Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.10 rifugiati e profughi |
Data: | 18/12/2020 |
Numero: | 173 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 10.10.168 - L. 18 dicembre 2020, n. 173.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonchè misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
(G.U. 19 dicembre 2020, n. 314)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2020, N. 130
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: ", entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato" sono soppresse»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza";
2) al comma 6, dopo le parole: "Stati contraenti" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"»;
alla lettera b), capoverso 1-bis):
all'alinea, la parola: «1-bis)» è sostituita dalla seguente: «1-bis.»;
alla lettera a), le parole: «e 16,» sono sostituite dalle seguenti: «e 16»;
alla lettera d), le parole: «per richiesta asilo» sono sostituite dalle seguenti: «per richiesta di asilo»;
alla lettera h), le parole: «per assistenza minori» sono sostituite dalle seguenti: «per assistenza di minori»;
dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis)»;
alla lettera e):
al numero 1) è premesso il seguente:
«01) al comma 1, dopo la parola: "sesso," sono inserite le seguenti: "di orientamento sessuale, di identità di genere,"»;
al numero 1), capoverso 1.1:
al primo periodo, dopo le parole: «inumani o degradanti» sono aggiunte le seguenti: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6»;
al terzo periodo, la parola: «propria» è sostituita dalla seguente: «sua» e le parole da: «non sia necessario» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonchè di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla
il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) al comma 2, lettera d-bis):
3.1) al primo periodo, le parole: "condizioni di salute di particolare gravità" sono sostituite dalle seguenti: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie";
3.2) al secondo periodo, le parole: "di salute di particolare gravità" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al periodo precedente" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"»;
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) all'articolo 27-ter:
1) al comma 9-bis, le parole: "In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo" sono sostituite dalla seguente: "Lo";
2) al comma 9-ter, le parole: ", oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3," sono soppresse»;
dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
"Art. 38-bis (Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri). - 1. Le disposizioni della
2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza è accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato, che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis"»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al
a) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al
b) al comma 8-quinquies:
1) al primo periodo, dopo la parola: "assegnati" sono inserite le seguenti: "in via prioritaria" e dopo le parole: "o trasferiti all'ente" sono inserite le seguenti: "o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8";
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente" ».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "dispongono l'audizione dell'interessato" sono inserite le seguenti: ", ove possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14,"»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Esame prioritario). - 1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.
2. La domanda è esaminata in via prioritaria, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:
a) ad una prima valutazione, è verosimilmente fondata;
b) è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
c) è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis"»;
alla lettera b), capoverso Art. 28-bis:
al comma 1, lettera b), le parole: «ovvero è stato condannato» sono sostituite dalle seguenti: «o il richiedente è stato condannato»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) l'articolo 29-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento). - 1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al presidente della Commissione territoriale competente, che procede all'esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)"»;
alla lettera f), numero 2.1, le parole: «ed e);» sono sostituite dalle seguenti: «ed e)».
All'articolo 3:
al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b), la parola: «prorogabile» è sostituita dalla seguente: «, prorogabile»;
al comma 2:
alla lettera a), capoverso Art. 5-bis:
al comma 1, dopo le parole: «
al comma 3, dopo le parole: «richiedente protezione internazionale» sono inserite le seguenti: «, ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, nonchè nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
alla lettera b):
al numero 1.1, le parole: «o nelle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «, o nelle condizioni»;
al numero 2), dopo le parole: «novanta giorni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «rimpatri.» è sostituita dalla seguente: «rimpatri»;
dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'età dichiarata da un minore si applicano le disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2"»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) all'articolo 9, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
"4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità, anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis e dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo 10, è effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente articolo e all'articolo 11"»;
al comma 4, lettera b), capoverso 2-bis), la parola: «2-bis)» è sostituita dalla seguente: «2-bis.», le parole: «garante nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Garante nazionale» e le parole: «detenute o» sono soppresse.
All'articolo 4:
al comma 1:
alla lettera b):
dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) al comma 4, dopo le parole: "Il prefetto," sono inserite le seguenti: "informato il sindaco del comune nel cui territorio è situato il centro di prima accoglienza e"»;
al numero 2), capoverso 4-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto»;
alla lettera c), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «ed abitativi» sono sostituite dalle seguenti: «, abitativi e di sicurezza nonchè idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali»;
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) all'articolo 22-bis:
1) al comma 1, dopo la parola: "impiego" sono inserite le seguenti: "di richiedenti protezione internazionale e";
2) al comma 3, dopo la parola: "coinvolgimento" sono inserite le seguenti: "dei richiedenti protezione internazionale e".»;
al comma 2, le parole: «n. 1 e c)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1), e c),»;
al comma 3:
alla lettera b):
al capoverso 1:
la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
«a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del
a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del
alla lettera e), dopo le parole: «comma 12-quater» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera g), le parole: «decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge»;
al capoverso 1-bis, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
dopo il capoverso 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera b) del comma l avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della
alla lettera c), capoverso 2-bis), alinea, la parola: «2-bis)» è sostituita dalla seguente: «2-bis.»;
al comma 5, capoverso 1, sono premesse le seguenti parole: «Art. 9-ter. -» e le parole: «massimo trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi»;
al comma 6, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9-ter della
All'articolo 5:
al comma 2:
all'alinea, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) formazione linguistica finalizzata alla conoscenza della lingua italiana almeno di livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
b) conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti nella Costituzione della Repubblica italiana;
b-bis) orientamento ai servizi pubblici essenziali;
c) orientamento all'inserimento lavorativo».
All'articolo 6:
al comma 1, capoverso 7-bis, le parole: «risulta l'autore» sono sostituite dalle seguenti: «risulta essere autore».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «delle proprie funzioni e» sono sostituite dalle seguenti: «delle proprie funzioni, e».
All'articolo 8:
al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: «n. 354» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla rubrica, la parola: «Modifica » è sostituita dalla seguente: «Modifiche».
All'articolo 9:
al comma 1, capoverso Art. 391-ter, primo comma, le parole: «Fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi» e le parole: «al fine renderlo» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di renderlo».
All'articolo 10:
al comma 1, lettera a), la cifra: «2.000,00» è sostituita dalla seguente: «2.000»;
alla rubrica, le parole: «Modifica dell'» sono sostituite dalle seguenti: «Modifiche all'».
All'articolo 11:
al comma 1, lettera a):
al numero 1), capoverso 1, le parole: «o condannate» sono sostituite dalle seguenti: «o siano state condannate»;
al numero 2), capoverso, le parole: «La violazione di divieti» sono sostituite dalle seguenti: «6. La violazione dei divieti».
All'articolo 12:
al comma 1, al primo periodo, la parola: «implementare» è sostituita dalla seguente: «rafforzare» e, al secondo periodo, le parole: «all'articolo 1, della» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1 della»;
al comma 3, terzo periodo, le parole: «all'articolo 16, della» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 della»;
al comma 4, dopo le parole: «dalle sanzioni amministrative pecuniarie» sono inserite le seguenti: «irrogate ai sensi del comma 3» e la parola: «riassegnate» è sostituita dalla seguente: «riassegnati».
All'articolo 13:
al comma 1:
alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «contro tortura» sono sostituite dalle seguenti: «contro la tortura» e le parole: «ratificato con legge» sono sostituite dalle seguenti: «ratificato ai sensi della legge»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5.1. Il Garante nazionale può delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonchè alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5, quando particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi"»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) al comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 4 del regolamento di cui al
All'articolo 14:
al comma 3, le parole: «all'U.d.V.» sono sostituite dalle seguenti: «all'unità di voto» e le parole: «con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma,» e la parola: «civile;» è sostituita dalla seguente: «civile.».