Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 07/08/2020 |
Numero: | 82 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 11/2011 |
Art. 2. Prescrizioni. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 11/2011 |
Art. 3. Modifiche al preambolo della l.r. 34/2020 |
Art. 4. Linee guida in materia di sottoprodotti. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 34/2020 |
§ 5.4.302 - L.R. 7 agosto 2020, n. 82.
Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011.
(B.U. 12 agosto 2020, n. 81)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 3 bis, e l'articolo 4, comma 1, lettera n bis), dello Statuto;
Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
Visto il
Vista la
Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti);
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della
Considerato quanto segue:
1. L'articolo 34 del
2. L'articolo 3 quater del
3. In linea con le politiche dell'Unione europea, è necessario promuovere un modello economico nel quale i residui derivanti dalle attività di produzione e di consumo siano reintegrati nel ciclo produttivo secondo una logica di rigenerazione delle risorse, al fine di ridurre l'impatto umano sull'ambiente;
4 È necessario adottare una strategia che miri a creare una sinergia tra i vari settori d'intervento con misure volte allo sviluppo di un'economia circolare nella materia dei rifiuti;
5. Per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente preambolo, la Regione ha approvato la
6. L'articolo 3 della
7. Relativamente all'articolo 3 della
8. È, inoltre, necessario precisare che le linee guida che la Giunta regionale può adottare sono esclusivamente rivolte ad individuare modalità operative uniformi sull'intero territorio regionale, relativamente all'applicazione dell'articolo 184 bis del
9. È, pertanto, necessario procedere al chiarimento e alla precisazione del preambolo della
10. Sotto altro aspetto, inerente in particolare alla disciplina dell’installazione degli impianti fotovoltaici a terra, è opportuno intervenire sulla
11. A tal fine, con la presente legge, si definiscono ulteriormente le prescrizioni da rispettare a tutela delle stesse aree agricole da eccessivi consumi di suolo derivanti da grandi installazioni espansive di fotovoltaico posizionato a terra;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche al preambolo della
1. Dopo il punto 16 del preambolo della
“16 bis. Al fine di preservare le aree agricole dagli effetti negativi di uno sviluppo non controllato delle installazioni di pannelli fotovoltaici posizionati a terra, viene definito un quadro di prescrizioni per la tutela delle stesse aree agricole da eccessivi consumi di suolo derivanti da grandi installazioni espansive di fotovoltaico posizionato a terra;”.
Art. 2. Prescrizioni. Modifiche all’articolo 9 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della
“1 bis. Fatte salve le aree individuate all’articolo 5, nelle aree rurali come definite dall’articolo 64 della
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 9 della
“1 ter. Nelle aree rurali di cui al comma 1 bis, per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio è rilasciata previa intesa con il comune o i comuni interessati dall’impianto.”.
3. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 9 della
“1 quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente comma, relativi all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del
Art. 3. Modifiche al preambolo della
1. Nel preambolo della
2. Nel preambolo della
“Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti);”.
Art. 4. Linee guida in materia di sottoprodotti. Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
“Art. 3 - Linee guida per stabilire modalità operative
1. Nel rispetto della normativa statale di riferimento e, in particolare, dell'articolo 183 e dell'articolo 184 bis del
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2021, n. 177, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.