 3 (Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socioassistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche), 9 marzo 2021, n. 5 (Sviluppo delle forme associative della medicina generale), approvate in fase di esercizio provvisorio nell'anno 2021, trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, come definiti dalle rispettive norme finanziarie.
Art. 18. (Fondo di riserva di cassa del bilancio)
1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesta nel corso dell'esercizio 2021 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 434.886.232,92.
Art. 19. (Modifica all'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 20. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Allegati
(Omissis)