§ 9.3.166 - Regolamento 22 settembre 2020, n. 1318.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1318 della Commissione che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/21 e (UE) 2020/194 per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:22/09/2020
Numero:1318


Sommario
Art. 1.  Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/21
Art. 2.  Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 9.3.166 - Regolamento 22 settembre 2020, n. 1318.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1318 della Commissione che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/21 e (UE) 2020/194 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19

(G.U.U.E. 23 settembre 2020, n. L 309)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 47 terdecies, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione (2) stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/21 (3), la Commissione deve mettere un portale web a disposizione degli Stati membri che scelgono di pubblicare, tra l’altro, le aliquote d’imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 47 octies, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010 a decorrere dal 1 gennaio 2021.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione (4) stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 è stato abrogato e sostituito, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2021, dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione (5) per rispecchiare l’estensione dell’ambito di applicazione dei regimi speciali ai soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi e che effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni. Tuttavia, per quanto riguarda la presentazione e le rettifiche delle dichiarazioni IVA relativamente alle prestazioni di servizi disciplinate dai regimi speciali di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 effettuate prima del 1 gennaio 2021, detto regolamento di esecuzione continua ad applicarsi fino al 10 febbraio 2024. Questo al fine di garantire che l’attuale meccanismo di rettifica continui ad applicarsi alle cessioni effettuate prima del 1 gennaio 2021. Le rettifiche delle dichiarazioni IVA possono essere eseguite entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale.

(3) Tali modifiche sono state apportate per rispecchiare l’estensione dei regimi speciali stabiliti al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (6) operata dalle direttive del Consiglio (UE) 2017/2455 (7) e (UE) 2019/1995 (8) e le corrispondenti modifiche apportate al regolamento (UE) n. 904/2010 dal regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio (9).

(4) L’insorgenza della crisi COVID-19, che colpisce duramente tutti gli Stati membri e li costringe a prendere provvedimenti immediati a livello nazionale prioritariamente mediante riassegnazione di risorse destinate ad altre tematiche, determina per alcuni Stati membri difficoltà a perfezionare i sistemi informatici necessari per attuare e applicare tali modifiche a decorrere dal 1 gennaio 2021. Pertanto, le date di applicazione delle modifiche del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e del regolamento (UE) n. 904/2010 sono state rinviate di sei mesi, ossia al 1 luglio 2021, dalla decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio (10) e dal regolamento (UE) 2020/1108 del Consiglio (11).

(5) Affinché i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/21 e (UE) 2020/194 si applichino a decorrere dalla stessa data delle disposizioni modificate del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e del regolamento (UE) n. 904/2010, è opportuno che detti regolamenti di esecuzione si applichino a decorrere dal 1 luglio 2021.

(6) È altresì necessario chiarire che le informazioni che un intermediario deve fornire all’atto dell’iscrizione di cui all’allegato I, casella 21, colonna E, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 si riferiscono solo a eventuali numeri d’identificazione precedenti che consentono a tale persona di agire in qualità di intermediario.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/21 e (UE) 2020/194.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/21

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/21 è così modificato:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

All’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) a decorrere dal 1 luglio 2021 le aliquote d’imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente ai regimi speciali del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE di cui all’articolo 47 octies, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010.”.»;

2) all’articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 2021.».

 

     Art. 2. Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 è così modificato:

1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 è abrogato con effetto a decorrere dal 1 luglio 2021.

Tuttavia, per quanto riguarda la presentazione e le rettifiche delle dichiarazioni IVA relativamente alle prestazioni di servizi disciplinate da uno dei regimi speciali di cui al suddetto regolamento di esecuzione effettuate prima del 1 luglio 2021, esso continua ad applicarsi fino al 10 agosto 2024.»;

2) all’articolo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 2021.»;

3) l’allegato I è così modificato:

a) alla casella 21, la colonna E è sostituita dalla seguente:

«Numero(i) dell’intermediario attribuito(i) dallo Stato membro d’identificazione a norma dell’articolo 369 octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE se l’intermediario ha precedentemente agito in tale qualità»;

b) la nota in calce 13 è sostituita dalla seguente:

«(13) La data d’inizio dell’applicazione del regime è identica alla data riportata nella colonna D, casella 19 e, in caso di preregistrazione ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, non può essere antecedente al 1 luglio 2021.».

 

     Art. 3. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 29 dell’1.2.2012, pag. 13).

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/21 della Commissione, del 14 gennaio 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 11 del 15.1.2020, pag. 1).

(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, del 13 settembre 2012, recante modalità d’applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi (GU L 249 del 14.9.2012, pag. 3).

(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione, del 12 febbraio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni (GU L 40 del 13.2.2020, pag. 114).

(6) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(7) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

(8) Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 1).

(9) Regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 1).

(10) Decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 244 del 29.7.2020, pag. 3).

(11) Regolamento (UE) 2020/1108 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 244 del 29.7.2020, pag. 1).