§ 9.3.163 - Regolamento 12 febbraio 2020, n. 194.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:12/02/2020
Numero:194


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Funzionalità dell’interfaccia elettronica
Art. 3.  Trasmissione delle informazioni d'identificazione
Art. 4.  Presentazione della dichiarazione IVA da parte del soggetto passivo o dell'intermediario
Art. 5.  Trasmissione di informazioni contenute nella dichiarazione IVA
Art. 6.  Numero di riferimento unico
Art. 7.  Abrogazione
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 9.3.163 - Regolamento 12 febbraio 2020, n. 194.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

(G.U.U.E. 13 febbraio 2020, n. L 40)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 47 terdecies, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) Il capo 6 del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), che disciplina i regimi speciali per i soggetti che prestano taluni servizi, è stato modificato dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (3) e dalla direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio (4) al fine di ampliare i regimi speciali. Le misure necessarie a ottemperare a tali due direttive di modifica sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(2) Il regolamento (UE) n. 904/2010 stabilisce norme relative alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (IVA). Gli articoli 47 ter, 47 quater, 47 quinquies e 47 sexies riguardano lo scambio di determinate informazioni relative ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE. Tali articoli disciplinano in particolare lo scambio di elementi d'identificazione e di informazioni dettagliate relative alle dichiarazioni IVA nonché lo scambio di eventuali modifiche di tali dati. Detti articoli sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(3) Per garantire che le informazioni di cui ai suddetti articoli siano scambiate in modo uniforme è necessario adottare le modalità tecniche per tale scambio, incluso un messaggio elettronico comune. Ciò consentirebbe inoltre lo sviluppo uniforme delle specifiche tecniche e funzionali, dato che queste seguirebbero un quadro regolamentato.

(4) È inoltre opportuno che siano scambiate senza indugio e in modo uniforme anche alcune informazioni, quali l’esclusione dai regimi speciali, la cessazione volontaria o il cambiamento di Stato membro d'identificazione, al fine di consentire agli Stati membri di controllare l’applicazione corretta dei regimi speciali e di lottare contro le frodi. A tal fine è opportuno prevedere disposizioni comuni per lo scambio elettronico di tali informazioni.

(5) Allo scopo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i soggetti passivi occorre stabilire alcuni requisiti relativi all’interfaccia elettronica che faciliteranno la presentazione, da parte dei soggetti passivi, dei dati identificativi e delle dichiarazioni IVA. Gli Stati membri hanno la facoltà di aggiungere nuove funzionalità allo scopo di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi.

(6) È necessario chiarire quali informazioni specifiche si debbano presentare nei casi in cui non si siano effettuate cessioni o prestazioni afferenti ai regimi speciali in un dato periodo.

(7) Al fine di consentire agli Stati membri e ai soggetti passivi di fare riferimento alle dichiarazioni IVA in modo inequivocabile nelle loro successive comunicazioni, in particolare nelle comunicazioni relative al pagamento dell’imposta, è opportuno che lo Stato membro d'identificazione assegni un numero di riferimento unico a ciascuna dichiarazione IVA.

(8) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data alla quale si applicano gli articoli 47 ter, 47 quater, 47 quinquies e 47 sexies del regolamento (UE) n. 904/2010.

(9) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione (5) stabilisce le modalità di applicazione a norma degli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 904/2010 in merito allo scambio delle informazioni connesse ai regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici. Detti articoli sono applicabili dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021. È tuttavia opportuno continuare ad applicarlo fino al 10 febbraio 2024 per quanto riguarda la presentazione e le rettifiche delle dichiarazioni IVA relativamente alle prestazioni di servizi disciplinate da uno dei regimi speciali di cui al suddetto regolamento di esecuzione effettuate prima del 1° gennaio 2021.

(10) Le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «regime non UE», il regime speciale applicabile ai servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE;

2) «regime UE», il regime speciale applicabile alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, alle cessioni di beni effettuate in uno Stato membro mediante interfacce elettroniche che agevolano tali cessioni ai sensi dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e ai servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della medesima direttiva;

3) «regime d'importazione», il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;

4) «regimi speciali», il regime non UE, il regime UE e il regime d'importazione.

 

     Art. 2. Funzionalità dell’interfaccia elettronica

L’interfaccia elettronica dello Stato membro d'identificazione, che permette a un soggetto passivo o a un intermediario che agisce per suo conto di registrarsi per beneficiare di uno dei regimi speciali e di presentare la dichiarazione di imposta sul valore aggiunto (IVA) allo Stato membro d'identificazione nell’ambito del relativo regime, deve disporre delle seguenti funzionalità:

a) consentire la possibilità di salvare le informazioni, e le eventuali modifiche delle stesse, da comunicare ai sensi dell'articolo 361 o 369 septdecies della direttiva 2006/112/CE nonché le informazioni da inserire nella dichiarazione IVA a norma dell'articolo 365, 369 octies o 369 unvicies della medesima direttiva, prima di comunicare tali informazioni o modifiche;

b) consentire al soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto di presentare le informazioni pertinenti relative alle dichiarazioni IVA tramite un trasferimento di file elettronici, nel rispetto delle condizioni fissate dallo Stato membro d'identificazione.

 

     Art. 3. Trasmissione delle informazioni d'identificazione

1. Lo Stato membro d'identificazione trasmette agli altri Stati membri le seguenti informazioni, nonché le eventuali modifiche apportate alle stesse, mediante la rete CCN/CSI:

(a) informazioni per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime non UE;

(b) informazioni per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime UE;

(c) informazioni per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime d'importazione;

(d) informazioni per identificare un intermediario;

(e) il numero d'identificazione attribuito al soggetto passivo o a un intermediario.

2. Il messaggio elettronico comune di cui all’allegato I è usato per trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1 utilizzando la seguente colonna per ciascun caso:

(a) colonna B per il regime non UE;

(b) colonna C per il regime UE;

(c) colonna D per il regime d'importazione ai fini dell'identificazione del soggetto passivo ai sensi dell'articolo 369 septdecies, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2006/112/CE;

(d) colonna E per il regime d'importazione ai fini dell'identificazione dell'intermediario ai sensi dell'articolo 369 septdecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

3. Lo Stato membro d'identificazione informa senza indugio gli altri Stati membri tramite la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato II del presente regolamento, se il soggetto passivo:

(a) è escluso o radiato dal registro d'identificazione di uno dei regimi speciali a norma degli articoli 363 e 369 sexies o dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2006/112/CE;

(b) cessa volontariamente di utilizzare uno dei regimi speciali;

(c) cambia lo Stato membro d'identificazione nell’ambito del regime UE o del regime d'importazione.

4. Lo Stato membro d'identificazione informa senza indugio gli altri Stati membri tramite la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato II del presente regolamento, se l'intermediario:

(a) è radiato dal registro d'identificazione ai sensi dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE;

(b) cessa volontariamente di agire in qualità di intermediario;

(c) cambia lo Stato membro d'identificazione.

5. I numeri individuali d'identificazione IVA attribuiti o applicabili ai soggetti passivi a norma dell'articolo 369 octodecies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE sono scambiati automaticamente fra lo Stato membro d'identificazione e l'altro Stato membro attraverso un registro centrale o un altro strumento affidabile per lo scambio di dati, in modo da garantire in ogni momento che gli Stati membri dispongano di una visione aggiornata della validità di tutti questi numeri d'identificazione IVA attribuiti da tutti gli Stati membri.

 

     Art. 4. Presentazione della dichiarazione IVA da parte del soggetto passivo o dell'intermediario

1. Il soggetto passivo o, se pertinente nel caso del regime d'importazione, l'intermediario che agisce per suo conto, presenta la dichiarazione IVA contenente le informazioni di cui all' articolo 365, 369 octies o 369 unvicies della direttiva 2006/112/CE allo Stato membro d'identificazione, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato III del presente regolamento. La colonna B di tale messaggio elettronico comune è utilizzata per il regime non UE, la colonna C per il regime UE e la colonna D per il regime d'importazione.

2. Se un soggetto passivo non effettua alcuna cessione né presta alcun servizio nell’ambito dei regimi speciali in qualsiasi Stato membro durante un periodo d’imposta e non deve apportare modifiche alle precedenti dichiarazioni IVA, esso presenta una dichiarazione IVA a saldo zero. A tal fine si compilano solo le seguenti caselle del messaggio elettronico comune di cui all'allegato III:

(a) caselle 1, 2, 11 e 24 per il regime non UE;

(b) caselle 1, 2, 21 e 24 per il regime UE;

(c) caselle 1, 1a, 2, 11 e 24 per il regime d'importazione.

3. Il soggetto passivo o, se pertinente nel caso del regime d'importazione, l'intermediario che agisce per suo conto è tenuto unicamente a inserire le cessioni e le prestazioni relative a uno Stato membro di consumo se le cessioni di beni o le prestazioni di servizi nell'ambito dei regimi speciali sono state effettuate in tale Stato membro entro il periodo d'imposta.

Inoltre, nel caso di un regime UE, il soggetto passivo è tenuto unicamente a inserire le cessioni di cui all'articolo 369 octies, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE relative a uno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati se i beni interessati dal regime UE sono stati spediti o trasportati a partire da detto Stato membro entro il periodo d'imposta. Analogamente, il soggetto passivo è tenuto a inserire le prestazioni effettuate a partire da uno Stato membro di stabilimento soltanto se le prestazioni di servizi nell’ambito del regime UE sono state effettuate a partire dallo Stato membro interessato entro il periodo d’imposta.

 

     Art. 5. Trasmissione di informazioni contenute nella dichiarazione IVA

Le informazioni contenute nella dichiarazione IVA di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono inviate dallo Stato membro d'identificazione mediante la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato III:

a) a ciascuno Stato membro di consumo indicato nella dichiarazione IVA;

b) inoltre, nel caso del regime UE, a ciascuno degli Stati membri seguenti indicati nella dichiarazione IVA:

i) ciascuno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati;

ii) ciascuno Stato membro di stabilimento a partire dal quale sono stati prestati i servizi.

 

Ai fini del primo comma, lo Stato membro d'identificazione trasmette a ciascuno Stato membro interessato le informazioni generali contenute nella parte 1 del messaggio elettronico comune di cui all’allegato III, unitamente alle informazioni contenute nelle parti 2, 3 e 4 di detto messaggio relative a tale Stato membro.

 

     Art. 6. Numero di riferimento unico

Le informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 5 recano un numero di riferimento unico, assegnato dallo Stato membro d'identificazione, specifico per ciascuna dichiarazione IVA.

 

     Art. 7. Abrogazione [1]

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o luglio 2021.

Tuttavia, per quanto riguarda la presentazione e le rettifiche delle dichiarazioni IVA relativamente alle prestazioni di servizi disciplinate da uno dei regimi speciali di cui al suddetto regolamento di esecuzione effettuate prima del 1o luglio 2021, esso continua ad applicarsi fino al 10 agosto 2024.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021 [2].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

(4) Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 1).

(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, del 13 settembre 2012, recante modalità d’applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi (GU L 249 del 14.9.2012, pag. 3).

 

ALLEGATI [3]


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 del Regolamento 22 settembre 2020, n. 1318.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del Regolamento 22 settembre 2020, n. 1318.

[3] Per una modifica all'allegato I, vedi l'art. 2 del Regolamento 22 settembre 2020, n. 1318.