§ 9.3.145 - Regolamento 13 settembre 2012, n. 815.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, recante modalità d’applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:13/09/2012
Numero:815


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Funzionalità dell’interfaccia elettronica
Art. 3.  Trasmissione delle informazioni di identificazione
Art. 4.  Presentazione della dichiarazione IVA da parte del soggetto passivo
Art. 5.  Trasmissione di informazioni contenute nella dichiarazione IVA
Art. 6.  Numero di riferimento unico
Art. 7.  Rettifiche alle dichiarazioni IVA
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 9.3.145 - Regolamento 13 settembre 2012, n. 815. [1]

Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, recante modalità d’applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi

(G.U.U.E. 14 settembre 2012, n. L 249)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto [1], in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, l’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 45, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 51, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (UE) n. 904/2010 stabilisce le norme relative alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (IVA). Gli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 904/2010 riguardano in particolare lo scambio di informazioni relative ai regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto [2]. Tali regimi speciali prevedono un soggetto passivo stabilito fuori dallo Stato membro di consumo che dichiari l’IVA dovuta sulle vendite pertinenti effettuate nello Stato membro di consumo mediante un’interfaccia elettronica nello Stato membro di identificazione (sportello unico).

 

(2) Alcune informazioni relative alle operazioni realizzate nell’ambito di tali regimi speciali sono raccolte e scambiate tra gli Stati membri. In particolare, ciò riguarda lo scambio di dati identificativi, la raccolta e lo scambio di informazioni dettagliate sulle dichiarazioni IVA (comprese le rettifiche alle suddette dichiarazioni) tra Stati membri.

 

(3) Per garantire che le informazioni siano scambiate in modo uniforme, è necessario adottare le modalità tecniche per tale scambio, in particolare un messaggio elettronico comune. Ciò consentirebbe inoltre lo sviluppo uniforme delle specifiche tecniche e funzionali, dato che queste rientrerebbero in un quadro regolamentato.

 

(4) È inoltre opportuno scambiare senza indugio e in modo uniforme alcune informazioni relative alle modifiche dei dati identificativi come l’esclusione dai regimi speciali, la cessazione volontaria o il cambiamento di Stato membro di identificazione, al fine di consentire agli Stati membri di controllare l’applicazione corretta dei regimi speciali e di lottare contro le frodi. A tal fine, è opportuno prevedere disposizioni comuni per lo scambio elettronico di tali informazioni.

 

(5) Allo scopo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, occorre stabilire alcuni requisiti per l’interfaccia elettronica che consente ai soggetti passivi di presentare i dati identificativi e le dichiarazioni IVA. È opportuno consentire agli Stati membri di aggiungere nuove funzioni allo scopo di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi.

 

(6) Al fine di garantire che le informazioni relative alla registrazione nel regime e le dichiarazioni IVA presentate nell’ambito del regime possano essere trasmesse e trattate efficacemente, è opportuno che gli Stati membri sviluppino la loro interfaccia elettronica in modo uniforme. È pertanto necessario stabilire il messaggio elettronico comune per la trasmissione delle informazioni.

 

(7) È opportuno precisare le informazioni da presentare nei casi in cui, nel quadro dei regimi speciali, non siano state effettuate vendite nel corso di un determinato periodo, in uno o in tutti gli Stati membri.

 

(8) Al fine di consentire agli Stati membri e ai soggetti passivi di fare riferimento alle dichiarazioni IVA in modo inequivocabile nelle loro successive comunicazioni, in particolare nelle comunicazioni relative al pagamento dell’imposta, lo Stato membro di identificazione assegna un numero di riferimento unico a ciascuna dichiarazione IVA.

 

(9) Il presente regolamento si applica a decorrere dalla stessa data in cui si applicano gli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 904/2010.

 

(10) Le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

1) "regime non UE", il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE;

 

2) "regime UE", il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE;

 

3) "regimi speciali", il "regime UE" e il "regime non UE".

 

     Art. 2. Funzionalità dell’interfaccia elettronica

L’interfaccia elettronica dello Stato membro di identificazione, che permette a un soggetto passivo d’indicare che beneficia di uno dei regimi speciali e di presentare la dichiarazione di imposta sul valore aggiunto (IVA) allo Stato membro di identificazione nell’ambito del relativo regime, deve disporre delle seguenti funzionalità:

 

a) permettere di salvaguardare gli elementi di identificazione di cui all’articolo 361 della direttiva 2006/112/CE o la dichiarazione IVA a norma degli articoli 365 e 369 octies della direttiva 2006/112/CE, prima che siano trasmessi;

 

b) consentire al soggetto passivo di presentare le informazioni pertinenti relative alle dichiarazioni IVA tramite un trasferimento di file elettronico, nel rispetto delle condizioni fissate dallo Stato membro di identificazione.

 

     Art. 3. Trasmissione delle informazioni di identificazione

1. Lo Stato membro di identificazione trasmette le seguenti informazioni agli altri Stati membri, mediante la rete CCN/CSI:

 

a) informazioni per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime non UE;

 

b) dati simili per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime UE;

 

c) numero di identificazione attribuito.

 

Il messaggio elettronico comune di cui all’allegato I è usato per trasmettere le informazioni indicate al primo comma. La colonna B del messaggio elettronico comune di cui all’allegato I è utilizzata per il regime non UE e la colonna C del medesimo messaggio è utilizzata per il regime UE.

 

2. Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio gli altri Stati membri tramite la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato II del presente regolamento, se il soggetto passivo:

 

a) è escluso dai regimi speciali;

 

b) cessa volontariamente di utilizzare i regimi speciali;

 

c) cambia lo Stato membro di identificazione nell’ambito del regime UE.

 

     Art. 4. Presentazione della dichiarazione IVA da parte del soggetto passivo

1. Il soggetto passivo presenta la dichiarazione IVA contenente le informazioni di cui agli articoli 365 e 369 octies della direttiva 2006/112/CE allo Stato membro di identificazione, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato III del presente regolamento. La colonna B del messaggio elettronico comune di cui all’allegato III è utilizzata per il regime non UE e la colonna C del medesimo messaggio è utilizzata per il regime UE.

 

2. Se un soggetto passivo non presta alcun servizio nell’ambito dei regimi speciali in qualsiasi Stato membro durante un periodo d’imposta, esso presenta una dichiarazione IVA a saldo zero. A tal fine si compilano unicamente le caselle 1, 2 e 21 del messaggio elettronico comune di cui all’allegato III per il regime UE, e le caselle 1, 2 e 11 per il regime non UE.

 

3. Il soggetto passivo è tenuto a inserire le prestazioni relative a uno Stato membro di consumo e effettuate a partire da uno Stato membro di stabilimento soltanto se le prestazioni di servizi nell’ambito dei regimi speciali sono state effettuate nello o a partire dallo Stato membro interessato entro il periodo d’imposta.

 

     Art. 5. Trasmissione di informazioni contenute nella dichiarazione IVA

Le informazioni contenute nella dichiarazione IVA di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono inviate dallo Stato membro di identificazione a ogni Stato membro di consumo e di stabilimento menzionato nella dichiarazione IVA mediante la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato III del presente regolamento.

 

Ai fini del primo comma, lo Stato membro di identificazione trasmette allo Stato membro di consumo e di stabilimento nel quale o a partire dal quale sono state effettuate le prestazioni, le informazioni generali contenute nella parte 1 del messaggio elettronico comune di cui all’allegato III, unitamente alle informazioni contenute nella parte 2 di detto messaggio relative allo Stato membro di consumo o di stabilimento interessato.

 

Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni contenute nella dichiarazione IVA soltanto agli Stati membri che sono stati indicati in tale dichiarazione IVA.

 

     Art. 6. Numero di riferimento unico

Le informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 5 recano un numero di riferimento assegnato dallo Stato membro di identificazione che è unico per la specifica dichiarazione IVA.

 

     Art. 7. Rettifiche alle dichiarazioni IVA

Lo Stato membro di identificazione consente al soggetto passivo di rettificare le dichiarazioni IVA attraverso l’interfaccia elettronica di cui all’articolo 2. Lo Stato membro di identificazione trasmette, in conformità all’articolo 5, informazioni sulle rettifiche allo Stato membro o agli Stati membri di consumo e di stabilimento in questione, e assegna a tali informazioni una marcatura temporale.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

 

[2] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I [2]

 

Elementi di identificazione

 

Colonna A

Colonna B

Colonna C

 

 

 

Numero della casella

Regime non UE

Regime UE

 

 

 

1

Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 362 della direttiva 2006/112/CE [1]

Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE, compreso il codice paese

 

 

 

2

Numero di codice fiscale nazionale, se esiste

|

 

 

 

3

Ragione sociale

Ragione sociale

 

 

 

4

Denominazione(i) commerciale(i) dell’impresa se diversa dalla ragione sociale

Denominazione(i) commerciale(i) dell’impresa se diversa dalla ragione sociale

 

 

 

5

Indirizzo postale completo [2]

Indirizzo postale completo [3]

 

 

 

6

Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo

Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo se al di fuori dell’Unione

 

 

 

7

Indirizzo di posta elettronica del soggetto passivo

Indirizzo di posta elettronica del soggetto passivo

 

 

 

8

Sito(i) Internet del soggetto passivo se disponibile(i)

Sito(i) Internet del soggetto passivo se disponibile(i)

 

 

 

9

Nome del contatto

Nome del contatto

 

 

 

10

Numero di telefono

Numero di telefono

 

 

 

11

Numero IBAN

Numero IBAN

 

 

 

12

Numero BIC

Numero BIC

 

 

 

13.1

 

Numero(i) individuale(i) d’identificazione IVA o, se non disponibile(i), numero(i) di registrazione fiscale attribuito(i) dallo(gli) Stato(i) membro(i) in cui il soggetto passivo ha una o più stabili organizzazioni [4] in uno Stato membro diverso da quello di identificazione

 

 

 

14.1

 

Indirizzo(i) postale(i) completo(i) e ragione(i) sociale(i) delle stabili organizzazioni [5] in uno Stato membro diverso da quello di identificazione

 

 

 

15.1

 

Numero(i) d’identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito [6] attribuito(i) dagli Stati membri

 

 

 

16

Dichiarazione elettronica che indica che il soggetto passivo non è stabilito nell'Unione

|

 

 

 

17

Data di inizio dell’applicazione del regime [7]

Data di inizio dell’applicazione del regime [8]

 

 

 

18

Data della domanda di iscrizione al regime da parte del soggetto passivo

Data della domanda di iscrizione al regime da parte del soggetto passivo

 

 

 

19

Data della decisione di iscrizione adottata dallo Stato membro di identificazione

Data della decisione di iscrizione adottata dallo Stato membro di identificazione

 

 

 

20

| Indicazione che precisa se il soggetto passivo è un gruppo IVA [9]

 

 

 

 

21

Numero(i) individuale(i) d’identificazione IVA assegnato(i) dallo Stato membro di identificazione conformemente agli articoli 362 o 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE se il soggetto ha precedentemente beneficiato di uno dei regimi.

Numero(i) individuale(i) d’identificazione IVA assegnato(i) dallo Stato membro di identificazione conformemente agli articoli 362 o 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE se il soggetto ha precedentemente beneficiato di uno dei regimi.

 

[1] Per rispettare il formato: UExxxyyyyyz nel quale: xxx è il codice ISO a 3 cifre dello SMI; Yyyyy è il numero a 5 cifre assegnato dallo SMI; e z è una cifra di controllo.

 

[2] Codice postale da indicare se esistente.

 

[3] Codice postale da indicare se esistente.

 

[4] Laddove vi sia più di un’organizzazione stabile, utilizzare le caselle n. 13.1, 13.2 ecc.

 

[5] Laddove vi sia più di un’organizzazione stabile, utilizzare le caselle n. 14.1, 14.2 ecc.

 

[6] Se vi è più di un numero di identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuito dallo(gli) Stato(i) membro(i), utilizzare le caselle n. 15.1, 15.2 ecc.

 

[7] La data può essere in alcuni casi anteriore alla data di iscrizione al regime.

 

[8] La data può essere in alcuni casi anteriore alla data di iscrizione al regime.

 

[9] Si tratta di una semplice casella sì/no da barrare.

 

 

ALLEGATO II

 

Dati relativi allo status di soggetto passivo nel registro di uno Stato membro di identificazione

 

Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione, compreso il codice paese

 

Data a partire dalla quale il cambiamento è effettivo

Motivare il cambiamento di status del soggetto passivo nel registro utilizzando i seguenti codici: (1)il soggetto passivo ha notificato allo Stato membro di identificazione che non fornisce più servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici;(2)lo Stato membro di identificazione presume che le attività imponibili del soggetto passivo coperte dal regime speciale siano cessate;(3)il soggetto passivo non soddisfa più le condizioni necessarie per l’applicazione del regime speciale;(4)il soggetto passivo persiste a non osservare le norme del regime speciale;(5)il soggetto passivo ha chiesto di abbandonare volontariamente il regime;(6)il soggetto passivo ha chiesto di essere identificato in un nuovo Stato membro di identificazione.

 

 

ALLEGATO III

 

Dichiarazioni IVA

 

Parte 1:Informazioni generali

 

Colonna A

Colonna B

Colonna C

 

 

 

Numero della casella

Regime non UE

Regime UE

 

 

 

Numero di riferimento unico [1]:

 

 

 

 

 

1

Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 362 della direttiva 2006/112/CE

Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE, compreso il codice paese

 

 

 

2

Periodo IVA [2]

Periodo IVA [3]

 

 

 

2a

Date di inizio e fine del periodo [4]

Date di inizio e fine del periodo [5]

 

 

 

3

Valuta

Valuta

 

Parte 2:Per ogni Stato membro di consumo in cui l’IVA è dovuta [6]

 

2a)Prestazioni effettuate a partire dalla sede dell’attività economica o dalla stabile organizzazione nello Stato membro di identificazione

 

4.1

Codice paese dello Stato membro di consumo

Codice paese dello Stato membro di consumo

 

 

 

5.1

Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo

Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo

 

 

 

6.1

Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo

Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo

 

 

 

7.1

Base imponibile per aliquota normale

Base imponibile per aliquota normale

 

 

 

8.1

Importo dell’IVA per aliquota normale

Importo dell’IVA per aliquota normale

 

 

 

9.1

Base imponibile per aliquota ridotta

Base imponibile per aliquota ridotta

 

 

 

10.1

Importo dell’IVA per aliquota ridotta

Importo dell’IVA per aliquota ridotta

 

 

 

11.1

Importo totale dell’IVA da pagare

Importo totale dell’IVA da pagare per prestazioni di servizi effettuate dalla sede di attività economica o stabile organizzazione nello Stato membro di identificazione

 

 

 

2b)Prestazioni effettuate da stabili organizzazioni non ubicate nello Stato membro di identificazione [7]

 

 

 

 

 

12.1

| Codice paese dello Stato membro di consumo

 

 

 

 

13.1

| Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo

 

 

 

 

14.1

| Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo

 

 

 

 

15.1

| Numero individuale d’identificazione IVA, o, se non disponibile, numero di riferimento attribuito dallo Stato membro in cui ha sede la stabile organizzazione, incluso il codice paese

 

 

 

 

16.1

| Base imponibile per aliquota normale

 

 

 

 

17.1

| Importo dell’IVA da pagare per aliquota normale

 

 

 

 

18.1

| Base imponibile per aliquota ridotta

 

 

 

 

19.1

| Importo dell’IVA da pagare per aliquota ridotta

 

 

 

 

20.1

| Importo totale dell’IVA da pagare per prestazioni di servizi effettuate dalla stabile organizzazione nello Stato membro di identificazione

 

 

 

 

2c)Totale generale per la sede di attività economica o la stabile organizzazione nello Stato membro di identificazione, e per tutte le stabili organizzazioni in tutti gli altri Stati membri

 

 

 

 

 

21.1

| Importo totale dell’IVA dovuto da tutte le stabili organizzazioni (casella 11.1 + casella 11.2 … + casella 20.1 + casella 20.2 …)

 

 

[1] Il numero di riferimento assegnato dallo Stato membro di identificazione è composto da codice paese dello Stato membro di identificazione/numero di partita IVA/periodo, ad esempio GB/xxxxxxxxx/T1.aa + aggiunta della marcatura temporale per ciascuna versione. Il numero è attribuito dallo Stato membro di identificazione prima di trasmettere la dichiarazione agli altri Stati membri interessati.

 

[2] Si riferisce ai trimestri dell’anno civile: T1.aaaa – T2.aaaa – T3.aaaa T4.aaaa.

 

[3] Si riferisce ai trimestri dell’anno civile: T1.aaaa – T2.aaaa – T3.aaaa T4.aaaa.

 

[4] Da completare unicamente nei casi in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre. Si riferisce ai giorni di calendario: ggmm.aaaa–ggmm.aaaa.

 

[5] Da completare unicamente nei casi in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre. Si riferisce ai giorni di calendario: ggmm.aaaa–ggmm.aaaa.

 

[6] Qualora vi sia più di uno Stato membro di consumo (o se in un unico Stato membro di consumo vi è stata una variazione del tasso dell’IVA nel corso del trimestre), utilizzare le caselle n. 4.2, 5.2, 6.2 ecc.

 

[7] Qualora vi sia più di un’organizzazione stabile, utilizzare le caselle n. 12.1.2 13.1.2 14.1.2 ecc.


[1] Abrogato dall'art. 7 del Regolamento 12 febbraio 2020, n. 194, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Allegato così modificato dall'at. 1 del Regolamento 11 luglio 2018, n. 980.