Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.1 disciplina generale |
Data: | 20/04/2020 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 |
Art. 1 bis. (Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020). |
Art. 1 ter. (Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali). |
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 39.1.90 - D.L. 20 aprile 2020, n. 26. [1]
Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.
(G.U. 20 aprile 2020, n. 103)
Art. 1. Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020
1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della
c) sono inserite nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021 [3];
d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della
d-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera b), della
2. [Omissis] [6].
Art. 1 bis. (Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020). [7]
1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della
2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 4 della
3. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del
4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.
5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonchè di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020 e dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo [8].
6. È fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020 e del 2021, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19 [9].
Art. 1 ter. (Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali). [10]
1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
Considerata la necessità di garantire lo svolgimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 in condizioni di sicurezza per i cittadini;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020
1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della
c) sono inseriti nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020;
d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della
2. In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche già indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la relativa indizione. Restano comunque valide le operazioni già compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime.
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[5] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[6] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dall'art. 4 del
[9] Comma così modificato dall'art. 4 del
[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.