Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.3 imposte indirette |
Data: | 31/01/2012 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Categorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta |
Art. 3. Sottocategorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta |
Art. 4. Notifica di astensione dalla partecipazione allo scambio di informazioni senza preventiva richiesta |
Art. 5. Frequenza della trasmissione di informazioni |
Art. 5 bis. Scambio di informazioni doganali |
Art. 5 ter. Scambio di informazioni relative all'immatricolazione dei veicoli |
Art. 5 quater. Identificazione dei funzionari di collegamento di Eurofisc che hanno accesso alle informazioni raccolte dalle autorità doganali, agli elenchi riepilogativi raccolti a norma del titolo XI, capo 6, [...] |
Art. 6. Trasmissione delle informazioni da comunicare |
Art. 7. Informazioni ai soggetti passivi |
Art. 8. Informazioni scambiate nell’ambito del rimborso dell’IVA |
Art. 9. Descrizione dell’attività economica scambiata nell’ambito del rimborso dell’IVA |
Art. 10. Notifica degli strumenti e delle decisioni relativi a un rimborso dell’IVA |
Art. 11. Dati statistici |
Art. 12. Comunicazione delle disposizioni nazionali |
Art. 13. Abrogazione |
Art. 14. Entrata in vigore |
§ 9.3.144 - Regolamento 31 gennaio 2012, n. 79. [1]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione, che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto
(G.U.U.E. 1 febbraio 2012, n. L 29)
(rifusione)
Art. 1. Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione dell'articolo 14, dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), dell'articolo 21, paragrafo 2 bis, lettera d), dell'articolo 21 bis, paragrafi 1 e 2, degli articoli 32, 48, 49 e dell'articolo 51, paragrafo 1, del
Art. 2. Categorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Le categorie d’informazioni oggetto di uno scambio automatico ai sensi dell’articolo 13 del
1) informazioni relative agli operatori non stabiliti;
2) informazioni sui mezzi di trasporto nuovi.
Art. 3. Sottocategorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta
1. Per quanto riguarda gli operatori non stabiliti, le informazioni oggetto di scambio automatico sono le seguenti:
a) informazioni relative all’attribuzione di numeri di identificazione IVA a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro;
b) informazioni relative alle modalità di rimborso dell’IVA a soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, ai sensi della procedura di cui alla
2. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto nuovi, le informazioni oggetto di scambio automatico sono le seguenti:
a) informazioni relative all’esenzione, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della
b) informazioni relative all’esenzione, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della
c) informazioni relative all’esenzione, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della
Art. 4. Notifica di astensione dalla partecipazione allo scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Entro il 20 maggio 2012 ciascuno Stato membro notifica, per iscritto, alla Commissione la decisione che esso intende adottare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del
Art. 5. Frequenza della trasmissione di informazioni
Se si utilizza il sistema di scambio automatico, le informazioni relative alle categorie e alle sottocategorie contemplate rispettivamente dagli articoli 2 e 3 sono trasmesse non appena sono disponibili e, in ogni caso, entro tre mesi dalla fine del trimestre durante il quale tali informazioni sono state messe a disposizione.
Art. 5 bis. Scambio di informazioni doganali
1. L'archiviazione e l'accesso automatizzato alle informazioni, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del
2. L'accesso automatizzato a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 bis, del
3. Ciascun articolo è identificato dalle seguenti informazioni, conformemente a quanto disposto all'articolo 226 del
a) il numero di riferimento principale (MRN); e
b) la data di accettazione della dichiarazione in dogana.
4. L'allegato VII del presente regolamento stabilisce quali informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del
Art. 5 ter. Scambio di informazioni relative all'immatricolazione dei veicoli
1. La ricerca automatizzata delle informazioni di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, del
La ricerca automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli avviene nell'ambito di una struttura decentralizzata.
I dati di immatricolazione dei veicoli scambiati attraverso il sistema EUCARIS sono trasmessi in forma cifrata.
La versione specifica dell'applicazione software sviluppata dalla parte operativa designata di EUCARIS per la ricerca automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli ai fini dell'articolo 21 bis del
2. L'accesso automatizzato ai dati di immatricolazione dei veicoli avviene per mezzo della rete di comunicazione dei servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA) e dei relativi sviluppi ulteriori.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che la ricerca automatizzata e l'accesso automatizzato ai dati di immatricolazione dei veicoli sia possibile 24 ore/giorno e 7 giorni/settimana. In caso di guasto tecnico, i punti di contatto nazionali degli Stati membri si informano reciprocamente senza indugio, con l'ausilio della parte operativa designata di EUCARIS, se del caso. Lo scambio di dati automatizzato è ristabilito il più presto possibile.
4. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale come punto di contatto nazionale responsabile nello Stato membro per l'elaborazione delle richieste in entrata di dati di immatricolazione dei veicoli ai fini dell'IVA di cui all'articolo 21 bis del
Art. 5 quater. Identificazione dei funzionari di collegamento di Eurofisc che hanno accesso alle informazioni raccolte dalle autorità doganali, agli elenchi riepilogativi raccolti a norma del titolo XI, capo 6, della
Per consentire a uno Stato membro di identificare un funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni fornite da detto Stato membro alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), o all'articolo 21, paragrafo 2 bis, lettera d), o all'articolo 21 bis, paragrafo 2, del
a) ciascuno Stato membro assegna un'identificazione personale unica dell'utente ad ogni funzionario di collegamento di Eurofisc;
b) ciascuno Stato membro gestisce e aggiorna prontamente un elenco dei nomi e delle identificazioni personali uniche dell'utente di ogni funzionario di collegamento di Eurofisc e mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione l'elenco aggiornato;
c) ciascuno Stato membro garantisce che le ricerche automatizzate effettuate nelle informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), o dell'articolo 21, paragrafo 2 bis, lettera d), o dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, del
Art. 6. Trasmissione delle informazioni da comunicare
1. Le informazioni comunicate ai sensi del
a) della richiesta di notifica di cui all’articolo 25 del
b) dei documenti originali comunicati ai sensi dell’articolo 9 del
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di comunicare con mezzi elettronici le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1.
Art. 7. Informazioni ai soggetti passivi
1. Gli Stati membri forniscono i dettagli relativi alla fatturazione di cui all’allegato I del presente regolamento a norma dell’articolo 32 del
2. La Commissione mette il portale web di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri che scelgano di pubblicare le seguenti informazioni supplementari:
a) le informazioni in materia di archiviazione delle fatture elencate all’allegato II;
b) le ulteriori informazioni elettroniche codificate richieste dagli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della
c) fino al 31 dicembre 2014 l’aliquota normale dell’imposta di cui all’articolo 42, secondo comma, del
d) a decorrere dal 1° gennaio 2021 le aliquote d’imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente ai regimi speciali del titolo XII, capo 6, della
Art. 8. Informazioni scambiate nell’ambito del rimborso dell’IVA
Quando lo Stato membro del rimborso notifica ad altri Stati membri che esso richiede ulteriori informazioni elettroniche codificate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della
Art. 9. Descrizione dell’attività economica scambiata nell’ambito del rimborso dell’IVA
Quando lo Stato membro di rimborso esige la descrizione dell’attività economica del richiedente ai sensi dell’articolo 11 della
Art. 10. Notifica degli strumenti e delle decisioni relativi a un rimborso dell’IVA
Quando lo Stato membro di rimborso chiede allo Stato membro di stabilimento di un destinatario di notificare allo stesso le sue decisioni e i suoi atti relativi ad un rimborso ai sensi della
Art. 11. Dati statistici
L’elenco degli elementi statistici di cui all’articolo 49, paragrafo 3, del
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli elementi statistici di cui al primo comma, entro il 30 aprile di ogni anno, per via elettronica, mediante il formulario tipo di cui all’allegato IV.
Art. 12. Comunicazione delle disposizioni nazionali
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi applicate nel settore disciplinato dal presente regolamento.
La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri.
Art. 13. Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 1925/2004 e (CE) n. 1174/2009 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato VI.
Art. 14. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dal