Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 26/06/2024 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali. |
Art. 2. Abrogazioni. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 1.4.125 - L.R. 26 giugno 2024, n. 4.
Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali.
(B.U. 28 giugno 2024, n. 34)
Art. 1. Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali.
1. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività delle circoscrizioni territoriali delle Province come risultanti dalla compiuta attuazione della
2. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono entro i sessanta giorni successivi all'indizione. Si applica la disciplina statale sul sistema elettorale delle province e delle città metropolitane in vigore alla data del decreto di indizione delle elezioni.
Art. 2. Abrogazioni.
1. Il comma 8 dell'articolo 23, della
Art. 3. Norma finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse già stanziate per tali finalità nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026 in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 1.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).