Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 74. Persona e famiglia |
Capitolo: | 74.3 stranieri |
Data: | 28/05/2007 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1. Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 74.3.22 - L. 28 maggio 2007, n. 68.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.
(G.U. 1 giugno 2007, n. 126)
Art. 1. Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Comma così modificato dall'art. 11 del