Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.3 imposte indirette |
Data: | 12/02/2020 |
Numero: | 194 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Funzionalità dell’interfaccia elettronica |
Art. 3. Trasmissione delle informazioni d'identificazione |
Art. 4. Presentazione della dichiarazione IVA da parte del soggetto passivo o dell'intermediario |
Art. 5. Trasmissione di informazioni contenute nella dichiarazione IVA |
Art. 6. Numero di riferimento unico |
Art. 7. Abrogazione |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 9.3.163 - Regolamento 12 febbraio 2020, n. 194.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni
(G.U.U.E. 13 febbraio 2020, n. L 40)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il capo 6 del titolo XII della
(2) Il
(3) Per garantire che le informazioni di cui ai suddetti articoli siano scambiate in modo uniforme è necessario adottare le modalità tecniche per tale scambio, incluso un messaggio elettronico comune. Ciò consentirebbe inoltre lo sviluppo uniforme delle specifiche tecniche e funzionali, dato che queste seguirebbero un quadro regolamentato.
(4) È inoltre opportuno che siano scambiate senza indugio e in modo uniforme anche alcune informazioni, quali l’esclusione dai regimi speciali, la cessazione volontaria o il cambiamento di Stato membro d'identificazione, al fine di consentire agli Stati membri di controllare l’applicazione corretta dei regimi speciali e di lottare contro le frodi. A tal fine è opportuno prevedere disposizioni comuni per lo scambio elettronico di tali informazioni.
(5) Allo scopo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i soggetti passivi occorre stabilire alcuni requisiti relativi all’interfaccia elettronica che faciliteranno la presentazione, da parte dei soggetti passivi, dei dati identificativi e delle dichiarazioni IVA. Gli Stati membri hanno la facoltà di aggiungere nuove funzionalità allo scopo di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi.
(6) È necessario chiarire quali informazioni specifiche si debbano presentare nei casi in cui non si siano effettuate cessioni o prestazioni afferenti ai regimi speciali in un dato periodo.
(7) Al fine di consentire agli Stati membri e ai soggetti passivi di fare riferimento alle dichiarazioni IVA in modo inequivocabile nelle loro successive comunicazioni, in particolare nelle comunicazioni relative al pagamento dell’imposta, è opportuno che lo Stato membro d'identificazione assegni un numero di riferimento unico a ciascuna dichiarazione IVA.
(8) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data alla quale si applicano gli articoli 47 ter, 47 quater, 47 quinquies e 47 sexies del
(9) Il
(10) Le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «regime non UE», il regime speciale applicabile ai servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della
2) «regime UE», il regime speciale applicabile alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, alle cessioni di beni effettuate in uno Stato membro mediante interfacce elettroniche che agevolano tali cessioni ai sensi dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, della
3) «regime d'importazione», il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della
4) «regimi speciali», il regime non UE, il regime UE e il regime d'importazione.
Art. 2. Funzionalità dell’interfaccia elettronica
L’interfaccia elettronica dello Stato membro d'identificazione, che permette a un soggetto passivo o a un intermediario che agisce per suo conto di registrarsi per beneficiare di uno dei regimi speciali e di presentare la dichiarazione di imposta sul valore aggiunto (IVA) allo Stato membro d'identificazione nell’ambito del relativo regime, deve disporre delle seguenti funzionalità:
a) consentire la possibilità di salvare le informazioni, e le eventuali modifiche delle stesse, da comunicare ai sensi dell'articolo 361 o 369 septdecies della
b) consentire al soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto di presentare le informazioni pertinenti relative alle dichiarazioni IVA tramite un trasferimento di file elettronici, nel rispetto delle condizioni fissate dallo Stato membro d'identificazione.
Art. 3. Trasmissione delle informazioni d'identificazione
1. Lo Stato membro d'identificazione trasmette agli altri Stati membri le seguenti informazioni, nonché le eventuali modifiche apportate alle stesse, mediante la rete CCN/CSI:
(a) informazioni per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime non UE;
(b) informazioni per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime UE;
(c) informazioni per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime d'importazione;
(d) informazioni per identificare un intermediario;
(e) il numero d'identificazione attribuito al soggetto passivo o a un intermediario.
2. Il messaggio elettronico comune di cui all’allegato I è usato per trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1 utilizzando la seguente colonna per ciascun caso:
(a) colonna B per il regime non UE;
(b) colonna C per il regime UE;
(c) colonna D per il regime d'importazione ai fini dell'identificazione del soggetto passivo ai sensi dell'articolo 369 septdecies, paragrafo 1 o 3, della
(d) colonna E per il regime d'importazione ai fini dell'identificazione dell'intermediario ai sensi dell'articolo 369 septdecies, paragrafo 2, della
3. Lo Stato membro d'identificazione informa senza indugio gli altri Stati membri tramite la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato II del presente regolamento, se il soggetto passivo:
(a) è escluso o radiato dal registro d'identificazione di uno dei regimi speciali a norma degli articoli 363 e 369 sexies o dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 1 o 3, della
(b) cessa volontariamente di utilizzare uno dei regimi speciali;
(c) cambia lo Stato membro d'identificazione nell’ambito del regime UE o del regime d'importazione.
4. Lo Stato membro d'identificazione informa senza indugio gli altri Stati membri tramite la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato II del presente regolamento, se l'intermediario:
(a) è radiato dal registro d'identificazione ai sensi dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 2, della
(b) cessa volontariamente di agire in qualità di intermediario;
(c) cambia lo Stato membro d'identificazione.
5. I numeri individuali d'identificazione IVA attribuiti o applicabili ai soggetti passivi a norma dell'articolo 369 octodecies, paragrafi 1 e 3, della
Art. 4. Presentazione della dichiarazione IVA da parte del soggetto passivo o dell'intermediario
1. Il soggetto passivo o, se pertinente nel caso del regime d'importazione, l'intermediario che agisce per suo conto, presenta la dichiarazione IVA contenente le informazioni di cui all' articolo 365, 369 octies o 369 unvicies della
2. Se un soggetto passivo non effettua alcuna cessione né presta alcun servizio nell’ambito dei regimi speciali in qualsiasi Stato membro durante un periodo d’imposta e non deve apportare modifiche alle precedenti dichiarazioni IVA, esso presenta una dichiarazione IVA a saldo zero. A tal fine si compilano solo le seguenti caselle del messaggio elettronico comune di cui all'allegato III:
(a) caselle 1, 2, 11 e 24 per il regime non UE;
(b) caselle 1, 2, 21 e 24 per il regime UE;
(c) caselle 1, 1a, 2, 11 e 24 per il regime d'importazione.
3. Il soggetto passivo o, se pertinente nel caso del regime d'importazione, l'intermediario che agisce per suo conto è tenuto unicamente a inserire le cessioni e le prestazioni relative a uno Stato membro di consumo se le cessioni di beni o le prestazioni di servizi nell'ambito dei regimi speciali sono state effettuate in tale Stato membro entro il periodo d'imposta.
Inoltre, nel caso di un regime UE, il soggetto passivo è tenuto unicamente a inserire le cessioni di cui all'articolo 369 octies, paragrafo 2, lettere a) e b), della
Art. 5. Trasmissione di informazioni contenute nella dichiarazione IVA
Le informazioni contenute nella dichiarazione IVA di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono inviate dallo Stato membro d'identificazione mediante la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato III:
a) a ciascuno Stato membro di consumo indicato nella dichiarazione IVA;
b) inoltre, nel caso del regime UE, a ciascuno degli Stati membri seguenti indicati nella dichiarazione IVA:
i) ciascuno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati;
ii) ciascuno Stato membro di stabilimento a partire dal quale sono stati prestati i servizi.
Ai fini del primo comma, lo Stato membro d'identificazione trasmette a ciascuno Stato membro interessato le informazioni generali contenute nella parte 1 del messaggio elettronico comune di cui all’allegato III, unitamente alle informazioni contenute nelle parti 2, 3 e 4 di detto messaggio relative a tale Stato membro.
Art. 6. Numero di riferimento unico
Le informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 5 recano un numero di riferimento unico, assegnato dallo Stato membro d'identificazione, specifico per ciascuna dichiarazione IVA.
Il
Tuttavia, per quanto riguarda la presentazione e le rettifiche delle dichiarazioni IVA relativamente alle prestazioni di servizi disciplinate da uno dei regimi speciali di cui al suddetto regolamento di esecuzione effettuate prima del 1o luglio 2021, esso continua ad applicarsi fino al 10 agosto 2024.
Art. 8. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021 [2].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(1) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.
(2)
(3)
(4)
(5)
[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[3] Per una modifica all'allegato I, vedi l'art. 2 del