§ 1.4.125 - L.R. 26 giugno 2024, n. 4.
Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:26/06/2024
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali.
Art. 2.  Abrogazioni.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 1.4.125 - L.R. 26 giugno 2024, n. 4.

Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali.

(B.U. 28 giugno 2024, n. 34)

 

Art. 1. Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali.

1. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività delle circoscrizioni territoriali delle Province come risultanti dalla compiuta attuazione della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro il 30 aprile 2025, indice in un'unica tornata le elezioni dei Presidenti di provincia, dei consigli provinciali e dei consigli delle città metropolitane.

2. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono entro i sessanta giorni successivi all'indizione. Si applica la disciplina statale sul sistema elettorale delle province e delle città metropolitane in vigore alla data del decreto di indizione delle elezioni.

 

     Art. 2. Abrogazioni.

1. Il comma 8 dell'articolo 23, della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali) è abrogato.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse già stanziate per tali finalità nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026 in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 1.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).