§ 14.1.22 - D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.1 accademie nazionali
Data:28/02/2003
Numero:132


Sommario
Art. 1.  Finalità e definizioni
Art. 2.  Autonomia statutaria
Art. 3.  Autonomia regolamentare
Art. 4.  Organi
Art. 5.  Presidente
Art. 6.  Direttore
Art. 7.  Consiglio di amministrazione
Art. 8.  Consiglio accademico
Art. 9.  Collegio dei revisori
Art. 10.  Nucleo di valutazione
Art. 11.  Collegio dei professori
Art. 12.  La Consulta degli studenti
Art. 13.  Uffici e organizzazione amministrativa
Art. 14.  Statuto e regolamenti
Art. 15.  Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano
Art. 16.  Norme transitorie
Art. 17.  Abrogazione di norme


§ 14.1.22 - D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.

Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508

(G.U. 13 giugno 2003, n. 135)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

     Visto, in particolare l'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Considerata la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lettera f), della legge n. 508 del 1999;

     Acquisiti i pareri dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999, resi nelle adunanze del 7 novembre 2001, dell'8 febbraio 2002 e dell'8 aprile 2002;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

     Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 7 maggio 2001 e del 6 maggio 2002;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari resi nelle sedute del 2 e del 3 agosto 2001, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002;

     Considerato che i pareri predetti sono tra loro discordanti;

     Ritenuto di conformarsi alle indicazioni del Consiglio di Stato, conservando al vertice delle istituzioni di alta formazione l'assetto binario previsto dalla legge;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Capo I

Principi e disposizioni generali

 

     Art. 1. Finalità e definizioni

     1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, nonché per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché da parte dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza.

     2. Il presente regolamento non si applica alle accademie legalmente riconosciute.

     3. Ai fini del presente regolamento si intendono:

     a) per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     b) per "istituzioni", le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;

     c) per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Istituzioni;

     d) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

     e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n. 508.

 

          Art. 2. Autonomia statutaria

     1. Le istituzioni di cui all'articolo 1, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, disciplinano:

     a) l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;

     b) lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;

     c) modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'istituzione;

     d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all'articolo 6 della legge;

     e) modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;

     f) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;

     g) l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;

     h) per l'Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;

     i) per l'Accademia nazionale di danza, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo.

 

          Art. 3. Autonomia regolamentare

     1. Le istituzioni dettano, con propri regolamenti, in conformità alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, ed in particolare:

     a) il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;

     b) i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità disciplinano le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge.

 

Capo II

Organizzazione

 

          Art. 4. Organi

     1. Sono organi necessari delle istituzioni:

     a) il presidente;

     b) il direttore;

     c) il consiglio di amministrazione;

     d) il consiglio accademico;

     e) il collegio del revisori;

     f) il nucleo di valutazione;

     g) il collegio dei professori;

     h) la consulta degli studenti.

     2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

     3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

 

          Art. 5. Presidente

     1. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

     2. Il presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonchè di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale [1].

     3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni [2].

 

          Art. 6. Direttore

     1. Il direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.

     2. Il direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

     3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro, acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico.

     4. Il direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

     5. Il direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

     6. Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.

     7. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio.

 

          Art. 7. Consiglio di amministrazione

     1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

     2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:

     a) il presidente;

     b) il direttore;

     c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico;

     d) uno studente designato dalla consulta degli studenti;

     e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

     3. Il consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad in massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

     4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

     5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.

     6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:

     a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;

     b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'istituzione;

     c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;

     d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

     e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.

     7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica [3].

     8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

 

          Art. 8. Consiglio accademico

     1. Il consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.

     2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:

     a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;

     b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.

     3. Il consiglio accademico:

     a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;

     b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);

     c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

     d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;

     e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;

     f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.

 

          Art. 9. Collegio dei revisori

     1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

 

          Art. 10. Nucleo di valutazione

     1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza [4].

     2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

     a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

     b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

     c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

     3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

 

          Art. 11. Collegio dei professori

     1. Il collegio dei professori è composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché dagli assistenti, dai pianisti accompagnatori e dagli accompagnatori al pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo modalità definite dallo statuto dell'istituzione.

 

          Art. 12. La Consulta degli studenti

     1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

     2. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

     3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) il direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

 

          Art. 13. Uffici e organizzazione amministrativa

     1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.

     2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto in direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.

     3. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.

     4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Capo III

Procedure e norme finali

 

          Art. 14. Statuto e regolamenti

     1. Per l'elaborazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei professori e la rappresentanza degli studenti appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.

     2. In sede di prima applicazione:

     a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori;

     b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;

     c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

     3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento didattico è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

     4. I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.

     5. Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione.

 

          Art. 15. Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

 

          Art. 16. Norme transitorie

     1. I direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia di danza in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto del verificarsi di cause previste dalla normativa vigente.

 

          Art. 17. Abrogazione di norme

     1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti norme: articolo 212, comma 1, comma 2, comma 4 e comma 5, articoli 213, 216, 220, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 221, 222, 228, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 e comma 6, articoli 229, 230, 231, 241, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 242, 243, 254, 255, 256, 257, 367, comma 1 e comma 2, articoli 368, 369, 370, 371 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 31 ottobre 2006, n. 295.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 31 ottobre 2006, n. 295.

[3] Comma già sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143 e così ulteriormente sostituito dall'art. 17 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 645, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. Il comma 645, art. 1, L. 205/2017 è stato abrogato dall'art. 1, comma 304, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.