Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.3 imposte indirette |
Data: | 13/09/2012 |
Numero: | 815 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Funzionalità dell’interfaccia elettronica |
Art. 3. Trasmissione delle informazioni di identificazione |
Art. 4. Presentazione della dichiarazione IVA da parte del soggetto passivo |
Art. 5. Trasmissione di informazioni contenute nella dichiarazione IVA |
Art. 6. Numero di riferimento unico |
Art. 7. Rettifiche alle dichiarazioni IVA |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 9.3.145 - Regolamento 13 settembre 2012, n. 815. [1]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, recante modalità d’applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi
(G.U.U.E. 14 settembre 2012, n. L 249)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Alcune informazioni relative alle operazioni realizzate nell’ambito di tali regimi speciali sono raccolte e scambiate tra gli Stati membri. In particolare, ciò riguarda lo scambio di dati identificativi, la raccolta e lo scambio di informazioni dettagliate sulle dichiarazioni IVA (comprese le rettifiche alle suddette dichiarazioni) tra Stati membri.
(3) Per garantire che le informazioni siano scambiate in modo uniforme, è necessario adottare le modalità tecniche per tale scambio, in particolare un messaggio elettronico comune. Ciò consentirebbe inoltre lo sviluppo uniforme delle specifiche tecniche e funzionali, dato che queste rientrerebbero in un quadro regolamentato.
(4) È inoltre opportuno scambiare senza indugio e in modo uniforme alcune informazioni relative alle modifiche dei dati identificativi come l’esclusione dai regimi speciali, la cessazione volontaria o il cambiamento di Stato membro di identificazione, al fine di consentire agli Stati membri di controllare l’applicazione corretta dei regimi speciali e di lottare contro le frodi. A tal fine, è opportuno prevedere disposizioni comuni per lo scambio elettronico di tali informazioni.
(5) Allo scopo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, occorre stabilire alcuni requisiti per l’interfaccia elettronica che consente ai soggetti passivi di presentare i dati identificativi e le dichiarazioni IVA. È opportuno consentire agli Stati membri di aggiungere nuove funzioni allo scopo di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi.
(6) Al fine di garantire che le informazioni relative alla registrazione nel regime e le dichiarazioni IVA presentate nell’ambito del regime possano essere trasmesse e trattate efficacemente, è opportuno che gli Stati membri sviluppino la loro interfaccia elettronica in modo uniforme. È pertanto necessario stabilire il messaggio elettronico comune per la trasmissione delle informazioni.
(7) È opportuno precisare le informazioni da presentare nei casi in cui, nel quadro dei regimi speciali, non siano state effettuate vendite nel corso di un determinato periodo, in uno o in tutti gli Stati membri.
(8) Al fine di consentire agli Stati membri e ai soggetti passivi di fare riferimento alle dichiarazioni IVA in modo inequivocabile nelle loro successive comunicazioni, in particolare nelle comunicazioni relative al pagamento dell’imposta, lo Stato membro di identificazione assegna un numero di riferimento unico a ciascuna dichiarazione IVA.
(9) Il presente regolamento si applica a decorrere dalla stessa data in cui si applicano gli articoli 44 e 45 del
(10) Le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) "regime non UE", il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della
2) "regime UE", il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della
3) "regimi speciali", il "regime UE" e il "regime non UE".
Art. 2. Funzionalità dell’interfaccia elettronica
L’interfaccia elettronica dello Stato membro di identificazione, che permette a un soggetto passivo d’indicare che beneficia di uno dei regimi speciali e di presentare la dichiarazione di imposta sul valore aggiunto (IVA) allo Stato membro di identificazione nell’ambito del relativo regime, deve disporre delle seguenti funzionalità:
a) permettere di salvaguardare gli elementi di identificazione di cui all’articolo 361 della
b) consentire al soggetto passivo di presentare le informazioni pertinenti relative alle dichiarazioni IVA tramite un trasferimento di file elettronico, nel rispetto delle condizioni fissate dallo Stato membro di identificazione.
Art. 3. Trasmissione delle informazioni di identificazione
1. Lo Stato membro di identificazione trasmette le seguenti informazioni agli altri Stati membri, mediante la rete CCN/CSI:
a) informazioni per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime non UE;
b) dati simili per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime UE;
c) numero di identificazione attribuito.
Il messaggio elettronico comune di cui all’allegato I è usato per trasmettere le informazioni indicate al primo comma. La colonna B del messaggio elettronico comune di cui all’allegato I è utilizzata per il regime non UE e la colonna C del medesimo messaggio è utilizzata per il regime UE.
2. Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio gli altri Stati membri tramite la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato II del presente regolamento, se il soggetto passivo:
a) è escluso dai regimi speciali;
b) cessa volontariamente di utilizzare i regimi speciali;
c) cambia lo Stato membro di identificazione nell’ambito del regime UE.
Art. 4. Presentazione della dichiarazione IVA da parte del soggetto passivo
1. Il soggetto passivo presenta la dichiarazione IVA contenente le informazioni di cui agli articoli 365 e 369 octies della
2. Se un soggetto passivo non presta alcun servizio nell’ambito dei regimi speciali in qualsiasi Stato membro durante un periodo d’imposta, esso presenta una dichiarazione IVA a saldo zero. A tal fine si compilano unicamente le caselle 1, 2 e 21 del messaggio elettronico comune di cui all’allegato III per il regime UE, e le caselle 1, 2 e 11 per il regime non UE.
3. Il soggetto passivo è tenuto a inserire le prestazioni relative a uno Stato membro di consumo e effettuate a partire da uno Stato membro di stabilimento soltanto se le prestazioni di servizi nell’ambito dei regimi speciali sono state effettuate nello o a partire dallo Stato membro interessato entro il periodo d’imposta.
Art. 5. Trasmissione di informazioni contenute nella dichiarazione IVA
Le informazioni contenute nella dichiarazione IVA di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono inviate dallo Stato membro di identificazione a ogni Stato membro di consumo e di stabilimento menzionato nella dichiarazione IVA mediante la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato III del presente regolamento.
Ai fini del primo comma, lo Stato membro di identificazione trasmette allo Stato membro di consumo e di stabilimento nel quale o a partire dal quale sono state effettuate le prestazioni, le informazioni generali contenute nella parte 1 del messaggio elettronico comune di cui all’allegato III, unitamente alle informazioni contenute nella parte 2 di detto messaggio relative allo Stato membro di consumo o di stabilimento interessato.
Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni contenute nella dichiarazione IVA soltanto agli Stati membri che sono stati indicati in tale dichiarazione IVA.
Art. 6. Numero di riferimento unico
Le informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 5 recano un numero di riferimento assegnato dallo Stato membro di identificazione che è unico per la specifica dichiarazione IVA.
Art. 7. Rettifiche alle dichiarazioni IVA
Lo Stato membro di identificazione consente al soggetto passivo di rettificare le dichiarazioni IVA attraverso l’interfaccia elettronica di cui all’articolo 2. Lo Stato membro di identificazione trasmette, in conformità all’articolo 5, informazioni sulle rettifiche allo Stato membro o agli Stati membri di consumo e di stabilimento in questione, e assegna a tali informazioni una marcatura temporale.
Art. 8. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.
[2] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
ALLEGATO I [2]
Elementi di identificazione
Colonna A |
Colonna B |
Colonna C |
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Numero della casella |
Regime non UE |
Regime UE |
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1 |
Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 362 della |
Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 369 quinquies della |
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2 |
Numero di codice fiscale nazionale, se esiste |
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3 |
Ragione sociale |
Ragione sociale |
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4 |
Denominazione(i) commerciale(i) dell’impresa se diversa dalla ragione sociale |
Denominazione(i) commerciale(i) dell’impresa se diversa dalla ragione sociale |
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5 |
Indirizzo postale completo [2] |
Indirizzo postale completo [3] |
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6 |
Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo |
Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo se al di fuori dell’Unione |
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7 |
Indirizzo di posta elettronica del soggetto passivo |
Indirizzo di posta elettronica del soggetto passivo |
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8 |
Sito(i) Internet del soggetto passivo se disponibile(i) |
Sito(i) Internet del soggetto passivo se disponibile(i) |
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9 |
Nome del contatto |
Nome del contatto |
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10 |
Numero di telefono |
Numero di telefono |
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11 |
Numero IBAN |
Numero IBAN |
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12 |
Numero BIC |
Numero BIC |
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13.1 |
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Numero(i) individuale(i) d’identificazione IVA o, se non disponibile(i), numero(i) di registrazione fiscale attribuito(i) dallo(gli) Stato(i) membro(i) in cui il soggetto passivo ha una o più stabili organizzazioni [4] in uno Stato membro diverso da quello di identificazione |
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14.1 |
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Indirizzo(i) postale(i) completo(i) e ragione(i) sociale(i) delle stabili organizzazioni [5] in uno Stato membro diverso da quello di identificazione |
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15.1 |
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Numero(i) d’identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito [6] attribuito(i) dagli Stati membri |
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16 |
Dichiarazione elettronica che indica che il soggetto passivo non è stabilito nell'Unione |
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17 |
Data di inizio dell’applicazione del regime [7] |
Data di inizio dell’applicazione del regime [8] |
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18 |
Data della domanda di iscrizione al regime da parte del soggetto passivo |
Data della domanda di iscrizione al regime da parte del soggetto passivo |
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19 |
Data della decisione di iscrizione adottata dallo Stato membro di identificazione |
Data della decisione di iscrizione adottata dallo Stato membro di identificazione |
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20 |
| Indicazione che precisa se il soggetto passivo è un gruppo IVA [9] |
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21 |
Numero(i) individuale(i) d’identificazione IVA assegnato(i) dallo Stato membro di identificazione conformemente agli articoli 362 o 369 quinquies della |
Numero(i) individuale(i) d’identificazione IVA assegnato(i) dallo Stato membro di identificazione conformemente agli articoli 362 o 369 quinquies della |
[1] Per rispettare il formato: UExxxyyyyyz nel quale: xxx è il codice ISO a 3 cifre dello SMI; Yyyyy è il numero a 5 cifre assegnato dallo SMI; e z è una cifra di controllo.
[2] Codice postale da indicare se esistente.
[3] Codice postale da indicare se esistente.
[4] Laddove vi sia più di un’organizzazione stabile, utilizzare le caselle n. 13.1, 13.2 ecc.
[5] Laddove vi sia più di un’organizzazione stabile, utilizzare le caselle n. 14.1, 14.2 ecc.
[6] Se vi è più di un numero di identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuito dallo(gli) Stato(i) membro(i), utilizzare le caselle n. 15.1, 15.2 ecc.
[7] La data può essere in alcuni casi anteriore alla data di iscrizione al regime.
[8] La data può essere in alcuni casi anteriore alla data di iscrizione al regime.
[9] Si tratta di una semplice casella sì/no da barrare.
ALLEGATO II
Dati relativi allo status di soggetto passivo nel registro di uno Stato membro di identificazione
Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione, compreso il codice paese
Data a partire dalla quale il cambiamento è effettivo |
Motivare il cambiamento di status del soggetto passivo nel registro utilizzando i seguenti codici: (1)il soggetto passivo ha notificato allo Stato membro di identificazione che non fornisce più servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici;(2)lo Stato membro di identificazione presume che le attività imponibili del soggetto passivo coperte dal regime speciale siano cessate;(3)il soggetto passivo non soddisfa più le condizioni necessarie per l’applicazione del regime speciale;(4)il soggetto passivo persiste a non osservare le norme del regime speciale;(5)il soggetto passivo ha chiesto di abbandonare volontariamente il regime;(6)il soggetto passivo ha chiesto di essere identificato in un nuovo Stato membro di identificazione. |
ALLEGATO III
Dichiarazioni IVA
Parte 1:Informazioni generali
Colonna A |
Colonna B |
Colonna C |
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Numero della casella |
Regime non UE |
Regime UE |
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Numero di riferimento unico [1]: |
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1 |
Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 362 della |
Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 369 quinquies della |
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2 |
Periodo IVA [2] |
Periodo IVA [3] |
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2a |
Date di inizio e fine del periodo [4] |
Date di inizio e fine del periodo [5] |
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3 |
Valuta |
Valuta |
Parte 2:Per ogni Stato membro di consumo in cui l’IVA è dovuta [6]
2a)Prestazioni effettuate a partire dalla sede dell’attività economica o dalla stabile organizzazione nello Stato membro di identificazione
4.1 |
Codice paese dello Stato membro di consumo |
Codice paese dello Stato membro di consumo |
|
|
|
5.1 |
Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo |
Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo |
|
|
|
6.1 |
Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo |
Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo |
|
|
|
7.1 |
Base imponibile per aliquota normale |
Base imponibile per aliquota normale |
|
|
|
8.1 |
Importo dell’IVA per aliquota normale |
Importo dell’IVA per aliquota normale |
|
|
|
9.1 |
Base imponibile per aliquota ridotta |
Base imponibile per aliquota ridotta |
|
|
|
10.1 |
Importo dell’IVA per aliquota ridotta |
Importo dell’IVA per aliquota ridotta |
|
|
|
11.1 |
Importo totale dell’IVA da pagare |
Importo totale dell’IVA da pagare per prestazioni di servizi effettuate dalla sede di attività economica o stabile organizzazione nello Stato membro di identificazione |
|
|
|
2b)Prestazioni effettuate da stabili organizzazioni non ubicate nello Stato membro di identificazione [7] |
|
|
|
|
|
12.1 |
| Codice paese dello Stato membro di consumo |
|
|
|
|
13.1 |
| Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo |
|
|
|
|
14.1 |
| Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo |
|
|
|
|
15.1 |
| Numero individuale d’identificazione IVA, o, se non disponibile, numero di riferimento attribuito dallo Stato membro in cui ha sede la stabile organizzazione, incluso il codice paese |
|
|
|
|
16.1 |
| Base imponibile per aliquota normale |
|
|
|
|
17.1 |
| Importo dell’IVA da pagare per aliquota normale |
|
|
|
|
18.1 |
| Base imponibile per aliquota ridotta |
|
|
|
|
19.1 |
| Importo dell’IVA da pagare per aliquota ridotta |
|
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|
|
20.1 |
| Importo totale dell’IVA da pagare per prestazioni di servizi effettuate dalla stabile organizzazione nello Stato membro di identificazione |
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2c)Totale generale per la sede di attività economica o la stabile organizzazione nello Stato membro di identificazione, e per tutte le stabili organizzazioni in tutti gli altri Stati membri |
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21.1 |
| Importo totale dell’IVA dovuto da tutte le stabili organizzazioni (casella 11.1 + casella 11.2 … + casella 20.1 + casella 20.2 …) |
|
[1] Il numero di riferimento assegnato dallo Stato membro di identificazione è composto da codice paese dello Stato membro di identificazione/numero di partita IVA/periodo, ad esempio GB/xxxxxxxxx/T1.aa + aggiunta della marcatura temporale per ciascuna versione. Il numero è attribuito dallo Stato membro di identificazione prima di trasmettere la dichiarazione agli altri Stati membri interessati.
[2] Si riferisce ai trimestri dell’anno civile: T1.aaaa – T2.aaaa – T3.aaaa T4.aaaa.
[3] Si riferisce ai trimestri dell’anno civile: T1.aaaa – T2.aaaa – T3.aaaa T4.aaaa.
[4] Da completare unicamente nei casi in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre. Si riferisce ai giorni di calendario: ggmm.aaaa–ggmm.aaaa.
[5] Da completare unicamente nei casi in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre. Si riferisce ai giorni di calendario: ggmm.aaaa–ggmm.aaaa.
[6] Qualora vi sia più di uno Stato membro di consumo (o se in un unico Stato membro di consumo vi è stata una variazione del tasso dell’IVA nel corso del trimestre), utilizzare le caselle n. 4.2, 5.2, 6.2 ecc.
[7] Qualora vi sia più di un’organizzazione stabile, utilizzare le caselle n. 12.1.2 13.1.2 14.1.2 ecc.
[1] Abrogato dall'art. 7 del
[2] Allegato così modificato dall'at. 1 del