§ 1.4.90 - L.R. 18 marzo 2011, n. 10.
Disposizioni urgenti in materia di enti locali.
(B.U. 21 marzo 2011, n. 9)
Art. 1. Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali e provinciali
1. Fino all'approvazione di una legge regionale di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali, per la composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali e provinciali nel territorio della Regione si applicano le disposizioni che seguono.
2. Limitatamente al turno delle elezioni amministrative del 2011, per la composizione dei consigli comunali continua ad applicarsi l'articolo 10 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4).
3. Il numero degli assessori provinciali non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri provinciali, computando a tale fine il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità .
Art. 2. Riduzione dei costi e disposizioni varie
1. Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modificazioni, sono soppresse, tranne la Municipalità di Pirri, nel Comune di Cagliari, e la Municipalità della Nurra rappresentativa delle frazioni di Tottubella, La Pedraia, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera, nel Comune di Sassari. Ai presidenti del Consiglio delle municipalità è corrisposta un'indennità di funzione per l'espletamento del mandato inerente le finalità istituzionali pari a un ottavo dell'indennità massima mensile prevista per il rispettivo sindaco. Ai componenti dei consigli delle municipalità è riconosciuto il gettone di presenza per le riunioni dell'assemblea e delle commissioni di cui sono componenti. Alle spese per l'indennità mensile e i gettoni di presenza si fa fronte con le risorse delle quote del fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 annualmente assegnate, rispettivamente, ai Comuni di Cagliari e Sassari .
2. Per determinare il quorum dei votanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero.
3. [Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) dopo le parole "le unioni di comuni sono" sono aggiunte le parole "associazioni di". Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le unioni di comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma] .
4. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. In attesa di una disciplina regionale di razionalizzazione della materia non si applica in Sardegna l'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2001, n. 191 (legge finanziaria 2010).
6. Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) .
7. In attesa di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), e altri rapporti formativi derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall’attuazione di programmi finalizzati all’occupazione o il cui onere è comunque finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, non si applicano agli enti locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità né ai comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali l'incidenza delle spese per il personale è inferiore al 50 per cento delle spese correnti, le disposizioni dell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni, dell’articolo 9, comma 28 e ivi comprese quelle di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), articolo 4, comma 102, lettere a) e b) .
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).