§ 1.4.240 - Decreto Presidenziale 8 ottobre 2020, n. 27.
Revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegate al Decreto Presidenziale 23 gennaio 2012, n. 12, Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
(G.U.R. 27 novembre 2020, n. 59 - S.O. n. 43)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto il Decreto Presidenziale 23 gennaio 2012, n. 12 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 Supp. Ord. n. 1 del 17 febbraio 2012, di adozione del "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2–bis e 2–ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico";
Vista la D.G.R. n. 209 del 21 giugno 2012, con la quale è stato apprezzato il "Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012" che fra l'altro prevede, entro il 30 giugno 2014, la revisione biennale dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, commi 2–bis, 2–ter della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Vista la direttiva assessoriale prot. n. 71041 del 28 maggio 2014, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dà indicazioni alla Presidenza della Regione, agli Assessorati regionali, ai Dipartimenti regionali, agli Uffici speciali e agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione sulle procedure da porre in essere per la revisione biennale dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5";
Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana con nota prot. n. 16247/301.04 del 7 agosto 2014 e la nota prot. n. 125694 del 9 ottobre 2014 con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e il dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale forniscono, alla luce del citato parere, ulteriori indirizzi operativi per l'aggiornamento delle Tabelle "A e "B", allegate ai regolamenti già adottati dai singoli Dipartimenti regionali;
Visto il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Parte I - n. 28 del 1° luglio 2016 supplemento ordinario;
Vista la direttiva assessoriale n. 45092 del 17 aprile 2018, "Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa §4.1 Certezza e contenimento dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Misura di semplificazione di cui al §4.1.3: Revisione biennale dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti", con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dà indicazioni alla Presidenza della Regione, agli Assessorati regionali, ai Dipartimenti regionali, agli Uffici speciali e agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione sulle procedure da porre in essere per la revisione biennale dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" che ha abrogato la precedente legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizione per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso dei documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
Visto, in particolare, l'art. 2 comma 3, della citata legge regionale 21 maggio 2019 n. 7, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le Amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a 60 giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";
Visto il medesimo art. 2, comma 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i 150 giorni";
Visto il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 con il quale il Presidente della Regione siciliana ha emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
Vista la direttiva assessoriale n. 102093 del 13 settembre 2019, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica comunica alle strutture regionali la necessità di adeguare le revisioni dei procedimenti amministrativi alla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
Preso atto dell'avvenuta revisione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, svolta in linea ai principi ed ai criteri della semplificazione dei procedimenti amministrativi;
Vista la Tabella "A" con la quale si procede, ai sensi della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, art. 2, comma 3, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegata Tabella "A" al Decreto Presidenziale 23 gennaio 2012, n. 12;
Vista la Tabella "B" con la quale si procede, ai sensi della legge regionale n. 7/2019, art. 2, comma 4, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegata Tabella "B" al Decreto Presidenziale 23 gennaio 2012, n. 12;
Viste le relazioni 17 ottobre 2019, n. 70340 e 23 marzo 2020, n. 10686 a firma del Dirigente generale del Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, con la quale si motiva, per i procedimenti amministrativi di competenza, la ragione che rende necessaria la revisione, e per quelli inseriti nella citata tabella "B", la giustificazione della fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;
Considerato che, relativamente alla revisione dei procedimenti di cui alla Tabella "B" sussistono le motivazioni previste dal citato art. 2, comma 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;
Vista la nota prot. n. 5523 del 16 gennaio 2020, con la quale è stato espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella "B" per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;
Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana con nota prot. n. 2404 del 4 febbraio 2020 sullo schema di regolamento di revisione biennale delle tabelle "A" e "B" relative ai tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento, riscontrato con le note DASOE nr. 6248 del 20 febbraio 2020 e nr. 10686 del 23 marzo 2020;
Visto il parere n. 110/2020 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 7 aprile 2020, riscontrato con relazione DASOE n. 21111 del 5 giugno 2020;
Vista la D.G.R. n. 390 del 10 settembre 2020;
Su proposta dell'Assessore regionale per la salute;
Emana
il seguente regolamento
Art. 1. Oggetto.
1. Le tabelle "A" e "B" allegate al Decreto Presidenziale 23 gennaio 2012, n. 12 sono sostituite rispettivamente dalle tabelle "A" e "B" allegate al presente regolamento.
Art. 2. Norme finali, entrata in vigore e disciplina transitoria.
1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente regolamento è reso altresì accessibile nel sito istituzionale della Regione.
3. I termini previsti nelle nuove tabelle "A" e "B" si applicano ai procedimenti che avranno inizio a partire dal giorno della entrata in vigore del presente regolamento. Ai procedimenti già iniziati a tale data continuano ad applicarsi i termini previsti nelle previgenti tabelle "A" e "B".
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.