§ 9.3.144 - Regolamento 31 gennaio 2012, n. 79.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione, che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:31/01/2012
Numero:79


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Categorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Art. 3.  Sottocategorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Art. 4.  Notifica di astensione dalla partecipazione allo scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Art. 5.  Frequenza della trasmissione di informazioni
Art. 5 bis.  Scambio di informazioni doganali
Art. 5 ter.  Scambio di informazioni relative all'immatricolazione dei veicoli
Art. 5 quater.  Identificazione dei funzionari di collegamento di Eurofisc che hanno accesso alle informazioni raccolte dalle autorità doganali, agli elenchi riepilogativi raccolti a norma del titolo XI, capo 6, [...]
Art. 6.  Trasmissione delle informazioni da comunicare
Art. 7.  Informazioni ai soggetti passivi
Art. 8.  Informazioni scambiate nell’ambito del rimborso dell’IVA
Art. 9.  Descrizione dell’attività economica scambiata nell’ambito del rimborso dell’IVA
Art. 10.  Notifica degli strumenti e delle decisioni relativi a un rimborso dell’IVA
Art. 11.  Dati statistici
Art. 12.  Comunicazione delle disposizioni nazionali
Art. 13.  Abrogazione
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 9.3.144 - Regolamento 31 gennaio 2012, n. 79. [1]

Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione, che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto

(G.U.U.E. 1 febbraio 2012, n. L 29)

 

(rifusione)

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione dell'articolo 14, dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), dell'articolo 21, paragrafo 2 bis, lettera d), dell'articolo 21 bis, paragrafi 1 e 2, degli articoli 32, 48, 49 e dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010.

 

     Art. 2. Categorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta

Le categorie d’informazioni oggetto di uno scambio automatico ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 904/2010 sono le seguenti:

1) informazioni relative agli operatori non stabiliti;

2) informazioni sui mezzi di trasporto nuovi.

 

     Art. 3. Sottocategorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta

1. Per quanto riguarda gli operatori non stabiliti, le informazioni oggetto di scambio automatico sono le seguenti:

a) informazioni relative all’attribuzione di numeri di identificazione IVA a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro;

b) informazioni relative alle modalità di rimborso dell’IVA a soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, ai sensi della procedura di cui alla direttiva 2008/9/CE.

2. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto nuovi, le informazioni oggetto di scambio automatico sono le seguenti:

a) informazioni relative all’esenzione, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi quali definiti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva effettuate da soggetti passivi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva, identificati ai fini dell’IVA;

b) informazioni relative all’esenzione, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, delle cessioni di imbarcazioni e aeromobili nuovi quali definiti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva effettuate da soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA, diversi da quelli di cui alla lettera a), nei confronti di persone non identificate ai fini dell’IVA;

c) informazioni relative all’esenzione, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, delle cessioni di veicoli terrestri nuovi a motore quali definiti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva effettuate da soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA, diversi da quelli di cui alla lettera a), nei confronti di persone non identificate ai fini dell’IVA.

 

     Art. 4. Notifica di astensione dalla partecipazione allo scambio di informazioni senza preventiva richiesta

Entro il 20 maggio 2012 ciascuno Stato membro notifica, per iscritto, alla Commissione la decisione che esso intende adottare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010, circa la sua eventuale astensione dalla partecipazione allo scambio automatico di una o più categorie o sottocategorie d’informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento. La Croazia notifica entro il 1° luglio 2013 alla Commissione la sua decisione, di cui alla frase precedente, di non partecipare allo scambio automatico di informazioni. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le informazioni relative alle categorie per le quali uno Stato membro si è astenuto.

 

     Art. 5. Frequenza della trasmissione di informazioni

Se si utilizza il sistema di scambio automatico, le informazioni relative alle categorie e alle sottocategorie contemplate rispettivamente dagli articoli 2 e 3 sono trasmesse non appena sono disponibili e, in ogni caso, entro tre mesi dalla fine del trimestre durante il quale tali informazioni sono state messe a disposizione.

 

     Art. 5 bis. Scambio di informazioni doganali

1. L'archiviazione e l'accesso automatizzato alle informazioni, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010 da parte delle autorità competenti si effettuano per mezzo del sistema elettronico di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

2. L'accesso automatizzato a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 904/2010 è concesso al livello degli articoli di una dichiarazione doganale conformemente a quanto disposto all'allegato B, titolo I, capo 2, sezione 3, e al capo 3, sezione 1, colonna H1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.

3. Ciascun articolo è identificato dalle seguenti informazioni, conformemente a quanto disposto all'articolo 226 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447:

a) il numero di riferimento principale (MRN); e

b) la data di accettazione della dichiarazione in dogana.

4. L'allegato VII del presente regolamento stabilisce quali informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010 corrispondono ai dati del sistema doganale definito all'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

 

     Art. 5 ter. Scambio di informazioni relative all'immatricolazione dei veicoli

1. La ricerca automatizzata delle informazioni di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 («dati di immatricolazione dei veicoli») avviene tramite l'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), appositamente sviluppata ai fini dell'articolo 21 bis di detto regolamento, e le versioni aggiornate di detto software.

La ricerca automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli avviene nell'ambito di una struttura decentralizzata.

I dati di immatricolazione dei veicoli scambiati attraverso il sistema EUCARIS sono trasmessi in forma cifrata.

La versione specifica dell'applicazione software sviluppata dalla parte operativa designata di EUCARIS per la ricerca automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli ai fini dell'articolo 21 bis del regolamento (UE) n. 904/2010 è distinta dalle altre versioni di detta applicazione software disponibile in EUCARIS. Le ricerche automatizzate avvengono in conformità con i requisiti per la sicurezza dei dati e alle condizioni tecniche dello scambio dei dati di cui all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio. I dati di immatricolazione dei veicoli da scambiare e i tipi di ricerche consentite sono specificati all'allegato VIII del presente regolamento.

2. L'accesso automatizzato ai dati di immatricolazione dei veicoli avviene per mezzo della rete di comunicazione dei servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA) e dei relativi sviluppi ulteriori.

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che la ricerca automatizzata e l'accesso automatizzato ai dati di immatricolazione dei veicoli sia possibile 24 ore/giorno e 7 giorni/settimana. In caso di guasto tecnico, i punti di contatto nazionali degli Stati membri si informano reciprocamente senza indugio, con l'ausilio della parte operativa designata di EUCARIS, se del caso. Lo scambio di dati automatizzato è ristabilito il più presto possibile.

4. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale come punto di contatto nazionale responsabile nello Stato membro per l'elaborazione delle richieste in entrata di dati di immatricolazione dei veicoli ai fini dell'IVA di cui all'articolo 21 bis del regolamento (UE) n. 904/2010 e un'autorità responsabile dell'elaborazione delle richieste in uscita. La medesima autorità può essere responsabile dell'elaborazione di entrambi gli scambi. Lo Stato membro ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

 

     Art. 5 quater. Identificazione dei funzionari di collegamento di Eurofisc che hanno accesso alle informazioni raccolte dalle autorità doganali, agli elenchi riepilogativi raccolti a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e ai dati di immatricolazione dei veicoli.

Per consentire a uno Stato membro di identificare un funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni fornite da detto Stato membro alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), o all'articolo 21, paragrafo 2 bis, lettera d), o all'articolo 21 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010, si attuano le seguenti modalità:

a) ciascuno Stato membro assegna un'identificazione personale unica dell'utente ad ogni funzionario di collegamento di Eurofisc;

b) ciascuno Stato membro gestisce e aggiorna prontamente un elenco dei nomi e delle identificazioni personali uniche dell'utente di ogni funzionario di collegamento di Eurofisc e mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione l'elenco aggiornato;

c) ciascuno Stato membro garantisce che le ricerche automatizzate effettuate nelle informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), o dell'articolo 21, paragrafo 2 bis, lettera d), o dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010, contengano l'identificazione personale unica dell'utente di ogni funzionario di collegamento di Eurofisc che accede alle informazioni.

 

     Art. 6. Trasmissione delle informazioni da comunicare

1. Le informazioni comunicate ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010 sono trasmesse, per quanto possibile, unicamente con mezzi elettronici, tramite la rete CCN/CSI, ad eccezione:

a) della richiesta di notifica di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 904/2010 e dell’atto o della decisione di cui è richiesta la notifica;

b) dei documenti originali comunicati ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 904/2010.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di comunicare con mezzi elettronici le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1.

 

     Art. 7. Informazioni ai soggetti passivi

1. Gli Stati membri forniscono i dettagli relativi alla fatturazione di cui all’allegato I del presente regolamento a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 904/2010 attraverso il portale web creato dalla Commissione.

2. La Commissione mette il portale web di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri che scelgano di pubblicare le seguenti informazioni supplementari:

a) le informazioni in materia di archiviazione delle fatture elencate all’allegato II;

b) le ulteriori informazioni elettroniche codificate richieste dagli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE;

c) fino al 31 dicembre 2014 l’aliquota normale dell’imposta di cui all’articolo 42, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2021 le aliquote d’imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente ai regimi speciali del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE di cui all’articolo 47 octies, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010.

 

     Art. 8. Informazioni scambiate nell’ambito del rimborso dell’IVA

Quando lo Stato membro del rimborso notifica ad altri Stati membri che esso richiede ulteriori informazioni elettroniche codificate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE, per la trasmissione delle predette informazioni vengono utilizzati i codici specificati nell’allegato III del presente regolamento.

 

     Art. 9. Descrizione dell’attività economica scambiata nell’ambito del rimborso dell’IVA

Quando lo Stato membro di rimborso esige la descrizione dell’attività economica del richiedente ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, le informazioni vengono fornite al quarto livello dei codici NACE Rev. 2, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1893/2006.

 

     Art. 10. Notifica degli strumenti e delle decisioni relativi a un rimborso dell’IVA

Quando lo Stato membro di rimborso chiede allo Stato membro di stabilimento di un destinatario di notificare allo stesso le sue decisioni e i suoi atti relativi ad un rimborso ai sensi della direttiva 2008/9/CE, la notificazione può essere trasmessa tramite la rete CCN/CSI di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera q), del regolamento (UE) n. 904/2010.

 

     Art. 11. Dati statistici

L’elenco degli elementi statistici di cui all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 figura all’allegato IV.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli elementi statistici di cui al primo comma, entro il 30 aprile di ogni anno, per via elettronica, mediante il formulario tipo di cui all’allegato IV.

 

     Art. 12. Comunicazione delle disposizioni nazionali

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi applicate nel settore disciplinato dal presente regolamento.

La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri.

 

     Art. 13. Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 1925/2004 e (CE) n. 1174/2009 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato VI.

 

     Art. 14. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATI


[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dal Regolamento 14 gennaio 2020, n. 2020.